n. 274 SENTENZA 18 - 20 novembre 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli 16, comma 10-bis, 17-ter, comma 5, e 17-undecies, commi 4 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, promossi dalla Regione Veneto e dalle Province autonome di Bolzano e di Trento con ricorsi notificati rispettivamente il 10, il 9 e il 10 ottobre 2012, depositati in cancelleria il 16 e il 17 ottobre 2012 e iscritti ai nn. 146, 150 e 152 del registro ricorsi 2012. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2013 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi gli avvocati Luca Antonini e Luigi Manzi per la Regione Veneto, Renate Von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e gli avvocati dello Stato Ettore Figliolia e Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 10 ottobre 2012, depositato il successivo 16 ottobre e iscritto al n. 146 del registro ricorsi dell'anno 2012, la Regione Veneto ha impugnato, tra le altre, le disposizioni di cui all'articolo 17-undecies, commi 4 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per violazione dell'art. 97 della Costituzione. L'art. 17-undecies, commi 4 e 6, disciplina l'attuazione di norme contenute nell'art. 17-decies, relative all'erogazione d'incentivi per l'acquisto di autoveicoli nuovi a basse emissioni complessive. In particolare, il comma 4 prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalita' per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti dall'articolo 17-decies. Il comma 6 stabilisce invece che per gli anni 2014 e 2015, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, vengano rideterminate le ripartizioni delle risorse da utilizzare per le erogazioni. La ricorrente ritiene che l'adozione di decreti ministeriali espressamente qualificati come non regolamentari eluda la procedura per l'approvazione dei regolamenti stabilita dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), determinando la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione previsto dall'art. 97 Cost. Tale violazione ridonderebbe sulla competenza legislativa regionale residuale in materia di trasporto pubblico locale, risultante dall'art. 117, quarto comma, Cost., che la Regione ricorrente avrebbe gia' esercitato con la legge della Regione Veneto 30 ottobre 1998, n. 25 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale) e con la legge della Regione Veneto 30 luglio 1996, n. 22 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra). Gli incentivi regolati dai previsti decreti ministeriali per l'acquisto di autoveicoli nuovi a basse emissioni complessive sarebbero, infatti, volti anche alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi, cosi' che la relativa disciplina interferirebbe con la materia del trasporto pubblico locale, di competenza regionale residuale. D'altro canto, l'adozione di simili atti atipici, destinati a compiere scelte di carattere normativo senza alcun coinvolgimento della Regione, comprometterebbe l'utilizzo ottimale delle risorse pubbliche, cosi' da pregiudicare ulteriormente il buon andamento della pubblica amministrazione. 2.- Con atto depositato in data 16 novembre 2012, e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo l'infondatezza della censura. Infatti, secondo il resistente, i decreti ministeriali di natura non regolamentare previsti dalla norma in oggetto, essendo finalizzati a garantire l'erogazione di incentivi a favore di coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive, costituirebbero contributi che lo Stato puo' concedere sull'intero territorio nazionale e pertanto non si porrebbero in violazione delle prerogative regionali in materia di trasporto pubblico. 3.- Con memoria depositata in data 3 settembre 2013, la ricorrente ha replicato alle osservazioni dello Stato, esponendo, in relazione all'impugnato art. 17-undecies, che il decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 gennaio 2013 (Incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2 di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), adottato in forza della citata disposizione, manifesterebbe il suo palese contenuto normativo, disponendo un riparto delle risorse tra varie categorie di automezzi pubblici utilizzati nei servizi di linea per il trasporto di persone. Con l'adozione del suddetto decreto ministeriale si sarebbe, dunque, determinata la prospettata violazione delle prerogative regionali nella materia del trasporto locale, anche a causa dell'assenza di un coinvolgimento, tramite un'intesa, dell'ente territoriale competente. Tale coinvolgimento, qualora vi fosse stato, avrebbe portato, infatti, a determinare diverse priorita' e un'ottimale distribuzione delle risorse. Risulterebbe dunque confermata la violazione dell'art. 97 Cost., ridondante sulla competenza legislativa regionale in materia di trasporto pubblico locale. 4.- Con ricorso notificato il 9 ottobre 2012, depositato il successivo 17 ottobre 2012 e iscritto al registro ricorsi n. 150 dell'anno 2012, la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato, tra le altre, la disposizione dell'art. 17-ter, comma 5, del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, per violazione: dell'art. 8, numeri 5), 10), 17) e 18), dell'art. 9, numero 10), e dell'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

degli artt. 1 e 15 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia);

degli artt. 117 e 118 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento);

del principio di leale collaborazione;

e dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive). L'impugnato art. 17-ter, comma 5, prevede che si applichino «nell'intero territorio nazionale» (e, quindi, anche in quello della Provincia autonoma di Bolzano) le disposizioni di cui al Capo IV-bis del d.l. n. 83 del 2012, come convertito, sino all'entrata in vigore delle disposizioni delle autonomie speciali. Il menzionato Capo IV-bis contiene disposizioni per favorire la mobilita' mediante veicoli a basse emissioni complessive. Ad avviso della ricorrente, l'intervento normativo statale, disponendo l'immediata applicazione delle disposizioni di cui al Capo IV-bis del d.l. n. 83 del...

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