Sentenza Nº 57119 della Corte Suprema di Cassazione, 18-12-2018

Presiding JudgeSETTEMBRE ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:57119PEN
Date18 Dicembre 2018
Judgement Number57119
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CRIMI SALVATORE nato a VITA il 01/06/1958
avverso l'ordinanza del 03/04/2018 del TRIB. LIBERTA di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
udito il difensore
il difensore presente si riporta ai motivi
Penale Sent. Sez. 5 Num. 57119 Anno 2018
Presidente: SETTEMBRE ANTONIO
Relatore: TUDINO ALESSANDRINA
Data Udienza: 22/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 3 aprile 2018, il Tribunale di Palermo, in funzione di
giudice del riesame dei provvedimenti limitativi della libertà personale, ha
rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale in
sede in data 28 febbraio 2018 che aveva applicato a Salvatore Crimi la misura
cautelare della custodia in carcere in ordine ai reati di partecipazione ad
associazione mafiosa e di trasferimento fraudolento di valori in concorso,
esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 d. I. 152/1991 contestata
sub
F).
Il Tribunale ha confermato la valutazione di gravità indiziaria in
riferimento alle ipotesi oggetto di provvisoria incolpazione, ritenendo infondate
le questioni processuali proposte e sussistenti, pur all'esito delle deduzioni
defensionali, i presupposti di applicazione della misura, in considerazione del
ruolo dell'agente delineato dagli elementi investigativi, indicativo di un rilevante
contributo all'associazione mafiosa; ha, invece, escluso - in riferimento al
delitto
sub
F) - l'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa.
2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso l'indagato per mezzo del
difensore, Avv. Giuseppe De Luca, e ne ha chiesto l'annullamento articolando,
con sette motivi, diversi ordini di censure.
2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione della legge processuale in
riferimento agli artt. 309 co. 5 e 291 co.1 cod. proc. pen. per essere stati
trasmessi solo parzialmente al tribunale gli atti valutati dal Gip per l'emissione
dell'ordinanza genetica, come evincesi dal verbale d'udienza, non soccorrendo
al riguardo il riferimento agli atti trasmessi relativamente alla posizione del
coindagato Leone, con conseguente travisamento per preterizione del materiale
in atti e nullità dell'ordinanza.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, violazione della legge processuale e
mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'art. 292,
comma II, lett. C) cod. proc. pen. per avere il tribunale ritenuto assolto l'onere
di autonoma valutazione del Gip in riferimento alla richiesta del PM, pur in
presenza della mera trasposizione di questa nel provvedimento genetico. Sulla
questione, prospettatilk con il riesame, il tribunale ha reso una motivazione
soltanto apodittica, richiamando ad una valutazione complessiva dell'ordinanza
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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