Sentenza Nº 57393 della Corte Suprema di Cassazione, 19-12-2018

Presiding JudgeRAGO GEPPINO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:57393PEN
Date19 Dicembre 2018
Judgement Number57393
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PRESTANICOLA GIUSEPPE nato a SORIANO CALABRO il 06/08/1952
PRESTANICOLA DOMENICO
PRESTANICOLA MARIA TERESA
PRESTANICOLA CATENA
PRESTANICOLA LUCA
avverso la sentenza del 22/06/2012 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
uditi il Difensori:
Gli Avvocati ALFREDO GAITO, GIOVANNI ARICO' e IOPPOLO DOMENICO insistono per
raccoglimento dei rispettivi ricorsi.
Penale Sent. Sez. 2 Num. 57393 Anno 2018
Presidente: RAGO GEPPINO
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI
Data Udienza: 31/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. I difensori di Prestanicola Giuseppe ricorrono per cassazione per
l'annullamento della sentenza della Corte dì appello di Catanzaro del 22/6/2017
(dep. 20/9/2017) che ha confermato la decisione del Tribunale di Vibo Valentia
che ha condannato l'imputato alla pena di anni nove di reclusione ed C 3.000,00
di multa in ordine ai reati di concorso esterno in associazione di stampo mafioso
(a vantaggio della cosca Mancuso) ed estorsione aggravata dall'art. 7 legge n. 203
del 1991, previa esclusione delle circostanze aggravanti
ex
art. 628, comma 3, n.
1), 2) e 3) cod. pen.
1. Con
il
primo motivo deducono la violazione di legge per malgoverno del
principio del
ne bis in idem
sancito dall'art. 649 cod. proc. pen., in quanto
l'imputato era stato già assolto per gli stessi fatti nell'ambito del processo c.d.
Luce dei Boschi (sentenza n. 351/2015 del 20/1/2015 del Tribunale di Vibo
Valentia). Inoltre, lamentano anche il vizio di motivazione laddove la Corte di
merito, a fronte delle plurime ed articolate censure svolte dalla difesa, si era
limitata ad un succinto richiamo assertivo di quanto statuito sul punto dal giudice
di primo grado.
1.1. In particolare, con riferimento ai presupposti confermativi dell'identità
ontologica, cronologica e territoriale tra le diverse contestazioni, si osserva come
al ricorrente anche nel procedimento "Luce dei Boschi" venne contestato il fatto di
avere offerto, in qualità di imprenditore, la propria disponibilità per l'acquisizione
di subappalti di opere e di forniture al fine di favorire la cosca mafiosa operante
sul territorio nell'infiltrazione nel sistema di aggiudicazione, organizzazione ed
esecuzione di appalti pubblici aventi ad oggetto i lavori di ammodernamento
dell'autostrada SA-RC. Pur nell'identità della condotte, la Corte territoriale aveva
individuato un elemento distintivo tanto nell'identità della cosca favorita (la 'ndrina
dei Loielo nel processo conclusosi con assoluzione, e quella dei Mancuso nel
presente giudizio), quanto nell'ambito territoriale di riferimento (nel primo caso
Soriano ed altri comuni della provincia di Vibo Valentia, quali Gerocane, Sorianello,
Vazzano, Pizzoni, Arena, Dasà ed Acquaro, riferibili alla cosca dei Loielo; Limbadi
e comuni limitrofi di Nicotera, Vibo marina, Tropea e comunque l'intera area
vibonese ove è operativa la cosca Mancuso). Tale approccio, tuttavia, era anzitutto
prettamente formalistico, in quanto ometteva di considerare sia che trattasi di
territori che fanno tutti parte dell'intera area del vibonese che sarebbe capeggiata
dai Mancuso (all'uopo la difesa aveva prodotto anche consulenza tecnica volta a
dimostrare come i lavori autostradali interessati dalle condotte criminose
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