n. 286 SENTENZA 20 novembre - 4 dicembre 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge della Regione Liguria 28 giugno 2011, n. 15 (Disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale) e degli artt. 8, comma 8, e 18, comma 1, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 1°-3 agosto 2011 e il 22-24 febbraio 2012, depositati in cancelleria il 5 agosto 2011 ed il 28 febbraio 2012 ed iscritti al n. 78 del registro ricorsi 2011 e al n. 37 del registro ricorsi 2012. Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria;

udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Santarelli per la Regione Liguria. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 1°-3 agosto 2011, depositato in cancelleria il 5 agosto 2011 e iscritto al n. 78 del registro ricorsi dell'anno 2011 il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, degli artt. 8 e 9 della legge della Regione Liguria 28 giugno 2011, n. 15 (Disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale). 1.1.- Premette il ricorrente che l'art. 8 della suddetta legge regionale, rubricato «Continuita' nei rapporti di lavoro», stabilisce che «Nei casi in cui occorra garantire la continuita' del servizio, le ferie dei dipendenti che proseguono il loro rapporto di lavoro con la Regione Liguria con forma contrattuale diversa che comporti la cessazione o il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico possono essere convertite, previa intesa con il dipendente [...]». 1.1.1.- Il Governo sostiene che il legislatore regionale, consentendo la conversione delle ferie dei dipendenti regionali in aspettativa durante tutta la durata dell'incarico, si pone in contrasto con la disciplina statale di riferimento. E cio' perche' il rapporto di lavoro dei dipendenti regionali, in quanto personale contrattualizzato, e' regolato dal contratto collettivo nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali stipulato il 6 luglio 1995, il quale prevede sub art. 18, comma 9, in conformita' all'art. 36 Cost., che le ferie sono un diritto irrinunciabile, disponendo, altresi', che le stesse non sono monetizzabili salvo che in casi eccezionali individuati nelle sole ferie residue all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e non fruite per esigenze di servizio. Nel caso di specie, ad avviso del ricorrente, la previsione regionale esorbita dall'ambito entro il quale il suddetto contratto collettivo consente la monetizzazione delle ferie, posto che la "conversione" (e dunque la monetizzazione) viene ad essere consentita dal legislatore regionale durante il collocamento in aspettativa ovvero in una fase del rapporto diversa dalla cessazione, quando lo stesso prosegue attraverso un nuovo incarico. La disposizione regionale impugnata, infatti, incide sulla disciplina delle ferie, fondamentale aspetto del contratto di diritto privato che lega i dipendenti pubblici regionali - attualmente privatizzati - all'ente di appartenenza e che risulta regolata dalla contrattazione collettiva. Sicche', rientrando la regolamentazione di aspetti inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti in regime di rapporto di lavoro contrattualizzato nella specifica competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile (come piu' volte affermato da questa Corte), la disposizione regionale impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 1.1.2.- L'art. 8 della legge regionale censurata, oltretutto, differenziando in modo ingiustificato la disciplina delle ferie dei dipendenti della Regione Liguria rispetto ai dipendenti delle altre Regioni si porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 Cost. Invero, non potendosi individuare particolari ragioni che inducano a ritenere ragionevole tale ingiustificata discriminazione, la disposizione violerebbe il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nonche' quelli di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. 1.1.3.- Nel consentire la conversione delle ferie oltre i casi previsti dal contratto collettivo di riferimento, infine, il censurato art. 8 lederebbe i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. Essendo le Regioni e gli enti locali chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, assunti in sede europea per garantire il rispetto del Patto di stabilita' e crescita, questi enti sono assoggettati alle regole del cosiddetto «Patto di stabilita' interno», che, da un lato, indicano «limiti complessivi di spesa», dall'altro, prevedono «sanzioni volte ad assicurar[n]e il rispetto». Detti limiti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica» (sono richiamate le sentenze n. 155 del 2011;

n. 289 e n. 190 del 2008;

n. 412 e n. 169 del 2007;

n. 4 del 2004). Peraltro, con la normativa statale vigente - in particolare, con l'art. l, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), che obbliga le Regioni alla riduzione delle spese per il personale, come da ultimo sostituito dal comma 7 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;

nonche', con l'art. 76, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. l, comma l, della legge 6 agosto 2008, n. 133 -, il legislatore statale ha imposto agli enti pubblici una rigorosa programmazione di spesa per il personale, fissando anche una disciplina vincolistica per tale tipologia di spesa. In tal modo, le finalita' di contenimento della spesa relativa al personale dipendente devono essere riportate nell'ambito dei fondamentali principi di coordinamento della finanza pubblica. La disposizione in esame, pertanto, consentendo ulteriori casi di monetizzazione delle ferie per i dipendenti della Regione al di fuori di quelli gia' previsti dalla normativa statale di riferimento, comporterebbe nuove ed ingiustificate spese in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., costituendo le richiamate norme statali principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. 1.2.- Viene impugnato, altresi', l'art. 9 della legge reg. Liguria n. 15 del 2011, il quale prevede che dal 1° gennaio 2012 le spese per il personale preposto agli uffici stampa, attuati dalla normativa regionale ai sensi dell'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono ai fini della determinazione dei limiti di spesa del personale e dei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010. Tale ultima disposizione prevede che «A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma l, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale [...]. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009». 1.2.1.- La norma regionale da ultimo censurata, dunque, ad avviso del ricorrente, introduce una evidente deroga al limite previsto in sede di legislazione statale, in quanto stabilisce che una determinata quota di personale non concorra al computo della spesa ai fini del raggiungimento del tetto massimo sopra descritto. Tenuto conto che norme che disciplinano tali limiti - come espressamente statuito dallo stesso art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 - costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai...

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