Sentenza Nº 57105 della Corte Suprema di Cassazione, 18-12-2018

Presiding JudgeSABEONE GERARDO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:57105PEN
Date18 Dicembre 2018
Judgement Number57105
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FEDELE ROCCO nato a TAURIANOVA il 24/11/1973
avverso l'ordinanza del 15/01/2018 del TRIBUNALE LIBERTA' di REGGIO
CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che
conclude per il rigetto
uditi i difensori, avv. ALESSANDRO GAMBERINI del Foro di Bologna e
ANTONINO NAPOLI, del Foro di Reggio Calabria, che chiedono entrambi
l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, con ordinanza del 15/1-
28/2/2018, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse
dell'indagato Rocco Fedele avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini
preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria del 6/12/2017, che gli aveva
Penale Sent. Sez. 5 Num. 57105 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
Data Udienza: 15/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
applicato la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al reato di
partecipazione all'associazione per delinquere di tipo mafioso, denominata
'ndrangheta,
ex
art.416
bis,
commi 1,2,3,4,5, in concorso con Francesco Crea,
Carmelo Zagari ed Ernesto Fazzalari, nonché con i coindagati Antonio Rettura,
Domenico Rettura, Giacomo Monterosso, Rosa Zagari, Italia Zagari e in
particolare alla cosca «Zagari- Fazzalari-Viola», operante in Taurianova e in zone
limitrofe.
In particolare, a Rocco Fedele era stato contestato il ruolo di partecipe con il
compito di dare ausilio al latitante Ernesto Fazzalari nel sottrarsi all'esecuzione
della pena irrogata con sentenza della Corte di assise di appello di Reggio
Calabria del 5/3/2002, irrevocabile il 26/2/2004, assicurandogli il necessario
supporto logistico; di aver partecipato al cosiddetto «scappotto», mettendo a
disposizione il proprio veicolo e offrendo la propria disponibilità a partecipare agli
spostamenti di Domenico Rettura diretti a raggiungere il covo del latitante
Fazzalari, prelevandolo dal luogo in cui era stato accompagnato dal fratello
Antonio Rettura e successivamente conducendolo al luogo per il passaggio sulla
vettura di Giacomo Monterosso (come era avvenuto il 24/3, il 7/4,i1 16/4,il
23/4,i1 7/5,i1 18/5, il 24/5, il 27/5,i1 4/6, il 10/6, il 15/6 e il 20/6 del 2016); di
aver partecipato alla «staffetta» del 24/6/2016 che aveva condotto Rosa Zagari
alla località Monte Trepitò, covo del compagno latitante, servendosi del veicolo
Toyota Yaris, intestato a sua moglie; di aver coadiuvato Domenico Rettura nelle
comunicazioni verbali e mediante «pizzini» del latitante Fazzalari con altre figure
apicali della cosca (Carmelo Zagari); ed infine di aver preso parte ad un
summit
in contrada Scinà di Palmi, dopo la cattura del latitante per discutere le strategie
della cosca, rimasta priva della figura di riferimento, per verificare gli errori
commessi nelle operazioni di trasferta sul monte Trepitò per far visita al Fazzalari
e nell'ultimo spostamento di Rosa Zagari del 24/6/2016, nonché per adottare
una comune versione difensiva.
2. Hanno proposto ricorso gli avvocati Antonino Napoli e Alessandro
Gamberini, difensori di fiducia dell'indagato, svolgendo quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, proposto
ex
art.606, comma 1, lett. e),
cod.proc.pen., il ricorrente lamenta mancanza e contraddittorietà della
motivazione, perché il Tribunale aveva omesso di motivare in ordine alla ritenuta
permanenza del requisito della serietà indiziaria per il delitto associativo anche a
seguito dell'annullamento dell'ordinanza 25/2014 quanto al concorso
dell'indagato Rocco Fedele nei reati scopo attribuiti alla cosca Zagari-Fazzalari-
Viola.
2
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