n. 287 SENTENZA 20 novembre - 4 dicembre 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 30, della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-8 aprile 2011, depositato in cancelleria l'11 aprile 2011 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2011. Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

udito l'avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 4-8 aprile 2011, depositato in cancelleria l'11 aprile 2011 e iscritto al n. 33 del registro ricorsi dell'anno 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra l'altro, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 30, della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011), in riferimento all'art. 117, comma terzo, della Costituzione. La norma censurata prevede che: «La Giunta regionale e' autorizzata a indire una o piu' procedure selettive per l'assunzione a tempo indeterminato, prevedendo il riconoscimento di specifici punteggi in ragione: a) del periodo di impiego effettivamente svolto presso l'Amministrazione regionale o in enti ad essa strumentali, nonche' strutture commissariali;

  1. delle tipologie contrattuali, di lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente. Il numero dei posti da ricoprire con concorso pubblico non deve superare le disponibilita' previste dai vigenti atti programmatori della dotazione organica». Ad avviso del ricorrente, l'art. 1, comma 30, della legge reg. Molise n. 2 del 2011, condizionando la facolta' di nuove assunzioni a tempo indeterminato unicamente al rispetto degli atti programmatori della dotazione organica, viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Esso, infatti, contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica stabilito dall'art. 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha sostituito il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112...

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