Sequestro e confisca: il nuovo art. 213 C.D.S.

AutoreFrancesco Freghieri
Pagine247-248

Page 247

@1. Premessa.

Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, all'art. 38 ridisegna la disciplina del C.d.s. in materia di sequestro, confisca, fermo e alienazione dei veicoli. Tale intervento legislativo modificando gli artt. 213 e 214 C.d.s. ed introducendo l'art. 214 bis, mira, come già rilevato 1, a risolvere il problema della custodia dei veicoli presso i terzi e a facilitare l'alienazione dei mezzi presenti presso le depositerie, situazione che, molte volte, ha comportato solo un mero costo a carico dello Stato.

@2. Disciplina.

In sintesi la disciplina si può così articolare:

Enunciazione di principio 2:

Rimane invariata la stesura del precedente art. 213 C.d.s., in base alla quale se il codice prevede «la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione».

Nomina a custode o rifiuto della custodia 3: A seguito di sequestro viene nominato custode del veicolo il proprietario dello stesso o il conducente o altro soggetto obbligato in solido 4. Tuttavia può verificarsi il caso in cui i medesimi soggetti si rifiutino di assumere la custodia.

Effetti nomina a custode 5/effetti rifiuto custodia 6: La nomina a custode fa sorgere l'obbligo di trasportare in condizioni di sicurezza e di depositare il veicolo in un luogo di cui si ha la disponibilità o in un altro non sottoposto a pubblico passaggio. Successivamente, una volta divenuta definitiva la confisca, il custode trasferisce, a proprie spese, il veicolo presso il luogo individuato dal Prefetto ex art. 214 bis. Qualora non ottemperi a tale obbligo nel termine previsto 7 vi provvede l'organo accertatore a spese del custode stesso.

La mancata assunzione della custodia comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,37 a euro 6.197,48 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi. L'organo di polizia dispone il trasporto del veicolo al luogo di custodia individuato dall'art. 214 bis, enunciando nel verbale i motivi che non hanno permesso l'affidamento in custodia al proprietario o agli altri soggetti legittimati. Inoltre l'organo di polizia provvede ad informare i soggetti legittimati alla custodia, che, decorsi 10 giorni 8, la mancata assunzione della custodia stessa determina la perdita di proprietà del veicolo a favore del custode 9.

Entro ulteriori 10 giorni, il Prefetto, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento di proprietà. La somma ricavata dall'alienazione è depositata in un conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato sino alla definizione del procedimento cui il sequestro inerisce, ovvero, costituisce l'oggetto della confisca, qualora sia stata disposta 10.

Ricorsi:

Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al Prefetto.

Avverso la confisca disposta con ordinanza-ingiunzione o con distinta ordinanza da parte del Prefetto si può proporre opposizione innanzi all'autorità giudiziaria 11.

@3. Osservazioni:

@@3.1. Il nuovo ruolo del sequestro.

È chiaro che l'intera materia ruota attorno a provvedimenti ablatori reali, quali sono il sequestro e la confisca. Si tratta di provvedimenti che pregiudicano fortemente un diritto o lo "eliminano". Più precisamente il sequestro comporta la non possibilità di disporre del bene, mentre la confisca ne comporta la perdita di titolarità. Tale differenza di effetti riflette la natura diversa dei due provvedimenti: il sequestro amministrativo è un atto cautelare, la confisca amministrativa è una misura amministrativa, di carattere sanzionatorio, accessoria ad una sanzione principale 12. Suddetta definizione si coniuga perfettamente con il disposto dell'art. 213, comma 1, a proposito del quale, parte della dottrina 13 ha ravvisato che il sequestro è misura cautelare che...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT