La sentenza della corte costituzionale sui contrattinon registrati, un primo commento

AutoreVittorio Angiolini
Pagine318-319
318
giur
3/2014 Arch. loc. e cond.
CORTE COSTITUZIONALE
predetto statuto, risultano nella specie totalmente ne-
gletti, operando la denunciata “sostituzione” contrattuale
in via automatica, solo a seguito della mancata tempestiva
registrazione del contratto.
6.- Le ragioni esposte con particolare riferimento a
quanto previsto al comma 8 dell’art. 3 valgono, natural-
mente, anche per quanto previsto al comma 9 del mede-
simo art. 3.
Le disposizioni denunciate devono, pertanto, essere di-
chiarate costituzionalmente illegittime per contrasto con
l’art. 76 della Costituzione, restando assorbiti gli ulteriori
prof‌ili di illegittimità prospettati. (Omissis)
LA SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE SUI
CONTRATTI NON REGISTRATI,
UN PRIMO COMMENTO
di Vittorio Angiolini (*)
1. Ci si interroga sugli effetti della sent. 10-14 marzo
2014, n. 50 della Corte costituzionale. La Corte, nella sent.
n. 50 del 2014, ha dichiarato seccamente l’incostituzio-
nalità dell’art. 3, comma 8 e 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, che prevedeva una durata ed un canone
legalmente imposto, in chiave sanzionatoria, per tutti i
contratti locativi che non fossero stati registrati nei ter-
mini di legge, ovvero per quei contratti che fossero stati
registrati a condizioni di canone f‌ittizie.
L’accoglimento della questione di costituzionalità
è per “difetto di delega”, ai sensi dell’art. 76 Cost. Come
correttamente evidenziato dalla Corte, la legge impugnata
inseriva “una determinazione legale di elementi essenziali
del contratto di locazione ad uso abitativo (canone e du-
rata) in ipotesi di ritardata registrazione dei contratti o di
simulazione oggettiva dei contratti medesimi” nel corpo
delle “disposizioni in materia di federalismo f‌iscale muni-
cipale”, in violazione della legge di delegazione approvata
dal Parlamento, la quale era invece stata concepita con il
preciso limite e scopo di regolare l’autonomia f‌inanziaria
degli enti e di perseguire obiettivi di armonizzazione di
sistemi contabili e di schemi di bilancio. È evidente che
la norma sanzionatoria colpita dalla declaratoria della
Corte, prevista per le locazioni irregolari e per obiettivi
di lotta all’evasione, riguardava un ambito estraneo alla
delega di riferimento.
Le ulteriori questioni concernenti il medesimo disposto
della legge impugnata, proposte in riferimento agli artt. 3,
41, 42 e 53 Cost., non sono state scrutinate dalla Corte e,
invece, sono state ex professo giudicate “assorbite”, stante
la portata totalmente cassatoria del testo legislativo, e
dunque il carattere appunto assorbente, della declaratoria
di incostituzionalità ex art. 76 Cost.
2. Quanto agli effetti della sent. n. 50 del 2014, occorre
distinguere quelli che essa esplica nei confronti del futuro
legislatore, dai rif‌lessi che essa può avere immediatamen-
te verso i privati e per la composizione delle controversie
in sede giudiziaria, a prescindere dalla ridisciplina legi-
slativa della fattispecie.
In particolare, quanto ai rif‌lessi per il legislatore, va
tenuto in conto che le sentenze della Corte costituzionale
vanno interpretate, come qualunque pronunciamento giu-
risdizionale, alla luce del principio cd. “di totalità”, ovvero
apprezzando il dispositivo alla luce delle motivazioni.
Sotto questo prof‌ilo, va rilevato che, quantunque l’ille-
gittimità costituzionale sia dichiarata per violazione del-
l’art. 76 Cost., la sent. n. 50 del 2014 ha cura di precisare
in motivazione, al f‌ine del riscontro del “difetto di delega”
e dunque nell’ambito della ratio decidendi essenziale al
decidere, che:
- “la disciplina oggetto di censura” è “sotto numerosi
prof‌ili “rivoluzionaria” sul piano del sistema civilistico
vigente”;
- la legge impugnata va contro il principio, sancito
come generale dallo statuto dei diritti del contribuente,
per cui “le violazioni di disposizioni di rilievo esclusiva-
mente tributario non possono essere causa di nullità del
contratto”;
- e, pertanto, “la mera inosservanza del termine per
la registrazione di un contratto di locazione non può
legittimare (come sarebbe nella specie) addirittura una
novazione - per factum principis - quanto a canone e a
durata”.
L’assorbimento delle ulteriori censure proposte dai ri-
mettenti contro la legge impugnata, in relazione agli artt. 3,
41, 42 e 53 Cost., è dunque solo parziale, se non apparente:
poiché la Corte lascia trapelare - in motivazione e si badi
non solo come obiter dictum - che tali ulteriori censure di
cui agli artt. 3, 41, 42 e 53 Cost. sarebbero potute apparire
fondate, qualora per avventura il disposto legislativo inco-
stituzionale non fosse stato integralmente cancellato per
il “difetto di delega” di cui all’art. 76 Cost.
Ce n’é d’avanzo, quindi, per concludere che, se può
residuare al legislatore uno spazio per ridisciplinare la
materia toccata dalla sent. n. 50 del 2014, ad esempio in-
troducendo per l’osservanza della registrazione dei con-
tratti un apparato sanzionatorio comunque differente da
quello oggi dichiarato incostituzionale, non c’è invece
spazio per interventi legislativi, pur non viziati dal contra-
sto con l’art. 76 Cost., i quali riproducano sostanzialmente
il disposto dichiarato illegittimo dalla Corte, interferendo
indebitamente nei rapporti di diritto privato tra locatori e
conduttori.

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