DELIBERAZIONE 5 luglio 2010 - Credito - Valutazione di idoneita'' degli accordi stipulati separatamente in data 22 dicembre 2009 tra la Banca d''Italia e le Organizzazioni sindacali FISAC CGIL, SINDIRETTIVO CIDA, SIBC CISAL, FABI, UILCA UIL, FALBI e FIBA CISL, recanti norme sull''esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sul...

LA COMMISSIONE DI GARANZIA

DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO

NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

su proposta del Commissario delegato per il settore, avv. Alessandro Forlani;

Premesso:

Che, con nota del 27 gennaio 2010, prot. n. 0066284/10, la Banca d'Italia ha trasmesso a questa Commissione tre distinti atti, tutti denominati «Protocollo di accordo negoziale tra l'amministrazione della Banca d'Italia e le Organizzazioni sindacali presenti nell'Istituto, ai sensi e per gli effetti della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati», stipulati separatamente in data 22 dicembre 2009 con tutte le organizzazione sindacali presenti in Istituto, ovvero con FISAC CGIL, SINDIRETTIVO CIDA, SIBC CISAL, FABI, UILCA UIL, FALBI e FIBA CISL;

Che tali accordi, tutti di identico contenuto, sono volti a sostituire i precedenti Accordi nazionali per la regolamentazione del diritto di sciopero nel settore del credito stipulati tra Banca d'Italia e FISAC CGIL, FIBA CISL, UILCA UIL, FALBI, SIBC CISAL, SINDIRETTIVO CIDA in data 26 ottobre 2000, valutati idonei dalla Commissione di garanzia con deliberazione 01/39 del 10 maggio 2001 e pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2001, supplemento ordinario n. 233;

Che gli accordi di cui trattasi sono stati approvati dal Consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 21 gennaio 2010;

Che, con nota prot. n. 328/RU del 16 febbraio 2010, la Commissione ha inviato i predetti accordi alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998 al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, assegnando a tali organizzazioni il termine di 30 giorni per l'invio del predetto parere;

Che nel termine assegnato e' pervenuto solo il parere di ADOC con nota del 23 febbraio 2010, prot. n. 240/pb/CP, peraltro favorevole;

Considerato:

Che gli accordi in esame ricalcano sostanzialmente le disposizioni contenute nei precedenti accordi stipulati in data 26 ottobre 2000 e gia' valutati idonei dalla Commissione di garanzia con la citata delibera n. 01/39;

Che le uniche rilevanti modifiche apportate dalle parti stipulanti alle norme gia' vigenti riguardano esclusivamente la individuazione dei servizi...

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