Sentenza Nº 57658 della Corte Suprema di Cassazione, 28-12-2017

Presiding JudgeIZZO FAUSTO
ECLIECLI:IT:CASS:2017:57658PEN
Date28 Dicembre 2017
Judgement Number57658
CourtQuarta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 57658 Anno 2017
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: BELLINI UGO
Data pubblicazione: 19/10/2017
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NUNEZ SERGIO AUGUSTO DETTO COCO
N.
IL 03/01/1972
DE LEON RAMOS FRANKLIN DETTO FELIPITO N. IL 23/
01
/1978
SANTANA FABIAN HENRY JOEL N. IL
30
/0411979
DE LOS SANTOS LAGARES JOSELINA DETTA JENNY N. IL
30/03/1982
ALMONTE DEL ORBE JOSEFINA N. IL
15
/07/1958
CASTRO
MUNOZ
ROSA MARIA N. IL 23/0711983
FERNANDEZ ESPINOSA LUJS AMAURYS N. IL 12/06/1972
DI RENZO MASSIMILIANO N. IL 24/08/1967
avverso la sentenza n. 3488/2015 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
04/02/2016
visti gli atti, la sentenza e
il
ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/ l 0/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO BELLINI . . .
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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RITENUTO
IN
FATTO
l.
La
Corte di
appello
di Firenze con sentenza pronunciata in data 4
Febbraio
2016,
sull'appello
degli
imputati,
odierni
ricorrenti
DE
LOS
SANTOS LAGARES Joselina, CASTRO MUNOZ Rosa Maria, NUNEZ Sergio
Augusto, FERNANDEZ ESPINOSA Luis
Amaurys,
ALMONTE DEL
ORBE
Josefina, SANTANA FABIAN
Henry
Joel,
DE
LEON
RAMOS
Franklin
e
DI
RENZO Massimiliano, in parziale
riforma
della sentenza del
Tribunale
di
Firenze resa
all'esito
del giudizio
abbreviato,
escludeva il reato
di
partecipazione ad associazione dedita
all'importazione
di
sostanza
stupefacente
nei
confronti
di NUNEZ Sergio Augusto e
rideterminava
la
pena nei suoi
confronti
in anni
otto
mesi undici
giorni
10
di reclusione ed
42.000
di
multa
con
riferimento
ai
plurimi
episodi di concorso in
detenzione,
importazione
e cessione
di
sostanze stupefacenti.
1.1 Riconosciute a
LOS
SANTOS Lagares Joselina le circostanze
attenuanti
generiche
con giudizio
di
prevalenza sulla
contestata
circostanza
aggravante
di
cui
all'art.73
VI
comma
Dpr
309/90,
rideterminava
nei suoi
confronti
la pena in
anni
quattro
mesi dieci
di
reclusione ed
22.000
di
multa
in relazione a
quattro
episodi di
importazione,
detenzione
e cessione
di sostanze
stupefacenti,
ad essa
contestati.
1.2
Riconosciute ad ALMONTE
DEL
ORBE
Josefina le circostanze
attenuanti
generiche
in relazione all'unico episodio alla stessa
ascritto
di
importazione
in concorso
di
sostanza stupefacente, ri
determinava
nei suoi
confronti
la pena in
anni
quattro
di
reclusione ed
16.000
di
multa.
1.3
Confermava,
anche in
punto
di
trattamento
sanzionatorio,
la
sentenza di
primo
grado
nei
confronti
degli
altri
odierni
ricorrenti
i quali
erano
stati
giudicati
colpevoli delle violazionè. alla disciplina delle sostanze
stupefacenti agli stessi
rispettivamente
ascritti
e
condannati:
a)
LEON
RAMOS
Franklin
alla pena di anni sei mesi
otto
di
reclusione ed
40.000
di
multa
in
relazione a
due
episodi di
importazione
in concorso (capi
8 e
51)
di
sostanza
stupefacente
del
tipo
cocaina dalla Spagna, con il
riconoscimento
delle
circostanze
attenuanti
generiche
ritenute
equivalenti
sulla circostanza
aggravante
del
numero
delle perone.
b) SANTANA FABIAN Henry Joel alla pena di anni uno di reclusione ed
3.000
di
multa
quale
aumento
in continuazione
rispetto
alla condanna ad
esso
inflitta
dal
Tribunale
di
Livorno in
data
15.2.2011
divenuta
irrevocabile, in relazione
due
episodi di
detenzione
con
finalità
di
cessione
di
quantitativi
di sostanza
stupefacente
del
tipo
cocaina (capi
10
e
11).
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c) CASTRO MUNOZ Rosa Maria alla pena di
anni
quattro
di reclusione
ed
20.000
di
multa
in relazione ad un unico episodio di concorso nella
importazione
di cocaina di cui al capo 51, con il riconoscimento delle
circostanze
attenuanti
generiche
ritenute
equivalenti alla circostanza
aggravante
del
numero
delle persone.
d)
FERNANDEZ ESPINOSA Luis
Amaurys
alla pena di anni
quattro
di
reclusione
ed
20.000
di
multa
in relazione ad episodio di acquisto
di
sostanza
stupefacente
per
finalità
diverse dall'uso personale di cui al capo
26 della rubrica,
previo
riconoscimento delle circostanze
attenuanti
generiche
ritenute
equivalenti
sulla recidiva.
e)
DI
RENZO
Massimiliano alla pena di anni
quattro
di reclusione ed
20.000
di
multa
in relazione ad episodio (capo
39)
di mediazione
nell'acquisto di
100
grammi
di cocaina
per
finalità
diverse
dall'uso
personale, con il riconoscimento delle circostanze
attenuanti
generiche con
giudizio di equivalenza sulla
ritenuta
recidiva e sulla circostanza
aggravante
del
numero
delle
persone.
2. Avverso la
suddetta
decisione
interponevano
ricorso
per
cassazione
gli
imputati
tramite
i propri difensori.
2.1
DE
LOS
SANTOS
LAGARES
Joselina proponeva
un
unico
motivo
di
ricorso
denunciando
carenza ed illogicità della
motivazione
in
ordine
alla
entità
della riduzione
per
le circostanze
attenuanti
generiche, nonché in
relazione agli
aumenti
apportati
per la continuazione e
per
la
determinazione
della pena base. Lamentava in particolare il silenzio
serbato dal giudice
di
appello in relazione al
mancato
riconoscimento delle
circostanze
attenuanti
generiche nella massima estensione, nonché alla
modulazione della pena
detentiva
in misura
notevolmente
discosta dal
minimo
riportandosi a
meri
criteri
di adeguatezza, laddove a
favore
della
ricorrente
deponevano
lo
stato
di incensuratezza, il
corretto
comportamento
processuale e il
comportamento
successivo
in
cui risaltava
l'inserimento
nel
mondo
lavorativo
in
territorio
nazionale con
un
contratto
di lavoro stabile. Uguale vizio era indicato con
riferimento
alla misura degli
aumenti
apportati
per
la
continuazione (cinque mesi
per
ciascun reato in
continuazione) in assenza di alcuna motivazione sul punto.
Depositava
memoria
difensiva
pervenuta
in data
3.10.2017
con la
quale
allegava
documentazione
attestante
l'esistenza di regolare
contratto
di
lavoro a
tempo
indeterminato
e
rapporto
di locazione .
2.2
CASTRO
MUNOZ con
un
primo
motivo
di ricorso
lamentava
violazione
di legge in relazione al riconoscimento della circostanza
aggravante
(__
2 / 7
/ /
speciale di cui
all'art.
73 VI
comma
Dpr
309/90
del
numero
delle
persone,
assumendo che la
ricorrente
si era accordata con il
DE
LEON
per
l'acquisto
della sostanza
stupefacente,
ma che era
stato
trascurato
il
dato
che i
due
erano
parti
distinte
del
rapporto
contrattuale
e non
soggetti
affiancati nel
medesimo ruolo di
acquirenti
lo stupefacente.
2.2.1 Con una seconda articolazione deduceva
difetto
motivazionale
in
punto
di
mancato
giudizio di prevalenza delle circostanze
attenuanti
generiche, benché la stessa, al pari della ricorrente indicata in precedenza
(DE
LOS
SANTOS LAGARES), alla quale il giudizio di prevalenza era
stato
riconosciuto,
oltre
alla incensuratezza, aveva
mantenuto
un
buon
comportamento
processuale
improntato
alla ammissione
delle
proprie
responsabilità e
un
corretto
comportamento
post
delittuoso, basato su una
stabile occupazione
lavorativa.
2.2.2
Con
un
terzo
motivo
deduceva violazione di legge in relazione alla
disposta misura di sicurezza della espulsione in assenza di
una
concreta
valutazione della pericolosità sociale e degli
altri
indici
soggettivi
desumibili
dall'art.133
cod.pen. che deponevano a favore della ricorrente
(incensuratezza,
comportamento
processuale, stabile lavoro, regolare
permanenza in
territorio
italiano,
rispetto
della
misura
imposta).
2.3
NUNEZ Sergio Augusto con un
primo
articolato
motivo
di ricorso
denunciava vizio
motivazionale
e violazione di legge
per
inosservanza del
principio del
divieto
di
reformatio
in
pejus
con
riferimento
alla
determinazione
della pena
edittale,
immotivatamente
fissata
in
misura
superiore al
doppio
del
limite
minimo,
nonché con
riferimento
alla misura
della riduzione
della
pena
per
il riconoscimento delle circostanze
attenuanti
generiche,
inferiore
al terzo, così determinandosi una
illegittima
sperequazione
rispetto
a
quanto
stabilito
dal
primo
giudice il quale aveva
riconosciuto la riduzione, in ragione delle circostanze
attenuanti
generiche,
nella massima estensione, in ciò realizzandosi la violazione di legge in
assenza di
impugnazione
del pubblico ministero.
Inoltre
il
giudizio
espresso
dal giudice di appello si poneva in contrasto con
quanto
stabilito
dal
primo
giudice che aveva inteso valorizzare al massimo lo stato di incensuratezza
e il buon
comportamento
processuale.
2.3.1
Con
un
secondo
motivo
di
ricorso si deduceva vizio
motivazionale
in
ordine
a
mancato
riconoscimento della ipotesi dell'art. 73 V
comma
Dpr
309/90
in relazione a
taluni
dei
fatti
giudicati in continuazione,
non
potendo
all'uopo sopperire il
costrutto
argomentativo
del giudice di appello, che
3
faceva leva sulla reiterazione e sulla non occasionalità delle
condotte
illecite.
2.3.2
Con
una
terza
articolazione deduceva vizio
motivazione
in
punto
di
mancata indicazione dei
parametri
utilizzati
per
applicare gli
aumenti
per
la
continuazione.
2.4
FERNANDEZ ESPINOSA Luis
Amaurys
con
un
primo
motivo
di ricorso
deduceva vizio
motivazionale
e violazione di legge con
riferimento
alla
valutazione degli
elementi
probatori
attraverso
cui il giudice era
pervenuto
al riconoscimento della responsabilità del ricorrente in relazione al capo di
imputazione sub
26,
attraverso
una interpretazione delle
intercettazioni
telefoniche
assolutamente
discutibile e senza
ulteriori
elementi
di riscontro,
nonostante la
equivocità
del
contenuto
delle interlocuzioni;
2.4.1
Con
una
seconda articolazione denunciava analogo vizio
motivazionale e logico in relazione al
fatto
che lo stupefacente, di cui
eventualmente
il FERNANDEZ ESPINOSA si fosse reso cessionario, venisse
destinato
alla cessione a
terzi;
2.4.3
Con
un
terzo
motivo
lamentava
violazione di legge
per
mancata
sussunzione del
fatto
nella ipotesi di lieve
entità
di cui
all'art.73
V
comma
Dpr
309/90
in assenza di
elementi
obiettivi
da cui il giudice
territoriale
potesse avere
tratto
il
convincimento
che
trattavasi
di
una
partita
di
stupefacente di
un
certo
rilievo;
2.4.4
Deduceva ancora violazione di legge in ordine alla applicazione
della circostanza
aggravante
del
numero
delle persone,
atteso
che il
ricorrente aveva
assunto
una posizione
autonoma
e
distinta
rispetto
agli
altri
imputati
dello stesso reato, ponendosi ad
un
livello di
intermediazione,
ovvero di
acquirente
di secondo livello.
2.4.5
Con
ulteriore
articolazione deduceva violazione di legge
in
punto
di
applicazione della recidiva
reiterata
pur
in assenza di una
adeguata
verifica
del
fatto
che il reato avesse
rappresentato
sintomo
di
maggiore
riprovevolezza,
atteso
che
l'ultima
condanna era
intervenuta
ben
sette
anni
prima
dei
fatti
in
oggetto;
2.4.6
Con
una
ultima
articolazione deduceva violazione di legge e vizio
motivazionale in relazione al mancato riconoscimento del giudizio di
prevalenza delle circostanze
attenuanti
generiche sulla recidiva e sulla
circostanza
aggravante
contestata.
2.5
ALMONTE DEL
ORBE
Josefina con
un
primo
motivo
di ricorso
deduceva violazione di legge e manifesta illogicità della
motivazione
in
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relazione alla riconosciuta sussistenza
dell'elemento
psicologico del reato
laddove se era
vero
che la ricorrente aveva ammesso il
trasporto
di
deodoranti,
del
tutto
erroneamente
il giudice
territoriale
aveva
tratto
il
convincimento della consapevolezza da
parte
della stessa,
soprattutto
quando aveva
accettato
di farsi da
tramite
per
la consegna,
del
contenuto
degli
oggetti
trasportati,
laddove dalle intercettazioni telefoniche e dagli
elementi
documentali
acquisiti, risultava al
contrario
che la stessa era stata
manovrata
e che,
soprattutto,
contrariamente
a
quanto
ritenuto
dal
giudice
di appello, non
aveva
ingerito
ovuli
di cocaina, ma
soltanto
trasportato
confezioni da consegnare secondo precise indicazioni.
2.5.1
Con una seconda articolazione deduceva
difetto
motivazionale
in
ordine alla
quantificazione
della pena laddove, essendo
stato
sollevato il
dubbio
da
parte
del
giudice di appello che il
quantitativo
dello
stupefacente
trasportato
fosse
inferiore
a quello contestato
(800
grammi
piuttosto
che
1,3
Kg) il giudice
non
ne aveva
tratto
le
dovute
conseguenze
sotto
il
profilo
del
trattamento
sanzionatorio,
parametrandolo
a quello fissato
dal
giudice
di
primo
grado.
2.6 SANTANA FABIAN Henry Joel ha
dedotto
un
duplice
motivo
di ricorso.
Con
un
primo
motivo
denunciava violazione di legge e
difetto
di
motivazione
per
l'omesso riconoscimento del
ne
bis
in
idem
tra
i
fatti
di
acquisto di cocaina contestati
sub.10
e i
fatti
coperti da
giudicato
con
sentenza del
Tribunale
di Livorno in relazione a ipotesi
di
cessione
continuata,
trattandosi
di detenzione dello stesso stupefacente poi ceduto
in un contesto spazio
temporale
che non faceva apprezzare
un
distinto
disvalore
tra
le
due
condotte,
venendo in considerazione
una
condotta
unitaria
articolata
in
più fasi o frazioni esecutive.
2.6.1 Con una
distinta
articolazione
si
doleva
di
violazione di legge e di
vizio
motivazionale
in relazione alla pena riconosciuta in continuazione con
la
suddetta
pronuncia,
con l'ausilio
di
mere
formule
di stile che si riferivano
alla congruità e alla adeguatezza della stessa.
2. 7
DE
LEON
RAMOS Franklin deduceva
difetto
motivazionale
in
relazione
al
mancato
riconoscimento
delle circostanze
attenuanti
generiche con
giudizio di prevalenza sulla
aggravante
ritenuta,
assumendo che era del
tutto
illegittimo
l'opinare
del giudice
territoriale
nell'escludere profili di
meritevolezza
per
il
fatto
di non avere
voluto
rispondere
in
sede di
interrogatorio.
2.7.1
Con
una seconda articolazione il ricorrente assumeva
manifesta
illogicità della
motivazione
in
ordine
alla
determinaz
ione della pena base e
5 /
··
t;
/ / /
all'aumento
indicato
per
la
continuazione
per
l'altra
imputazione,
contestando che
gli
episodi palesassero la spregiudicatezza
comportamentale
attribuita
al ricorrente, i
fatti
si
riferivano
a
trasporti
di
quantitativi
particolarmente
significativi,
infine
risultava
fondato
il
rilievo della Corte
di
Appello che, nell'arco
temporale
tra
i
due
fatti
(circa
due
anni),
il
ricorrente
avesse
continuato
ad operare
illecitamente
nel
settore
degli
stupefacenti.
3.8
DI
RENZO Massimiliano con
un
unico
motivo
di ricorso denunciava
difetto
motivazionale
in
ordine
alla riconosciuta responsabilità del
prevenuto
sulla base di una interpretazione assolutamente
carente
del
materiale
intercettivo
che non presentava caratteri
di
chiarezza
intelligibilità,
verosimiglianza ed era privo di
elementi
di riscontro.
Lamentava altresì la qualificazione giuridica del
fatto,
in
quanto
non era
stata considerata la ipotesi lieve di cui
all'art.
73 V
comma
Dpr
309/90,
nonché si
criticavano
le
ragioni poste a
fondamento
della esclusione delle
circostanze
attenuanti
generiche e del riconoscimento della recidiva.
CONSIDERATO
IN
DIRITTO
1.
Va
preliminarmente
osservato che in ossequio a principi
ripetutamente
affermati
da questa Corte che, in
punto
di vizio motivazionale,
compito
del
giudice di
legittimità,
allo
stato
della
normativa
vigente, è
quello
di accertare
(oltre
che la presenza fisica della motivazione)
la
coerenza logica delle
argomentazioni poste dal giudice di
merito
a sostegno della
propria
decisione,
non già quello di
stabilire
se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei
fatti.
Neppure il giudice di
legittimità
è
tenuto
a condividerne la
giustificazione,
dovendo
invece egli
limitarsi
a verificare se questa sia
coerente con una
valutazione
di
logìcità giuridica della fattispecie
nell'ambito
di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in
quanto
l'art.
606
c.p.p.,
comma
l,
lett.
e) non consente alla Corte di Cassazione una diversa
lettura
dei
dati
processuali o una diversa
interpretazione
delle prove, essendo
estraneo al
giudizio
di
legittimità
il
controllo
sulla correttezza della
motivazione in
rapporto
ai
dati
processuali
(ex
pluribus: Cass. n.
12496/99,
2.12
.03 n.
4842,
rv
229369,
n.
24201/06);
pertanto
non può
integrare
il
vizio di
legittimità
la mera prospettazione di una diversa, e
per
il
ricorrente
più
adeguata,
valutazione
delle risultanze processuali. È
stato
affermato,
in
particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a
norma
del
citato
art.
606
c.p.p.,
comma
l,
lett.
e),
è quella
evidente,
cioè di spessore
tale
da
risultare percepibile
"ictu
acuii",
dovendo
il sindacato
demandato
alla Corte
di
6
/
Cassazione
limitarsi,
per
espressa volontà del legislatore, a riscontrare
l'esistenza di
un
logico
apparato
argomentativo
sui vari
punti
della decisione
impugnata
(Cass.
SU
n.
47289/03
rv
226074)
.
Detti
principi sono
stati
ribaditi anche
dopo
le
modifiche
apportate
all'art.
606
c.p.p.,
comma
l,
lett.
e) dalla
L.
n.
46
del
2006,
che ha
introdotto
il
riferimento
ad
"altri
atti
del
processo",
ed
ha
quindi,
ampliato
il
perimetro
d'intervento
del
giudizio di
cassazione, in precedenza circoscritto "al testo del
provvedimento
impugnato".
La
nuova
previsione legislativa, invero, non ha
mutato
la
natura
del giudizio di cassazione, che
rimane
comunque un giudizio di
legittimità,
nel
senso che il
controllo
rimesso alla Corte di cassazione sui vizi di
motivazione
riguarda sempre la
tenuta
logica, la coerenza
strutturale
della decisione.
2. Orbene, alla
stregua
di
tali
principi, deve prendersi
atto
del
fatto
che la
sentenza
impugnata
non presenta alcuno dei vizi
dedotti
dai
ricorrenti
DE
LOS
SANTOS
LAGARES
Joselina, CASTRO MUNOZ Rosa Maria, ALMONTE DEL
ORBE
Josefina e
DI
RENZO Massimiliano, atteso che l'articolata valutazione da
parte dei giudici
di
merito
degli elementi probatori acquisiti in
punto
di
responsabilità e
in
relazione ai
vari
profili del
trattamento
sanzionatorio,
pure
agitati
nel presente giudizio di
legittimità,
rende ampio
conto
delle ragioni
che hanno
indotto
gli
stessi giudici a ritenere la responsabilità degli
imputati
ALMONTE
DEL
ORBE
e
DI
RENZO in relazione ai reati agli stessi
ascritti
e al
trattamento
sanzionatorio
riservato
a ciascuno dei
quattro
ricorrenti,
mentre
le censure da
questi
avanzate risultano sostanzialmente
rivolte
a
riproporre
argomenti
già esposti in sede
di
appello, che
tuttavia
risultano
ampiamente
vagliati
e
correttamente
disattesi dalla Corte
territoriale,
ovvero
a sollecitare
una rivisitazione
meramente
fattuale
delle risultanze processuali, fondata su
una valutazione
alternativa
delle
fonti
di prova,
pure
a
fronte
della
linearità e
della adeguatezza della
struttura
motivazionale della sentenza
impugnata.
3.1 Con
particolare
riferimento
al ricorso di
DE
LOS
SANTOS
LAGARES
la
Corte di Appello ha
posto
in risalto il ruolo non
marginale
della
prevenuta
che
risponde al
telefono
e
mostra
di sapere
tutto
interloquendo
con gli
altri
imputati
nonchè il profilo
quantitativo
dello stupefacente di cui alla
importazione
descritta
al capo 31 della rubrica, così
da
giustificare
una pena
base non agganciata al
minimo
edittale;
gli
aumenti
per
la continuazione
risultano
apportati
in
misura frazionale e non sperequativa
(mesi
cinque di
reclusione è la pena
detentiva
per
ciascun
aumento),
mentre
la applicazione
delle circostanze
attenuanti
in
misura
inferiore
alla massima estensione, ha
costituito
motivato
temperamento
che il giudice
territoriale
motiva
richiamando il
comportamento
collaborativo della prevenuta,
peraltro
inidoneo
7
/
/
~
/ /
./
.
/
a compensare
integralmente
il disvalore di una condotta realizzata nel
concorso di
almeno
cinque
soggetti.
La
motivazione
è
ampia,
argomentata
e
priva di lacune logiche giuridiche. I profili di doglianza costituiscono
pertanto
mera riproposizione
di
questioni già esaminate e risolte dal giudice
territoriale
.
3.2
Analoghe considerazioni
devono
essere
svolte
con
riferimento
al ricorso
proposto da CASTRO MUNOZ,
in
relazione a
temi
di doglianza
ampiamente
e
congruamente
sviluppati
dal giudice
territoriale,
il quale, alla stregua della
rassegna delle conversazioni telefoniche indicate dal giudice
di
primo
grado,
ha rappresentato che la illecita spedizione di stupefacente, congegnata con il
correo
DE
LEON
RAMOS cui era
sentimentalmente
legata,
contemplava
una
comunanza di
intenti
da
parte
di almeno
tre
correi, di talchè
risultava
legittimamente
contestata
e riconosciuta la circostanza
aggravante
del
numero
delle persone, così come con
argomenti
logici e
pertinenti
erano
disattese le
doglianze,
riproposte con i
motivi
di ricorso
dinanzi
al giudice di
legittimità,
sul
giudizio
di equivalenza
tra
circostanze di segno opposto
(insussistenza di
profili
di meritevolezza diversi dalla incensuratezza) e alla
applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione in ragione di
un
comportamento
dell'imputata
spregiudicato e socialmente pericoloso.
3.3
Assolutamente
destituito
di
fondamento
è anche il ricorso di ALMONTE
DEL
ORBE
atteso che il giudice
territoriale,
con motivazione
assolutamente
resistente alle censure in
fatto
della
prevenuta,
ha rappresentato la
gravità
del
quadro
indiziario
a carico della donna, che si era prestata alla consegna
frazionata a
"Tonino
" VARGAS di
quanto
dalla stessa
trasportato
in viaggio
transoceanico,
condotta
per
la quale doveva ricevere un
corrispettivo
dal
destinatario
dei beni
trasportati,
che
la
misura del
corrispettivo
risultava del
tutto
sproporzionato
rispetto
al
valore
dei
deodoranti
che la difesa assume
essere
l'oggetto
della
consegna, e che dal tenore
delle
conversazioni
intercettate
si ricavava
la
consapevolezza da parte della
ricorrente
della
illiceità della consegna e della
compatibilità
di
siffatta
consegna frazionata con
l'ingestione di
ovuli
da
parte
della ALMONTE.
Il
giudice di
appello
riconosceva poi, con
esauriente
sforzo
motivazionale,
la
assoluta
congruità
della pena base, come
determinata
dal
primo
giudice, in
considerazione della
entità
dello stupefacente
importato
all'interno
del
considerevole range compreso
tra
800-1.300
grammi
di cocaina.
3.4
Parimenti
inammissibile
si presenta il ricorso del
DI
RENZO laddove in
merito
al
concludente
significato
attribuito
dal giudice
territoriale
alle
intercettazioni che
afferivano
alla di lui responsabilità in relazione al capo
39
della rubrica, il giudice di
legittimità
ha
affermato
che
in
tema
di
8
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni,
l'interpretazione
del
linguaggio
adoperato
dai
soggetti
intercettati,
anche
quando
sia criptico o
cifrato, costituisce
questione
di
fatto,
rimessa alla valutazione del giudice di
merito,
la quale, se risulta logica in relazione alle
massime
di esperienza
utilizzate,
si
sottrae
al sindacato di
legittimità
(sez.U,
26.2.2015,Sebbar,
rv
263715)
se non
per
ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità
(sez.II,
4.10.2016,
D'Andrea e
altri,
Rv.
268389),
che nel caso in specie va esclusa,
tenuto
altresì
conto
delle dichiarazioni
ammissive
del NUNEZ con
riferimento
al
coinvolgimento
del
DI
RENZO
nella ricerca
dello
stupefacente.
3.4.1
Del
tutto
logicamente
il giudice
territoriale
ha poi escluso la ipotesi di
minore
gravità
di cui
all'art.
73 V comma
Dpr
309/90
in considerazione delle
modalità
della
condotta,
della pluralità dei soggetti
coinvolti,
del rilievo
criminale dei
compartecipi
e dei profili ponderali dello
stupefacente
trattato;
3.4.2
Generiche e
meramente
assertive sono poi
le
doglianze,
tratteggiate
in maniera fugace, in
punto
di esclusione delle circostanze
attenuanti
generiche che, al
contrario
di
quanto
asserito nel ricorso,
risultano
essere
state riconosciute sebbene con giudizio di equivalenza e di ricorrenza della
recidiva,
peraltro
ammessa
dallo stesso
DI
RENZO in sede di
interrogatorio
di
garanzia.
4.
Infondato
è il ricorso
proposto
da NUNEZ Sergio Augusto
detto
"Coco"
cui
sono
ascritti
numerosi
episodi di
importazione
di stupefacenti in
territorio
italiano, avvalendosi
di
corrieri che spesso ingoiavano
lo
stupefacente,
confezionato in
ovuli,
per
poi espellerlo dopo l' ingresso nel
territorio
nazionale.
4.1
Destituiti
di
fondamento
sono le censure su asserito
vizio
di
reformatio
in
pejus
tanto
in relazione al
trattamento
sanzionatorio,
determinato
su
criteri
medi alti della
forchetta
edittale
in relazione alla pena
detentiva,
laddove
il
giudice
si
era mosso da criteri
edittali
contenuti
(venti
anni di reclusione
per
il
delitto
associativo di cui all'art.
74
I comma
Dpr
309/90),
sia
in
relazione alla
applicazione delle circostanze
attenuanti
generiche, che il giudice di seconda
cure ha riconosciuto non nella massima estensione a differenza di
quanto
operato dal
primo
giudice.
4.2
Invero
il giudice di appello ha
dovuto
procedere ad una
integrale
rivalutazione dei
criteri
guida in ordine alla
determinazione
della pena in
quanto
era
venuto
meno
il reato più grave,
tra
quelli ascritti al NUNEZ, e cioè
il
delitto
associativo di cui
all'art.
74
DPR
309/90,
rispetto al
quale
in
primo
grado era
stato
riconosciuto il suo ruolo apicale e
pertanto
applicata una pena
base di
venti
anni di reclusione.
9 / ·
h
~
j
Orbene,
nell'operare
la nuova verifica sulla individuazione del reato più
grave
e nel fare applicazione dei
criteri
relativi alla
determinazione
in
concreto
della
pena
(art.133
cod.pen.)
e della applicazione delle circostanze
attenuanti
generiche
la
discrezionalità del giudice di appello non subisce alcun vincolo in
ragione delle
statuizioni
del giudice di
primo
grado,
il quale aveva
operato
le
proprie
valutazioni,
anche in
punto
di circostanze del reato, sulla base di
fattispecie del
tutto
diversa e più grave
rispetto
a quella considerata
dal
giudice di appello, il quale ha escluso
la
ipotesi associativa in capo al NUNEZ.
4.3
Ne
consegue che il giudice di appello era
tenuto
a
sostituire
le
considerazioni
svolte
dal
primo
giudice con una nuova ponderazione dei profili
oggettivi
e
soggettivi
della fattispecie
ritenuta
in concreto più
grave
e ad essa
agganciare una
nuova
valutazione
,sia in
punto
di pena base applicabile,sia in
punto
di riconoscimento delle circostanze
attenuanti
generiche e della
loro
estensione.
Non viola
infatti
il
divieto
di
reformatio
in
pejus
il giudice
di
appello che sul
gravame
del solo
imputato,
assolve questi
dal
reato
ritenuto
più
grave
nel
giudizio di
prima
cura e
ridetermina
la pena
per
i residui reati senza
tuttavia
riconoscere ed
applicare
le circostanze
attenuanti
generiche già concesse
dal
giudice di
primo
grado
in relazione al
fatto
per cui è
intervenuto
il
proscioglimento,
ovvero
calcolando la percentuale di riduzione
delle
attenuanti
in misura inferiore di quella riconosciuta dal giudice di
primo
grado
(sez.VI,
26.3.2009,
Bussu, Rv.
244184;
sez.V,
22.1.2015,
Benedetto, Rv.
263703).
4.4
Quanto poi alla misura del
trattamento
sanzionatorio di base e alla
riduzione
per
le circostanze
attenuanti
generiche,
il
giudice
di
appello ha
fornito
logica,
esauriente
e non
contraddittoria
motivazione
del
fatto
di
avere
inteso
partire
da pena
detentiva
intermedia
tra
minimo
e
massimo
edittale
(anni tredici di reclusione a
fronte
di forchetta sanzionatoria compresa
tra
sei
e
venti
anni) e di
avere
riconosciuto le circostanze
attenuanti
generiche non
nella massima estensione.
4.4.1
In
primo
luogo la Corte
di
Appello ha
correttamente
individuato
la
ipotesi più
grave
nella
importazione
di ovuli di cocaina
per
il peso di
oltre
un
chilogrammo
e mezzo (capo
9)
ove il prevenuto si era altresì avvalso di due
corrieri
per
la illecita operazione, e poi ha giustificato la
misura
della pena e
la parziale estensione delle circostanze
attenuanti
generiche con la particolare
gravità
dei
fatti,
giudizio
generico di cui
forniva
adeguata specificazione nel
periodo successivo ove rilevava la
particolare
intensità
del
dolo, la
spregiudicatezza
nell'agire
del
NUNEZ, che
abitualmente
utilizzava
corrieri
i
quali
trasportavano
gli
ovuli
di
cocaina
all'interno
evidente
pericolo
per
la
propria
incolumità.
10
del proprio
corpo
co:
,f
!
./
4.5.2
Con
altrettanto
adeguato
ragionamento
logico
giuridico
il giudice di
appello evidenziava la pluralità e la reiterazione delle
condotte
delittuose
che
si
susseguivano senza soluzione di continuità in
ulteriori
diciotto
occasioni,
reiterazione e organizzazione nel crimine che, sia pure escluso il vincolo
associativo,
ammantavano
di
ulteriore
antidoverosità la
condotta
criminosa
del ricorrente NUNEZ.
4.5
In
relazione alla continuazione il giudice
territoriale,
con
apparato
argomentativo
assolutamente
logico e del
tutto
aderente a
quanto
già
indicato
dal
primo
giudice, era ad
apportare
un
aumento
più consistente
(mesi
sette
di
reclusione)
per
l'episodio di
maggiore
gravità
ed
offensività
dopo
quello sopra
esaminato
(capo 8
relativo
alla
importazione
di
gr.710
di
cocaina suddivisa in
ovuli
ingeriti
dal corriere FLOREZ JIMENEZ), e in
aumento
frazionale
assolutamente
contenuto
per
gli
ulteriori
diciassette reati di cui veniva
ritenuto
responsabile (due mesi di reclusione ciascuno),
aumento
peraltro
del
tutto
compatibile anche con ipotesi riconducibili all'art. 73 V comma
Dpr
309/90,
la cui qualificazione giuridica è stata
peraltro
correttamente
esclusa in
ragione del
contesto
criminale
transazionale, organizzato,
reiterato
e
plurisoggettivo
in cui
tali
condotte si inserivano.
5.
Infondato
è altresì il ricorso proposto da FERNANDEZ ESPINOSA Luis
Amaurys
in
tutte
le sei articolazioni che lo compongono di cui le
prime
tre
attengono
alla responsabilità del
prevenuto
in relazione alla contestazione
sub.26 della
rubrica.
5.1
Il
giudice di appello si è
soffermato
lungamente
ad
argomentare
sulla
interpretazione
delle
interlocuzioni telefoniche che si riferiscono alla
partita
di
stupefacente di cui alla suddetta imputazione e a verificare la congruità e la
logicità della
postuma
interpretazione
fornita
dagli
imputati,
che richiamava la
messa a disposizione di una malandata
autovettura
per
consentire
all'interlocutore
di
andare
ad assistere
ad
una
partita
di baseball.
5.2
Il
giudice di
merito
ha
fornito
congrua e logica ermeneusi del significato
di alcune delle interlocuzioni captate, sia con
riferimento
alla
terminologia
utilizzata per
contraddistinguere
una partita di stupefacente
difettata
(l'altra
macchina, messa male, da
portare
via),
sia in relazione alla necessità di
poterla piazzare
velocemente
sul mercato (telefonata
567),
al
contempo
tacciando di assoluta inverosimiglianza le giustificazioni
fornite,
peraltro
con
grande
ritardo,
dagli
imputati,
quando hanno
tentato
di spiegare le ragioni
per cui si erano
imposti
l'obbligo del silenzio
(stiamo
zitti
,
facciamo
finta
che
tu
l'altro
giorno
non
mi
avevi
detto
nulla).
11
5.2.1
Va
a
tale
proposito
evidenziato che con
riferimento
alla
interpretazione
del
materiale
captativo
il giudice di appello si è del
tutto
conformato
all'insegnamento
del s.
e.
che
costantemente
riconosce
agli
indizi
raccolti
nel
corso delle
intercettazioni
telefoniche
..
. fonte
diretta
di
prova
della
colpevolezza
dell'imputato
che
non
devono necessariamente
trovare
riscontro
in
altri
elementi
esterni,
qualora siano
a)
gravi, cioè
consistenti
e
resistenti
alle obiezioni e
quindi
attendibili
e
convincenti;
b)
precisi e
non
equivoci, cioè
non
generici
e
non
suscettibili
di
diversa
interpretazione
altrettanto
verosimile; c) concordanti, cioè
non
contrastanti
tra
loro e,
più
ancora, con
altri
dati
o
elementi
certi
(sez.VI,
4.11.2011
n.3882;
sez.I,
18.6.2014
n.37588),
anche nella ipotesi in cui le
intercettazioni
facciano
riferimento
al
ruolo di
concorrenti
nel reato di
soggetti
terzi
rispetto
agli
interlocutori
ovvero
abbiano
contenuto
etero
accusatorio (sez.IV,
4.12.2012,
Pellegrini e
altri,
Rv.
256739;
sez.U,
26.2.2015,
Sebbar).
5.3 I giudici
territoriali
si
sono
condivisibilmente
uniformati
ai principi fissati
dal giudice
di
legittimità,
operando
una ricostruzione
assolutamente
logica,
non
contraddetta
da
una
altrettanto
plausibile ricostruzione
interpretativa
delle
intercettazioni
operata
dagli
imputati
e del
tutto
aderente
alle
circostanze
obiettivamente
rilevate.
5.4
La
interpretazione
fornita
dalla Corte di Appello risulta
inoltre
adeguata
e logica anche nel riconoscere la infondatezza del secondo e del
terzo
motivo
di
doglianza in
quanto,
acclarato che
si
interloquiva
di
una
partita
di
droga
di
non buona
qualità,
dal
contenuto
della
telefonata
567
risultava
evidente
che lo
stupefacente era
destinato
ad essere immessa nel
mercato
e, in relazione alla
prospettata
ipotesi
di
minore
gravità
(art.
73 V
comma
dpr
309/90),
che non
ne risultassero le condizioni,
atteso
che
per
piazzare la
partita
difettata
si
muovevano
più
soggetti,
che una
parte
dello
stupefacente
sarebbe
dovuta
tornare
a Wilson e,
richiamando
il
contenuto
della telefonata del
12
Marzo
(tra
Wilson e Frias),
che
stupefacente
veniva
spacciato in dosi
abbondanti
e
pertanto
con
modalità
e
per
quantitativi
assolutamente
incompatibili
con il
tenore
della
norma
in
esame.
5.5
Anche il
quarto
motivo
di ricorso
deve
essere
disatteso
atteso
che,
secondo la
condivisibile
motivazione
del giudice
territoriale,
il FERNANDEZ
ESPINOSA
operava
unitamente
a FRIAS e a WILSON in una
comunità
di
intenti
nel piazzare lo
stupefacente
e
pertanto
nell'ambito
di una codetenzione
della
suddetta
partita,
che
giustifica
l'applicazione
della
circostanza
aggravante
del
numero
delle persone
di
cui
all'art.
73
VI
comma
Dpr
309/90.
5.6
Infondato
è altresì il
quinto
motivo
di ricorso
relativo
alla recidiva,
avendo il giudice
di
merito
fornito
adeguata
motivazione
delle
12
ragioni
da
cui /5
/ '
inferire
che il
fatto
ascritto
rappresentava
ulteriore
e rinnovata
manifestazione
di capacità
criminale
del
prevenuto.
S. 7
Il
giudice ha poi escluso il giudizio di prevalenza delle circostanze
attenuanti
generiche con
costrutto
motivazionale
sufficiente
e logico in
ragione della ricorrenza della recidiva e
tenuto
conto di
un
comportamento
processuale basato sul mendacio.
6.
Infondati
risultano
altresì i
motivi
di ricorso proposti da SANTANA Fabian
Henry.
6.1 L'apparato
argomentativo
della sentenza
impugnata
risulta logico e
privo
di
contraddizioni e risulta del
tutto
conforme
alla giurisprudenza del s.e.
che ha riconosciuto il concorso di reati, e non già l'assorbimento, in presenza
di
differenti
azioni
tipiche
che sono
distinte
sul piano antologico, cronologico e
psicologico, anche in ragione del diverso luogo di
accertamento
degli illeciti,
del non sovrapponibile
differente
contesto
temporale
e della incertezza sulla
medesimezza della sostanza acquistata
rispetto
a quella successivamente
posta in
vendita
(sez.III,
15.1.2015,
Righetti e
altri,
Rv.262421;
sez.
VI,
28.3.2017,
Ghitti
e
altro,
Rv.
270266).
In
termini
del
tutto
coerenti
pertanto
il giudice di appello ha escluso la
medesimezza antologica e la
unitaria
offensività dei
fatti
ascritti
al
prevenuto
nella odierna contestazione
rispetto
ai reati di cessione di singole porzioni di
stupefacenti
per
cui era
stata
pronunciata sentenza irrevocabile a Livorno,
fatti
rispetto
ai
quali
è
stato
peraltro
riconosciuto il vincolo
della
continuazione
e disposto
l'aumento
della pena.
6.2
A tale
proposito
l'aumento
della pena
stabilito
dal giudice
territoriale,
risulta del
tutto
congruo,
trattandosi
di
aumento
di
carattere
frazionale,
operato
per
due
ipotesi
delittuose
ricondotte
all'art.
73 I
comma
Dpr
309/90
in
termini
assolutamente
coerenti con i criteri sanzionatori
utilizzati
dal giudice
che aveva
giudicato
i
fatti
connessi e in
termini
obiettivamente
proporzionati
alla
gravità
degli stessi.
7. Va
infine
rigettato
anche il ricorso di
DE
LEON
RAMOS
Franklin.
Con
riferimento
alla
esclusione del giudizio di prevalenza sulle circostanze
ttenuanti
generiche il giudice
territoriale,
con
struttura
argomentativa
del
tutto
congrua e
priva
di contraddizioni logico g iuridiche ha escluso che lo
stesso abbia
tenuto
un
comportamento
processuale da valorizzare al fine del
suddetto
giudizio di valenza,
per
avere al
contrario
l'imputato
evitato
di
fornire
alcun
chiarimento
e
notizia
in
corso
di
indagini
, evidenziando in
altra
parte della
motivazione
come la condotta criminosa fosse risultata
particolarmente
grave,
pericolosa
per
la
natura
e la
quantità
dello
13
/ l
/
~
r
\
stupefacente
trattato
e
spregiudicata
in
quanto
perniciosa
per
la
incolumità
personale degli stessi
corrieri
utilizzati
per
il
trasporto,
di
talchè
aveva
inteso
agganciare la pena
detentiva
base a criteri
edittali
compresi
tra
il
minimo
e la
parte
media della
forchetta
(anni
nove
di reclusione).
7
.l
La
motivazione
fornita
dal giudice di appello è logica e
rispettosa
della
giurisprudenza
del
s.e.
sull'onere
motivazionale
in ipotesi
di
applicazione
di
pena compresa nei
termini
medi
edittali
ed
assolutamente
equilibrata
anche in
relazione
all'aumento
apportato
per
la
continuazione, in relazione ad
altro
episodio di
importazione
di
oltre
mezzo
chilogrammo
di
cocaina
per
il
tramite
di
corriere
di cui al capo
51),
aumento
apportato
in
termini
assolutamente
frazionali
(un
anno
di
reclusione)
rispetto
alla pena base.
8.
In
conclusione i ricorsi proposti dagli
imputati
NUNEZ
Sergio
Augusto,
DE
LEON
RAMOS
Franklin,
SANTANA Fabian
Henry
e FERNANDEZ ESPINOSA
Luis
Amaurys
devono
essere
rigettati
con condanna dei
ricorrenti
al
pagamento
delle
spese processuali.
8.1
Vanno
invece
dichiarati
inammissibili
i ricorsi
proposti
da
DE
LOS
SANTOS LAGARES Joselina, ALMONTE
DE
LA
ORBE
Josefina, CASTRO MUNOZ
Rosa
Maria e
DI
RENZO Massimiliano e, a
norma
dell'art.
616
cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella
determinazione
della causa
di
inammissibilità
(Corte
Cost.
sent
. n. 186 del
13.6.2000),
alla condanna
di
parte
ricorrente
al
pagamento
delle
spese del
procedimento
consegue
quella
al
pagamento
della
sanzione pecuniaria nella
misura
indicata in
dispositivo
PQM
Rigetta i ricorsi di NUNEZ Sergio
Augusto,
DE
LEON
Ramos
Franklin,
SANTANA
Fabian
Henry
Joel e FERNANDEZ ESPINOSA Luis
Amaurys
che
condanna al
pagamento
delle
spese processuali.
Dichiara
inammissibili
i ricorsi di
LOS
SANTOS
LAGARES
Joselina, ALMONTE
DEL
ORBE
Josefina, CASTRO MUNOZ
Rosa
Maria e
DI
RENZO Massimiliano che
condanna al
pagamento
delle spese processuali e, ciascuno,
della
somma
di
2.000,00
alla Cassa
delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il
19.10.2017
14

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