n. 256 SENTENZA 23 - 31 ottobre 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 10, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 21 novembre 2012, n. 30 (Adeguamento del bilancio di previsione per l'anno 2012 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario -. Modifiche a disposizioni legislative), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25-29 gennaio 2013, depositato in cancelleria il 31 gennaio 2013 ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2013. Udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 2013 il Giudice relatore Sabino Cassese;

udito l'avvocato dello Stato Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 25-29 gennaio 2013 e depositato in cancelleria il 31 gennaio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'articolo 2, comma 10, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 21 novembre 2012, n. 30 (Adeguamento del bilancio di previsione per l'anno 2012 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario -. Modifiche a disposizioni legislative), per violazione degli articoli 117, commi terzo e sesto, 119 e 120 della Costituzione. 2.- L'art. 2 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste n. 30 del 2012 detta norme in materia di finanza locale. L'impugnato comma 10 stabilisce che «Le disposizioni vigenti riguardanti il sistema di tesoreria unica non si applicano agli enti locali della Regione e alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali». 3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta che tale disposizione sarebbe in contrasto con l'art. 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale ha previsto, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e del coordinamento...

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