n. 241 SENTENZA 9 - 17 ottobre 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 7, comma 4, 16, 19, 27 e 28 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-19 marzo 2013, depositato in cancelleria il 19 marzo 2013 ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2013. Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell'udienza pubblica del 24 settembre 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Fabio Francesco Franco per la Regione Abruzzo. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 15 marzo 2013 e depositato il 19 marzo 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 81, quarto comma, della Costituzione, gli artt. 7, comma 4, 16, 19, 27 e 28 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 7, serie speciale, del 16 gennaio 2013. 1.1.- Dopo aver premesso che la Regione Abruzzo e' assoggettata a piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario e che il suo Presidente pro tempore e' stato nominato Commissario ad acta per la relativa realizzazione, il Presidente del Consiglio dei ministri censura in primo luogo l'art. 7, comma 4, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013, in quanto avrebbe destinato al finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto pubblico gli importi iscritti in bilancio per il rimborso dell'anticipazione di liquidita' finalizzata al pagamento dei debiti sanitari di cui all'art. 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)». In tal modo, sebbene la Regione non abbia concretamente utilizzato le somme anticipate dallo Stato - e, dunque, ad avviso del ricorrente, non sia sorto a carico della Regione un corrispondente obbligo di rimborso - essa avrebbe violato il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica - di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. - espresso dall'art. 2, comma 98, della legge n. 191 del 2009 nonche' l'art. 81, quarto comma, Cost., impropriamente sottraendo risorse al settore sanitario nonostante non sia stata puntualmente definita la situazione del debito pregresso che ancora inciderebbe sullo stato del patrimonio e sulla corretta gestione della liquidita' delle aziende sanitarie. 1.2.- Il ricorrente, inoltre, censura altre norme della medesima legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013: a) l'art. 16, in quanto prevede un contributo di euro 26.400,00 a favore del Consorzio di ricerca applicata alle biotecnologie (CRAB), ponendo il relativo onere a carico del capitolo 101584, U.P.B. 07.01.004, del bilancio regionale 2013, privo di stanziamento;

  1. l'art. 19, in quanto, quantificando in euro 300.000,00 gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione, li pone a carico del capitolo 281602, U.P.B. 05.01.007, del bilancio regionale 2013, il cui stanziamento per l'esercizio in considerazione ammonta ad euro 100.000,00 e dunque sarebbe insufficiente a garantire la copertura finanziaria;

  2. l'art. 27, in quanto, prevedendo un contributo di euro 45.000,00 in favore dell'Associazione On The Road Onlus di Pescara, non indicherebbe il capitolo di bilancio su cui l'onere dovrebbe gravare;

  3. l'art. 28, in quanto, quantificando in euro 50.000,00 l'onere rappresentato dal contributo straordinario per la gestione forestale sostenibile, lo porrebbe a carico del capitolo 111416, U.P.B. 07.01.002, del bilancio regionale 2013, privo di stanziamento. Le citate disposizioni contrasterebbero con l'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto difetterebbero di copertura finanziaria, e «conseguentemente» contrasterebbero «con i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica recati dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione». 2.- Con atto depositato il 23 aprile 2013 si e' costituita in giudizio la Regione Abruzzo, contestando la fondatezza del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT