N. 308 SENTENZA 9 - 11 novembre 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Il Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA;

ha pronunciato la seguente Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Molise 23 dicembre 2010, n. 23, recante 'Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise)', promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 1°- 4 marzo 2011, depositato presso la cancelleria il 10 marzo 2011 ed iscritto al n.

20 del registro ricorsi 2011;

Udito nell'udienza pubblica del 18 ottobre 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

Udito l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso depositato il 10 marzo 2011, ha impugnato l'articolo 1, comma 1, lettere a) e

b), della legge della Regione Molise 23 dicembre 2010, n. 23, recante 'Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise)', per contrasto con l'art. 117, primo comma, secondo comma, lettere a) ed e), e terzo comma, della Costituzione.

1.1. - L'art. 1, comma 1, lettera a), nell'introdurre la lettera c-bis) all'art. 2, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2009, n.

22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise), individua la Valle del Tammaro e i rilievi che la delimitano tra le aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita').

1.2. - L'art. l, comma 1, lettera b), invece, inserisce il comma 1-bis all'indicato art. 2 della legge regionale n. 22 del 2009, stabilendo che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'allegato 3, lettera f), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, contenente le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, costituiscono aree e siti non idonei alla installazione degli impianti eolici, le aree e i beni di notevole interesse culturale, cosi' dichiarati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonche' gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del medesimo decreto legislativo.

  1. - Il ricorrente ritiene tali disposizioni in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art.

    12, commi 3, 4 e 10 del d.lgs. n. 387 del 2003, con il quale si e' data attuazione alla direttiva CE del 27 settembre 2001, 2001/77/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita').

    2.1. - In particolare...

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