n. 279 SENTENZA 9 ottobre - 22 novembre 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 147 del codice penale, promossi dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con ordinanza del 18 febbraio 2013 e dal Tribunale di sorveglianza di Milano con ordinanza del 18 marzo 2013, iscritte rispettivamente ai nn. 67 e 82 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 16 e 18, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visti gli atti di intervento dell'Unione delle Camere penali italiane, dell'Associazione VOX-Osservatorio italiano sui diritti e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza depositata il 18 febbraio 2013 (r.o. n. 67 del 2013), il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (d'ora in avanti: CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 147 del codice penale «nella parte in cui non prevede, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l'ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanita'». Il rimettente riferisce di essere investito dell'istanza di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena presentata da un detenuto e rigettata in via interinale dal magistrato di sorveglianza, che ne aveva quindi rimesso l'esame, ai sensi dell'articolo 684 del codice di procedura penale, al tribunale di sorveglianza. L'istanza era motivata non gia' con riferimento all'esistenza di una grave infermita' fisica del detenuto, ma sulla base delle «condizioni di perenne sovraffollamento» in cui versava la Casa circondariale di Padova: si metteva in evidenza, infatti, una situazione che, per il numero dei detenuti ristretti in ciascuna cella (in media, da nove a undici), era tale da influire negativamente sulle condizioni psicofisiche, sottolineandosi come l'esecuzione della pena fosse «certamente contraria al senso di umanita' e avversa al principio rieducativo della pena ed al rispetto della persona». Riferisce ancora il Tribunale di sorveglianza di Venezia che, nelle more, il detenuto era stato trasferito nella Casa di reclusione di Padova, nella quale «permanevano e permangono le condizioni di sovraffollamento lamentate nell'istanza» risultanti dagli elementi acquisiti in via istruttoria, che segnalano la presenza di 889 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 369. Il detenuto istante, oltre ad essere «appellante» in un procedimento per violenza privata e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale (nel cui ambito e' sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari) e ad essere destinatario della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro (da applicarsi, previo riesame da parte del magistrato di sorveglianza, all'esito dell'espiazione della pena), sta scontando una pena complessiva di due anni, otto mesi, sedici giorni di reclusione e sedici giorni di arresto per vari reati (furto, falsa attestazione sulla propria identita', guida in stato di ebbrezza, violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, evasione), con fine pena al 18 giugno 2015. Per il titolo definitivo, riferisce ancora il Tribunale rimettente, il condannato e' stato ristretto presso la Casa circondariale di Padova (dove dal 27 luglio 2012 al 13 agosto 2012 era stato detenuto in custodia cautelare) dal 19 settembre 2012 all'11 gennaio 2013, venendo ospitato, per la maggior parte del tempo, in una cella di mq. 24,58 e con un numero di detenuti mediamente pari a nove-dieci;

successivamente e' stato ristretto presso la Casa di reclusione di Padova in una cella, divisa con altri due detenuti, di mq. 9,09 e con bagno attiguo. La cella presenta le misure "standard" fissate dal Ministero della salute per le camere da letto di abitazione civile, misure adottate dall'Amministrazione penitenziaria quale parametro di riferimento delle camere di pernottamento benche', peraltro, «ivi si svolga l'intera vita del detenuto». Osserva dunque il giudice a quo che lo spazio a disposizione dell'istante presso la casa circondariale e' stato di mq. 2,43 (per 9 giorni) e di mq. 2,58 (per 122 giorni), mentre presso la casa di reclusione e' stato di mq. 3,03 (per 33 giorni). I primi due dati risultano inferiori al limite minimo considerato "vitale" dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 16 luglio 2009, Sulejmanovic contro Italia;

sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani contro Italia), mentre il terzo risulta superiore di cmq. 3, ma si deve considerare la riduzione dello spazio effettivamente utilizzabile derivante dall'ingombro costituito dal mobilio, fattore incidente sullo spazio vitale secondo la Corte di Strasburgo: sottratta l'area occupata da tale ingombro, lo spazio a disposizione del detenuto presso la casa di reclusione si riduce a mq. 2,85, «nettamente al di sotto del limite "vitale" di 3 mq. come stabilito dalla Corte europea». Sebbene, sottolinea il Tribunale di sorveglianza di Venezia, il criterio indicato dal secondo Rapporto generale del 13 aprile 1991 del Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti sia di almeno mq. 7, inteso come superficie minima "desiderabile" per una cella di detenzione, «la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il parametro dei 3 mq. debba essere ritenuto il minimo consentito al di sotto del quale si avrebbe violazione "flagrante" dell'art. 3 della Convenzione e dunque, per cio' solo, "trattamento disumano e degradante", e cio' indipendentemente dalle altre condizioni di vita detentiva» (concernenti, in particolare, le ore d'aria disponibili o le ore di socialita', l'apertura delle porte della cella, la quantita' di luce e aria dalle finestre, il regime trattamentale effettivamente praticato in istituto). Non sarebbe dunque revocabile in dubbio che l'istante «stia subendo ed abbia subito per tutto il periodo della detenzione fino ad oggi un trattamento "disumano e degradante"», sicche' verrebbe in rilievo la compatibilita' della sua detenzione con i principi di non disumanita' della pena e di rispetto della dignita' della persona detenuta, principi sottesi all'applicazione proprio dell'istituto del differimento della pena che viene invocato dall'interessato. La norma impugnata sarebbe inerente al giudizio a quo, in quanto «il richiedente invoca la sospensione della pena proprio per l'aspetto di una sua ineseguibilita' a causa delle condizioni di intollerabile restrizione alla quale e' sottoposto per il sovraffollamento dell'istituto», e la questione riguarderebbe l'ambito di applicazione della norma censurata, che avrebbe incidenza attuale, e non meramente eventuale, nel procedimento principale. Sempre a proposito della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, il rimettente riferisce che all'istante non potrebbe essere applicata la misura dell'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva a norma dell'art. 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199 (Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi), come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, in quanto il residuo della pena sarebbe superiore a diciotto mesi e il condannato e' stato dichiarato delinquente abituale. La preclusione, derivante dall'applicazione, nelle condanne in esecuzione, della recidiva reiterata, sarebbe inoltre ostativa alla concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta') e della semiliberta' se non dopo l'espiazione di due terzi di pena (art. 50-bis dell'ordinamento penitenziario). Sarebbe, invece, astrattamente concedibile al condannato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale (peraltro non richiesta dall'interessato), ma, sottolinea il rimettente, essa richiede «l'apprezzamento in fatto di un percorso rieducativo per il tramite di una congrua osservazione» ovvero, anche senza osservazione, «presuppone un'idoneita' a prevenire il pericolo di commissione di reati, allorquando il comportamento serbato dopo la commissione del reato sia tale da consentire un giudizio favorevole». Analogamente preclusa dall'art. 30-quater, comma 1, lettera a), dell'ordinamento penitenziario sarebbe la concedibilita' di permessi premio. Pertanto, non resterebbe che ricorrere alla norma di chiusura, invocata dall'istante, costituita dal rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, non soggetto a preclusioni ex lege ed espressivo del principio costituzionale di non disumanita' della pena. Tuttavia, osserva il Tribunale di sorveglianza di Venezia, tale istituto e' riservato ai soli casi previsti, da ritenersi tassativi, in cui «piu' evidente appare il contrasto tra il carattere obbligatorio ed irrefragabile dell'esecuzione di una pena detentiva e il principio di legalita' della stessa cui e' speculare il divieto di trattamenti inumani» di cui all'art. 27, terzo comma, Cost. Discenderebbe da tale principio l'esigenza che il soggetto non venga sottoposto ad una pena piu' grave di quella irrogata, esigenza che risulterebbe contraddetta se, per particolari condizioni fisiche individuate dalla legge, la carcerazione incidesse non solo sulla liberta', ma anche sull'integrita' personale. Il Tribunale rimettente dovrebbe dare applicazione...

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