Sentenza Nº 58023 della Corte Suprema di Cassazione, 29-12-2017

Presiding JudgeCARCANO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2017:58023PEN
Date29 Dicembre 2017
Judgement Number58023
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PELLINI CUONO nato il 21/01/1964 a ACERRA
PELLINI GIOVANNI nato il 21/04/1972 a ACERRA
PELLINI SALVATORE nato il 07/01/1963 a ACERRA
avverso la sentenza del 29/01/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO
CAIRO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO MURA
che ha concluso per
L'udienza viene sospesa alla ore 12,25
Alle ore 12,35 l'udienza riprende.
Il PG conclude chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi.
Udito il difensore
L'Avv. Di Leo Generoso conclude riportandosi alle conclusioni che deposita
unitamente alla nota spese.
L'Avv. Bianco conclude riportandosi alle conclusioni che deposita unitamente alla
nota spese.
Penale Sent. Sez. 1 Num. 58023 Anno 2017
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: CAIRO ANTONIO
Data Udienza: 17/05/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
L'Avv. Maranella conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
L'Avv. Preziosi conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
L'Avv. Majorano conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza
impugnata.
L'Avv. Bruno conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
L'Avv. Bassetta conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
L'Avv. Riccardi conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 29/3/2013, dichiarava Pellini
Giovanni e Pellini Cuono colpevoli dei reati ascritti ai capi a) e m) della rubrica,
esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv.
con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 e unificati i fatti ex art. 81 cpv. cod. pen. li
condannava alla pena di anni sei di reclusione ciascuno; dichiarava Pellini Salvatore
colpevole del reato di cui al capo a), parimenti esclusa la circostanza aggravante
indicata, lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione. Dichiarava non
doversi procedere a carico degli imputati per tutte le residue fattispecie, ritenuta
quanto al capo b) della rubrica l'ipotesi di cui all'art. 434 comma 1 cod. pen., per
intervenuta prescrizione.
1.1. Su impugnazione del P.M., del P.G., delle costituite parti civili, Cannavacciuolo
Mario e Vincenzo, oltre che degli imputati Pellini Salvatore, Cuono e Giovanni, la
Corte d'appello, in riforma dell'indicata sentenza, dichiarava Pellini Giovanni, Pellini
Cuono e Pellini Salvatore colpevoli del delitto di cui all'art. 434 comma II cod. pen.
e li condannava alla pena di anni sette di reclusione ciascuno; dichiarava non
doversi procedere per il reato ascritto al capo A per intervenuta prescrizione;
assolveva Pellini Cuono e Pellini Giovanni, con formula d'insussistenza, dal reato
ascritto al capo m).
1.2. La Corte di merito, confermata la dichiarazione di prescrizione, esaminava il
traffico illecito di rifiuti di cui ai capi E ed H e trattava del delitto di disastro
ambientale di cui al capo B. Osservava come nella sentenza impugnata si fosse
ritenuto non provato il danno e si fosse giunti a ritenere la sola messa in pericolo
dell'incolumità pubblica, escludendo così l'aggravante del secondo comma dell'art.
434 cod. pen. per recuperare il fatto stesso alla fattispecie di cui al comma primo.
Erano, contrariamente, valorizzate sul punto le dichiarazioni e le attività
dell'Auriennma, consulente tecnico del P.M. e si ritenevano fondati gli appelli della
Pubblica Accusa per i siti gestiti dai fratelli Pellini. Richiamando una ricostruzione
logica e di verosimiglianza la Corte d'appello affermava che si era realizzata la
fattispecie in esame, poiché, da un lato, l'altezza della falda e, dall'altro, il gran
numero di tonnellate di rifiuti pericolosi gestiti attraverso lo spargimento sui fondi
aveva compromesso le matrici di suolo e di acqua. A supporto erano richiamati i
principi che questa Corte di legittimità aveva affermato in sede cautelare. Era
ritenuta, dunque, provata la condotta associativa (per la quale si addiveniva alla
conferma della prescrizione) e quella di disastro ambientale.
Avverso la decisione indicata ricorrono per cassazione gli imputati e deducono
quanto segue.
I Ricorsi
Ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen. si
darà atto dei motivi di
ricorso nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.
Ricorre per cassazione
Pellini Cuono,
a mezzo dei difensori di fiducia e, con due
distinti atti di impugnazione, deduce i seguenti motivi di doglianza.
2.1. Con il primo ricorso, a firma dell'avvocato Lucio Majorano, lamenta l'erronea
applicazione dell'art. 434 comma 2 cod. proc. pen.
2
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