Sentenza Nº 57914 della Corte Suprema di Cassazione, 29-12-2017

Presiding JudgeAMOROSO GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2017:57914PEN
Judgement Number57914
Date29 Dicembre 2017
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
Di Palma Carmine, nato a Ottaviano il 24-08-1980
Granato Sebastiano, nato a Ottaviano il 19-06-1974
Perillo Francesco, nato a Somma Vesuviana il 25-02-1954
Tramonta Gaetano, nato a Somma Vesuviana il 26-02-1967
avverso la sentenza del 10-02-2015 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Sante Spinaci che ha concluso
per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo i reati estinti
per prescrizione;
uditi per i ricorrenti gli avvocati Roberto Rampioni e Vincenzo D'Alessandro (per
Francesco Perillo), Massimo Krogh e Gianfranco Antonelli (per Sebastiano
Granato), Giovanni Paolo Picardi (per Carmine Di Palma e Gaetano Tramonta)
che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
Penale Sent. Sez. 3 Num. 57914 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: DI NICOLA VITO
Data Udienza: 28/09/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Carmine Di Palma, Sebastiano Granato, Francesco Perillo e Gaetano
Tramonta ricorrono per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe
con la quale la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza
emessa il 29 gennaio 2014 dal tribunale di Noia, ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti dei coimputati non ricorrenti, Paolo Granato e Maddalena
Caccavale, per essere il reato a ciascuno ascritto estinto per intervenuta
prescrizione; ha assolto Francesco Perillo dal reato sub 1), limitatamente alla
condotta contestata alla lettera b) della rubrica, rideterminando nei suoi
confronti la pena (per la restante parte del capo 1) concernente la lettera a)
della rubrica e per i residui reati di cui ai capi 2 e 3) in anni uno e mesi cinque di
reclusione; ha assolto altresì Gaetano Tramonta dal medesimo reato,
limitatamente alla condotta contestata alla lettera a) della rubrica,
rideterminando la pena nei confronti dello stesso (per la residua parte di cui alla
lettera b) del capo 1) in mesi tre di arresto ed euro diecimila di ammenda; ha
revocato la confisca dell'immobile ed ha confermato nel resto l'impugnata
sentenza emessa dal tribunale di Noia, che aveva, a sua volta, condannato
Sebastiano Granato, ritenuta la continuazione tra i reati i cui ai capi 1), 2) e 3)
alla pena di anni uno mesi sei di reclusione e Carmine Di Palma alla pena di mesi
quattro di arresto ed euro 15.000 di ammenda.
Per quanto qui interessa, le residue accuse mosse nei confronti degli attuali
ricorrenti sono le seguenti.
1.1. A Sebastiano Granato, Gaetano Tramonta, Carmine Di Palma e
Francesco Perillo si imputa il reato (capo 1) previsto dagli articoli 110 del codice
penale, 44, comma 1, lettera b), d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 perché, Granato in
qualità di proprietario e committente, Tramonta in qualità di titolare della ditta
esecutrice dei lavori, Di Palma in qualità di progettista e direttore dei lavori,
Perillo in qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale (d'ora in poi UTC)
e firmatario dei permessi a costruire, essendo stata autorizzata con permesso di
costruire n. 21 del 19 dicembre 2005, variante n. 21/2008 del 27 febbraio 2009
la costruzione alla via Volpe sul fondo in catasto al folio 3 mappale 301 di un
fabbricato rurale, lo realizzavano:
a) in assenza di valido permesso a costruire in quanto ai fini del calcolo
della superficie realizzabile erano asserviti due fondi siti nel limitrofo Comune di
Noia della superficie di mq 3990 e 2066, asservimento non consentito in quanto
il proprietario non era in possesso dell'attestazione del riconoscimento della
qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (d'ora in poi anche IAP), il cui
rilascio rientrava nelle competenze della Regione Campania (condotta per la
quale è stato assolto Gaetano Tramonta);
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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