N. 323 SENTENZA 21 - 25 novembre 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 27, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n.

27 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio - 4 marzo 2011, depositato in cancelleria l'8 marzo 2011 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 2011 il Giudice relatore Franco Gallo;

Uditi l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato tramite il servizio postale, spedito il 28 febbraio 2011 e depositato il successivo 8 marzo 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2011), per violazione degli artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del d.P.R.

31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

La disposizione censurata stabilisce che: 'Per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2011 e per i due successivi, nei confronti dei soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale, e' riconosciuta una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al 90 per cento dell'importo del contributo versato nel corrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali. La predetta detrazione non puo' in ogni caso comportare, se cumulata con altre agevolazioni d'aliquota IRAP spettanti nel periodo d'imposta, un'agevolazione IRAP complessiva superiore a 0,92 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale. Con provvedimento della Giunta provinciale sono inoltre individuati gli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito che danno diritto alla detrazione d'imposta disciplinata da questo comma'.

Il ricorrente afferma che tale normativa regionale si pone in contrasto con l'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), il quale (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 23, comma 5, lettera b, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante 'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria', convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) consente alle Regioni - e, quindi, alle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol - di variare l'aliquota dell'IRAP, ma non di introdurre detrazioni d'imposta ('A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facolta' di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione puo' essere differenziata per settori di attivita' e per categorie di soggetti passivi').

Sempre secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la previsione di detrazioni d'imposta non e' consentita alla Provincia autonoma neppure dal comma 1-bis dell'art. 73 del d.P.R. n. 670 del 1972 (aggiunto dall'art. 2, comma 107, lettera c, numero 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010'), secondo il quale: 'Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita', possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purche' nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale'. Infatti, detta disposizione statutaria consentirebbe alle Province autonome del Trentino-Alto Adige di introdurre detrazioni relativamente a un tributo erariale solo se la legge statale che disciplina quello specifico tributo preveda espressamente tale facolta'; facolta' che nella specie, pero', il citato art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, non prevedrebbe in relazione all'IRAP.

Ne', sostiene ancora il ricorrente, il comma 3 dell'art. 16 del d.lgs. n. 446 del 1997 potrebbe essere interpretato nel senso di permettere alle Regioni 'una qualsiasi rimodulazione del tributo' (compresa, quindi, l'introduzione di detrazioni) purche' all'interno del 'limite globale quantitativo' costituito dal massimo della variazione percentuale dell'aliquota IRAP consentita da tale comma (un punto). Secondo il ricorrente, infatti, il comma 3 dell'art. 16 del d.lgs. n. 446 del 1997 esclude 'in radice' qualsiasi intervento sui meccanismi di...

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