N. 309 SENTENZA 21 - 23 novembre 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, e 103 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e dell'art. 22 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n.

7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative Collegato ordinamentale 2010), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione seconda, nel procedimento vertente tra C. B. ed altro e il Comune di Besozzo con ordinanza del 7 settembre 2010, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di costituzione del Comune di Besozzo;

udito nell'udienza pubblica del 18 ottobre 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese;

udito l'avvocato Alberto Rimoldi per il Comune di Besozzo.

Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione seconda, con ordinanza del 7 settembre 2010 (reg. ord. n. 364 del 2010), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, e 103 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nonche' dell'art. 22 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010), in relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

  1. - L'art. 27, comma 1, lettera d), della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 definisce come interventi di ristrutturazione edilizia quelli 'rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

    Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica'.

    L'art. 103 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, intitolato 'Disapplicazione di norme statali', dispone, al comma 1, che, a seguito dell'entrata in vigore della medesima legge regionale n. 12 del 2005 'cessa di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio prevista: a) dagli articoli 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, commi 2 e 3, 20, 21, 22, 23 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A); b) dagli articoli 9, comma 5, e 19, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita') (testo A)'.

    L'art. 22 della legge della Regione Lombardia n. 7 del 2010, intitolato 'Interpretazione autentica dell'articolo 27, comma 1, lettera d) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territorio'', prevede che, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, la ricostruzione dell'edificio che segue a demolizione 'e' da intendersi senza vincolo di sagoma'.

  2. - Il giudice a quo riferisce di essere stato investito di un giudizio riguardante alcuni provvedimenti in materia edilizia adottati dal Comune di Besozzo, in provincia di Varese, e la relativa richiesta di risarcimento danni.

    3.1. - Con il provvedimento impugnato con il ricorso principale, il Comune ha annullato la dichiarazione di inizio attivita' (dia) n.

    24/07, presentata dai signori C.B. e S.G. - ricorrenti nel giudizio a quo - avente ad oggetto la riqualificazione e la ristrutturazione di un edificio condonato. L'annullamento della dia e' stato disposto per due autonome ragioni: l'intervento edilizio contrasta con l'art. 143 delle norme tecniche di attuazione (nta) del piano regolatore generale comunale perche', non rispettando la sagoma originaria, non e' riconducibile alla nozione di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, dovendosi interpretare l'art. 27 della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 in modo...

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