Obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas. (Deliberazione n. 11/07).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 gennaio 2007.

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);

la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/55/CE);

il regolamento (CE) 1606/2002 del Parlamento Europeo e Consiglio, del 19 luglio 2002;

la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 21;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (di seguito: decreto legislativo n. 6/03);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (di seguito: decreto legislativo n. 38/05);

la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 11 maggio 1999, n. 61/1999 (di seguito: deliberazione n. 61/99);

la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 310/2001 (di seguito: deliberazione n. 310/01);

la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/2001 (di seguito: deliberazione n. 311/01);

la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2005, n. 127/05;

il documento per la consultazione 16 marzo 2006 recante Obblighi di separazione funzionale e di separazione contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas.

Considerato che:

le disposizioni della legge n. 481/1995 rispondono, tra l'altro, alla finalita' di promuovere la concorrenza e l'efficienza nei settori dell'energia elettrica e del gas anche attraverso la regolazione di un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti;

la promozione della concorrenza e', tra l'altro, ostacolata nel caso in cui possano essere tratti sussidi incrociati e vantaggi informativi dalla gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del mercato (di seguito: infrastrutture essenziali per la liberalizzazione);

ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera f) della legge n. 481/1995, l'Autorita' emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, al fine di impedire la sussidiazione incrociata tra attivita';

con deliberazione n. 61/99 l'Autorita' ha definito le direttive per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e i relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione;

con deliberazione n. 310/01 l'Autorita' ha semplificato e aggiornato la deliberazione n. 61/99;

con deliberazione n. 311/01 l'Autorita' ha definito le direttive per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione;

le deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01 ai fini della separazione amministrativa prescrivono la gestione autonoma delle attivita' come se le stesse fossero esercite da imprese separate;

le deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01 in materia di separazione contabile prescrivono l'adozione di sistemi di contabilita' generale atti a rilevare la destinazione per attivita' dei fatti amministrativi;

il modello di separazione introdotto con le deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01 costituisce solo una delle possibili applicazioni del concetto di separazione contabile e amministrativa di cui alla legge n. 481/1995;

le analisi condotte dall'Autorita' circa l'applicazione delle deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01 hanno evidenziato la necessita' di apportare modifiche ed integrazioni alla separazione amministrativa e contabile, proprio al fine di assecondare il processo di liberalizzazione dei due mercati. In particolare e' stata riscontrata una diffusa inadeguatezza nella gestione delle attivita' come se fossero imprese separate;

tale necessita' emerge anche dalle istruttorie conoscitive congiunte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sullo stato della liberalizzazione del settore del gas e del settore dell'energia elettrica che hanno rilevato come entrambi i mercati italiani sono caratterizzati da insufficienti livelli di concorrenza;

la separazione giuridica, da sola, non e' sufficiente a garantire ne' l'assenza di sussidi incrociati ne' la neutralita' della gestione delle infrastrutture essenziali per la liberalizzazione;

un altro presupposto indispensabile al compiuto dispiegarsi della concorrenza e' la neutralita' nella gestione delle infrastrutture essenziali per la liberalizzazione che puo' essere assicurata solo attraverso la terzieta' della gestione sia delle infrastrutture medesime che delle informazioni derivanti dai servizi di misura;

tale obiettivo sarebbe efficacemente realizzabile, in particolare per le attivita' di trasporto e di stoccaggio del gas e di trasmissione dell'energia elettrica, attraverso la separazione proprietaria, nei termini in cui l'Autorita' ha reiteratamente indicato in apposite segnalazioni al Parlamento e al Governo tese a dare impulso alle necessarie implementazioni del quadro normativo primario;

allo stato, le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, pur non contemplando l'obbligo di separazione proprietaria, prevedono, accanto alle disposizioni in materia di separazione e trasparenza della contabilita' per le imprese operanti nei settori dell'elettricita' e del gas, anche disposizioni in materia di separazione e indipendenza, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale:

- dei gestori delle reti di distribuzione del gas naturale e dell'elettricita';

- dei gestori delle reti di trasmissione dell'energia elettrica;

- dei gestori del sistema di trasporto del gas naturale.

Considerato che:

l'art. 1 del decreto legislativo n. 6/2003, con decorrenza del 1 gennaio 2004, ha introdotto modifiche della disciplina riguardante le societa' per azioni, con riferimento anche al contenuto del bilancio di esercizio e dei suoi allegati;

il decreto legislativo n. 38/2005 prevede che:

- le societa' con titoli quotati, le societa' con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, le banche, le Societa' di intermediazione Mobiliare (SIM), le Societa' di Gestione del Risparmio (SGR) ed altri enti finanziari vigilati hanno l'obbligo (a partire dal 2006, ma con facolta' di anticiparne l'adozione al 2005) di redigere il bilancio d'esercizio in base agli IAS/IFRS;

- le societa' controllate (anche congiuntamente) da una delle societa' di cui sopra o collegate ad essa, oppure controllate da una societa' che redige il bilancio consolidato o collegate ad essa (con l'esclusione di quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata), hanno la facolta' (ma non l'obbligo) di redigere il bilancio d'esercizio in base agli IAS/IFRS;

- le societa' diverse da quelle precedentemente indicate (sempre con l'esclusione di quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata) avranno la facolta' di redigere il bilancio d'esercizio in base agli IAS/IFRS quando sara' emanato un apposito decreto ministeriale che ne definira' la decorrenza;

- l'eventuale opzione per l'utilizzo degli IAS/IFRS, quando vi sia solo la facolta', non e' revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali;

le deliberazioni n. 310/2001 e n. 311/2001, segnatamente nei loro allegati, fanno riferimento ai contenuti del bilancio di esercizio come definiti prima dell'entrata in vigore delle modifiche di cui ai precedenti alinea.

Considerato che:

un procedimento di consultazione e' stato promosso dall'Autorita' per acquisire le osservazioni delle parti interessate in merito tra l'altro:

- al passaggio ad un modello di separazione amministrativa incentrato sull'indipendenza funzionale delle attivita' in concessione ovvero essenziali per la liberalizzazione;

- alla possibilita' di realizzare la separazione contabile facendo ricorso non necessariamente alla contabilita' generale, ma anche a quella analitica, anche in considerazione del fatto che l'indipendenza funzionale delle attivita' in concessione o che gestiscono infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico, dovrebbe garantire l'assenza di sussidi incrociati nei confronti delle attivita' di libero mercato;

nel settore del gas, in Italia, si riscontra una situazione per cui la concreta allocazione degli impianti di stoccaggio e GNL nonche' l'affidamento della gestione degli stessi ad un ristretto numero di societa', rende difficilmente realizzabile l'obiettivo di accesso non discriminatorio al servizio, necessario allo sviluppo concorrenziale della filiera;

tale situazione di fatto non e' destinata a mutare nel breve termine, data la rilevanza degli investimenti connessi e le complessita' di tipo autorizzativo ed amministrativo legate alla realizzazione di nuovi impianti;

nel territorio italiano le attivita' di stoccaggio e di GNL presentano sotto questo profilo significative differenze rispetto agli altri Paesi europei;

Ritenuto che:

sia necessario modificare la vigente disciplina della separazione amministrativa tra attivita', in linea con le direttive europee attualmente in vigore, introducendo vincoli di separazione funzionale che garantiscano l'indipendenza delle attivita' di gestione di infrastrutture essenziali per la liberalizzazione, intestando il potere decisionale a soggetti che operino in condizioni di effettiva autonomia e senza conflitti di interessi;

i vincoli di separazione funzionale debbano essere applicati anche nel caso in cui gia' esista una separazione giuridica delle attivita' che ne sono oggetto;

gli obblighi di separazione...

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