N. 273 SENTENZA 17 - 21 ottobre 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO,

Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA;

ha pronunciato la seguente:

Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 23, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con una ordinanza del 20 dicembre, tre ordinanze del 13 dicembre e due ordinanze del 20 dicembre 2010, rispettivamente iscritte ai nn. 32, 33, ed ai nn. da 42 a 45 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9 e 12, prima serie speciale, dell'anno 2011;

Visti gli atti di costituzione di Polito Bruno Rosario ed altro e di Montedoro Giancarlo ed altri nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 settembre 2011 il Giudice relatore Franco Gallo;

Uditi gli avvocati Andrea Panzarola per Montedoro Giancarlo ed altri, Paola Conticiani per Polito Bruno Rosario ed altro e l'avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sei ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, emesse il 13 dicembre 2010 (R.O. nn. 33, 42 e 43/2011) e il 20 dicembre 2010 (R.O.

nn. 32, 44 e 45/2011) nell'ambito di distinti giudizi amministrativi aventi ad oggetto l'accesso di consiglieri di TAR nei ruoli del Consiglio di Stato e il riconoscimento della relativa anzianita' di servizio, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Cinque dei sei giudizia quibus sono stati proposti per l'annullamento di delibere del Consiglio di Presidenza di giustizia amministrativa (in data 3 novembre 2004, 15 giugno 2007, 13 settembre 2007, 28 novembre 2007) che hanno riconosciuto a consiglieri di tribunali amministrativi regionali, all'atto della nomina a consiglieri di Stato, l'anzianita' acquisita nella qualifica di consigliere di TAR nel limite di cinque anni. Nel giudizio in cui e' stata emessa l'ordinanza n. 32 del 2011 e' stata, invece, impugnata la nota del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio n.

2015 dell'8 marzo 2006 che, andando in contrario avviso rispetto a quanto statuito nella menzionata delibera del 3 novembre 2004 del Consiglio di Presidenza, ha stabilito che l'anzianita' prevista dall'art. 23, quinto comma, della legge n. 186 del 1982 non poteva essere riconosciuta ai ricorrenti.

La disposizione censurata prevede che 'salvo quanto previsto nel quarto comma del precedente articolo 21' (ovvero per l'anzianita' maturata ai fini della nomina a Presidente di TAR), 'i primi referendari e referendari dei tribunali amministrativi regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge [e cioe' alla data del 12 maggio 1982] conservano, all'atto della nomina a consigliere di Stato, l'anzianita' acquisita nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale nel limite di cinque anni, fatta salva la valutazione degli effetti economici e prendono posto nel ruolo secondo la predetta anzianita''. La lettera della norma e' chiara nel limitare il beneficio ai magistrati in servizio alla data del 12 maggio 1982, condizione che non ricorre per tutti i consiglieri di Stato che sono parti nei giudizi a quibus. Non sussisterebbe, inoltre, alcuna possibilita' di interpretazione estensiva o alcuna ipotizzabile interpretazione costituzionalmente orientata, che conduca ad accordare il beneficio richiesto. Su queste premesse, i giudici a quibus hanno concordemente ritenuto necessario, per la definizione dei rispettivi giudizi, sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, quinto comma, della legge n. 186 del 1982, che pertanto sarebbe rilevante.

1.1. - Il rimettente premette che il sistema complessivo di organizzazione della giustizia amministrativa si e' venuto formando a seguito di stratificazioni normative prive di un razionale coordinamento, che, per quanto attiene specificamente alla fisionomia della carriera di magistratura, presenterebbe seri problemi di compatibilita' con le norme costituzionali. Si rammenta, in proposito, che il modello organizzativo adottato per i TAR, all'atto della loro istituzione con legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), appariva fin dall'origine disomogeneo rispetto a quello del Consiglio di Stato e che un ulteriore elemento di differenziazione si e' determinato quando e' stato abolito il referendariato presso il Consiglio di Stato (art. 1, primo comma, della legge n. 186 del 1982). Mentre infatti i TAR, in base all'art. 6 della legge teste' citata sono composti, come per il passato, da Presidenti di tribunale, consiglieri, primi referendari e referendari, le ultime due qualifiche sono state abolite presso il Consiglio di Stato, che, dopo il 1982, risulta composto soltanto dal rispettivo Presidente, dai 6

Presidenti di sezione e dai consiglieri. Fra i posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato, l'art. 19 della citata legge n. 186 del 1982 ne riserva la meta' a consiglieri di TAR che ne facciano domanda e che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. I magistrati che, a seguito di giudizio favorevole espresso dal Consiglio di Presidenza a maggioranza dei suoi componenti, sono dichiarati idonei, assumono la qualifica di consigliere di Stato, conservando l'anzianita' maturata nella qualifica di consigliere di TAR ai soli effetti della nomina a Presidente di TAR (come risulta dagli artt. 19, n. 1, e 21, quarto comma, della stessa legge n. 186). La predetta anzianita' viene valutata nella sua interezza unicamente ai fini dell'accesso alla Presidenza dei TAR, non invece per il conferimento della qualifica di Presidente di sezione del Consiglio di Stato. In questo modo, osserva il rimettente, si e' introdotta una divaricazione di carriera che considera l'anzianita' maturata presso i TAR come parametro differenziale, a seconda che si debbano coprire posti direttivi presso i TAR ovvero presso il Consiglio di Stato. E cio' nonostante tali incarichi direttivi siano comunque considerati equivalenti, ai sensi dell'art. 14, n. 2, della legge n. 186 del 1982. Il regime di accesso cosi' determinatosi penalizzerebbe, per un verso, i consiglieri di TAR nel trasferimento alle qualifiche direttive presso il Consiglio di Stato; per altro verso, i consiglieri di Stato nell'assunzione delle presidenze presso i TAR, e non dispiegherebbe il proprio effetto discriminatorio solo nel momento di assunzione degli incarichi direttivi, ma avrebbe un riverbero sull'intero percorso di carriera. Per queste ragioni la disposizione oggetto di censura determinerebbe una disparita' di trattamento all'atto dell'ingresso nei ruoli del Consiglio di Stato tra quanti si sono avvalsi del beneficio da essa accordato e quanti non possono avvalersene per un mero fattore temporale.

L'art. 17 della citata legge n. 1034 del 1971 aveva salvaguardato il riconoscimento dell'intera anzianita' maturata nella qualifica di consigliere di TAR al momento dell'accesso al Consiglio di Stato, ma l'art. 23, quarto comma, della legge n. 186 del 1982 ha conservato tale previsione solo per i consiglieri di TAR in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge, cosi' determinando, secondo il rimettente, un'assoluta irragionevolezza e disparita' di trattamento tra posizioni di carriera sostanzialmente e formalmente indifferenziate.

Il quadro che risulta dal sovrapporsi delle discipline del 1971 e del 1982 vede attualmente convivere: a) il riconoscimento di tutta l'anzianita' maturata nella qualifica per i consiglieri di TAR in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 186 del 1982;

  1. il riconoscimento di un'anzianita' fittizia di cinque anni per i primi referendari o referendari in servizio presso i TAR alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 186 del 1982; c) nessun riconoscimento dell'anzianita' maturata per i magistrati di TAR non ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 186 del 1982. Quest'ultimo e' il caso che ricorre per i consiglieri di Stato che sono parti nei giudizi a quibus.

Il giudice a quo sostiene che dall'art. 107 Cost. sarebbe desumibile il principio generale secondo cui le funzioni giurisdizionali sono omogenee in qualunque grado siano esercitate, con la conseguenza che le funzioni giurisdizionali svolte in primo grado non potrebbero non essere considerate ai fini dell'anzianita' di servizio, al momento del passaggio alla magistratura di appello.

Il differenziato regime giuridico posto dalla norma oggetto di censura, prosegue il rimettente, non sarebbe giustificato in relazione ad alcuna corrispondente peculiarita' dei referendari e primi referendari in servizio alla data di entrata in vigore della citata legge del 1982. Anche il regime di accesso dei magistrati in servizio nel 1982 e' rimasto, infatti, invariato rispetto ai magistrati entrati in ruolo successivamente.

La violazione del principio di eguaglianza sarebbe palese anche rispetto all'inserimento nei ruoli del Consiglio di Stato di magistrati di nomina governativa, che, pur quando difettino di ogni pregressa esperienza giurisdizionale, hanno anzianita' nella qualifica di consigliere di Stato riferita al tempo della nomina, analoga, dunque, a quella dei magistrati provenienti...

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