N. 261 SENTENZA 3 - 7 ottobre 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), come modificato dall'art. 6, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 10, recante 'Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali)', promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con ordinanza del 19 novembre 2010, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

Udito nell'udienza pubblica del 20 settembre 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

Udito l'avvocato Giulietta Magliona per la Regione Piemonte.

Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con ordinanza depositata in data 19 novembre 2010, ha sollevato - in riferimento agli articoli 3 e 117, terzo comma, della Costituzione questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), come modificato dall'art. 6, comma 1 (rectius: comma 2), della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n. 10, recante 'Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali)', nella parte in cui stabilisce - in violazione del disposto dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), secondo cui le Regioni non possono istituire nuovi Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti - il solo divieto di istituire Comuni la cui popolazione consista in meno di cinquemila unita'.

1.1. - La vicenda posta ad oggetto del giudizio a quo, secondo quanto riferisce il Tribunale rimettente, concerne l'iniziativa per l'istituzione di un nuovo Comune, denominato Mappano, con territorio risultante dal distacco di porzioni attualmente riferite ai Comuni di Settimo Torinese, Caselle Torinese, Borgaro Torinese e Leini'.

La Regione Piemonte, con deliberazione del Consiglio n. 271-34222 del 29 luglio 2009, aveva indetto al proposito un referendum consultivo, ed il relativo provvedimento era stato impugnato dal Comune di Leini'. Il Tribunale procedente aveva accolto la domanda di sospensiva proposta dal ricorrente, con provvedimento pero' riformato dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare. Per tale ragione, con proprio decreto n. 17 del 16 febbraio 2010, il Presidente della Giunta regionale del Piemonte aveva nuovamente indetto un referendum consultivo.

Anche il nuovo provvedimento e' stato impugnato dal Comune di Leini', cui si e' affiancato, con analogo ricorso, quello di Settimo Torinese.

A sostegno dell'impugnazione si e' dedotta l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge reg. n. 51 del 1992, il cui secondo comma, fissando la soglia minima di consistenza demografica per i Comuni di nuova istituzione a cinquemila unita', salvo il caso della fusione tra Comuni gia' esistenti, consente la creazione di nuovi Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti. La norma contrasterebbe con il disposto dell'art. 15 del d.lgs. n. 267 del 2000, ove e' stabilito che le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni - sentite, nelle forme previste dalla legge regionale, le popolazioni interessate - ma non istituire nuovi Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti (o Comuni per effetto della cui costituzione altri enti rimangano con popolazione inferiore alla soglia indicata), salvo il caso della fusione tra Comuni esistenti.

Nella prospettazione dei ricorrenti, la disposizione appena citata esprimerebbe una norma non derogabile dalle Regioni, in quanto principio generale posto dallo Stato in una materia di potesta' legislativa concorrente. I ricorrenti avrebbero sostenuto anche, secondo la sintesi esposta dal giudice a quo, che la norma interposta attiene alla 'materia dell'ordinamento degli enti locali', asseritamente rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.

1.2. - Nel giudizio principale, sempre secondo l'esposizione del rimettente, la Regione Piemonte ha sostenuto la pertinenza della materia 'circoscrizioni comunali' alla competenza residuale delle Regioni, poiche' l'originario e specifico riferimento ad essa contenuto nell'art. 117 Cost., quale materia di competenza concorrente, non e' stato ripreso dopo la modifica della norma costituzionale. A favore della esclusiva competenza regionale militerebbero anche l'invariato tenore del secondo comma dell'art.

133 Cost., secondo il quale la Regione puo' istituire nel proprio territorio nuovi Comuni, e modificare la circoscrizione e la denominazione di quelli esistenti, e la previsione del primo comma della stessa norma, che riserva espressamente allo Stato la sola istituzione di nuove Province.

1.3. - Il Tribunale piemontese condivide i dubbi dei ricorrenti circa la legittimita' costituzionale della legge regionale che disciplina il procedimento per la creazione di nuovi Comuni.

In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che tutti i provvedimenti regionali impugnati si fondano sulla legge reg. n. 51 del 1992. In particolare, solo la disposizione censurata consentirebbe (in contrasto con l'art. 15 del d.lgs. n. 267 del 2000) di istituire il comune di Mappano, che conterebbe una popolazione inferiore alle diecimila persone. Dall'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale deriverebbe dunque l'invalidita' dei provvedimenti impugnati dai ricorrenti, con conseguente loro annullamento.

1.4. - Nel merito della questione, il giudice rimettente assume che l'esame coordinato di tutte le disposizioni dell'art. 117 Cost.

dimostrerebbe l'afferenza della materia avente ad oggetto l'ordinamento territoriale dei Comuni alla lettera p) del secondo comma. Il legislatore costituzionale avrebbe infatti voluto assegnare alla competenza esclusiva dello Stato 'ogni segmento della vita delle autonomie locali, principiando dal momento genetico, identificato nella 'legislazione elettorale' (...), di poi transitando attraverso il momento diacronico dell'attivita' e delle competenze degli 'organi di governo', fino a giungere all'approdo terminale del tracciato percorso fenomenico, individuandolo nelle 'funzioni fondamentali' dell'ente locale'.

Non potrebbe...

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