n. 266 SENTENZA 6 - 13 novembre 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 6, 11, 12 e 13 della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 5 (Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013/2015), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22-27 marzo 2013, depositato in cancelleria il 28 marzo 2013 ed iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2013. Udito nell'udienza pubblica del 24 settembre 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi;

udito l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, giusta delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2013, ha proposto questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, 11, 12 e 13 della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013 n. 5, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 3 del 21 gennaio 2013, recante «Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013/2015», lamentando la violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in relazione al principio di equilibrio del bilancio e dell'art. 117, terzo comma, Cost. con riguardo al principio del coordinamento della finanza pubblica. L'art. 6 (Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale) prevede l'allegazione al bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2013 - tra l'altro - della Tabella n. 4 (elenco delle spese obbligatorie). L'art. 11 (Fondo di riserva per spese obbligatorie), stabilisce che «1. All'unita' previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa e' autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di competenza di euro 920.610,01 a titolo di "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine", con uguale dotazione di cassa. 2. Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 4 di cui all'articolo 6, comma 1. 3. L'utilizzo del fondo e' disciplinato dalle norme previste dall'articolo 24 della legge regionale n. 4/2002». L'art. 12 (Fondo di riserva per spese impreviste) cosi' recita: «1. E' autorizzata l'iscrizione alla unita' previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di euro 198.000,00 a titolo di "Fondo di riserva per spese impreviste". 2. L'utilizzo di somme da prelevare dal fondo e' disciplinato dalle norme di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 4/2002». L'art. 13 (Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati) dispone che «1. Per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio diritto a riscuotere e' autorizzata l'iscrizione, nella unita' previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa, di un fondo con una dotazione di competenza e di cassa, per l'anno 2013, di euro 300.000,00 . 2. Per l'utilizzo del fondo sara' osservato quanto previsto dall'articolo 27 della legge regionale n. 4/2002». Osserva il ricorrente che, con le norme oggetto di impugnazione, e' stata disposta la copertura di stanziamenti di spese non vincolate attraverso l'utilizzo di una quota parte del saldo finanziario presunto riferito al 2012, malgrado non sia stata ancora certificata l'effettiva disponibilita' dello stesso con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2012;

tra le spese la cui copertura e' assicurata tramite l'utilizzo di detto saldo finanziario presunto sono inserite quelle relative al Fondo di riserva per spese obbligatorie, al Fondo di riserva per spese impreviste e alla riassegnazione dei residui passivi perenti. Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, con tali disposizioni la Regione Molise avrebbe violato l'art. 81, quarto comma, Cost., in relazione al principio di equilibrio del bilancio e l'art. 117, terzo comma, Cost. con riguardo al principio del coordinamento della finanza pubblica. Evidenzia il ricorrente che la legge regionale impugnata autorizza l'utilizzazione di parte delle somme provenienti dal presunto saldo finanziario 2012, per coprire lo stanziamento di spese non vincolate. Piu' esattamente, si tratterebbe di euro 920.610,01 destinati al Fondo di riserva per spese obbligatorie (art. 11), di euro 198.000,00 destinati al Fondo di riserva per spese impreviste (art. 12) e di euro 300.000,00 destinati alla riassegnazione dei residui passivi perenti (art. 13) relativamente all'anno 2013, sebbene fosse mancata la preventiva verifica della disponibilita' delle risorse che si ottiene solo con l'accertamento dell'avanzo di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2012. La difesa statale rammenta che la Corte costituzionale, di recente, ha chiarito che il saldo finanziario presunto consiste in una stima provvisoria, priva di valore giuridico ai fini delle autorizzazioni di spesa, ed ha sottolineato che «nessuna spesa puo' essere accesa in poste di bilancio correlate ad un avanzo presunto, se non quella finanziata da fondi vincolati e regolarmente stanziati nell'esercizio precedente» (sentenza n. 70 del 2012). La normativa censurata...

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