DECRETO 28 Dicembre 2007 - Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all''inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato.

Il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modificazioni (di seguito "Testo unico") ed, in particolare, gli articoli 3 e 31 concernenti rispettivamente, l'autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze all'emanazione di decreti che consentano di effettuare operazioni di indebitamento definendone, tra l'altro, le caratteristiche e le modalita', e l'organizzazione e gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed, in particolare, l'art. 61, comma 10, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite Banca d'Italia e CONSOB, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari;

Visto l'art. 3 del decreto del direttore generale del tesoro del 26 febbraio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2007, recante norme sui lotti minimi di negoziazione per le contrattazioni all'ingrosso;

Visti, altresi', gli articoli 11, 24, 25, 26, 27 e 80 del citato testo unico recanti la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto del direttore generale del tesoro del 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti, altresi', gli articoli 53 e 54 del ripetuto Testo unico, recanti aspetti connessi alle modalita' di applicazione delle norme di ridenominazione in euro dei titoli di Stato;

Considerata l'opportunita', al fine di sviluppare il mercato dei titoli di Stato, di favorire la negoziazione in forma separata dei titoli del debito pubblico;

Sentite per l'art. 5 del presente decreto, la Banca d'Italia e la CONSOB;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende:

    per "separazione" l'operazione di separazione, dal mantello del titolo, delle componenti cedolari e, nel caso dei titoli indicizzati all'inflazione, della componente indicizzata all'inflazione;

    per "mantello" il valore di rimborso del titolo a scadenza privato delle componenti cedolari; per i titoli indicizzati all'inflazione, per "mantello" si intende il valore di...

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