Sentenza Nº 56973 della Corte Suprema di Cassazione, 18-12-2018

Presiding JudgeDE AMICIS GAETANO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:56973PEN
Date18 Dicembre 2018
Judgement Number56973
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Spampinato Santo Alessandro, nato a Catania il 28/10/1972
Previte Luciano, nato a Catania il 15/10/1963
D'Emanuele Antonino Salvatore Maria, nato a Catania il 26/03/1974
avverso la sentenza del 06/07/2017 della Corte d'appello di Catania
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo
Canevelli, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi: l'avv. Passanisi Franco, del foro di Catania, difensore di D'Emanuele Antonino
Salvatore Maria, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
l'avv. Impellizzeri Antonio, del foro di Enna, difensore di Previte Luciano, che ha
insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
l'avv. Scuderi Anna Maria Grazia, del foro di Catania, difensore di Spampinato Santo
Alessandro, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Penale Sent. Sez. 6 Num. 56973 Anno 2018
Presidente: DE AMICIS GAETANO
Relatore: COSTANTINI ANTONIO
Data Udienza: 20/06/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16 dicembre 2013 la Corte d'appello di Catania,
in riforma della sentenza emessa il 21 aprile 2011 dal G.u.p. del Tribunale di
Catania ha:
-
assolto D'Emanuele Antonino Salvatore Maria e Spampinato Giuseppe dal reato
di cui al capo A) (art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto
comma, cod. pen.) per non avere commesso il fatto;
-
assolto D'Emanuele Antonino Salvatore Maria e Previte Luciano dal reato loro
ascritto al capo T) (artt. 81, comma secondo, 110, 112, n. 1, cod. pen., 12-
quinquies,
comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla I. 7 agosto 1992, n. 356, 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla I. 12 luglio 1991, n. 203) perché il fatto non
sussiste;
-
assolto Spampinato Santo Alessandro dal reato di cui al capo D) (artt. 81, 110
e 629 c.p., in relazione all'art. 628, comma terzo, nn. 1 e 3, cod. pen.) perché il
fatto non sussiste;
e, escluse l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. di cui al capo
A) e quella di cui all' art. 7 d.l.cit. indicata ai capi U), V), W) e X), ha
rideterminato la pena irrogata a:
-
D'Emanuele Antonino Salvatore Maria in anni 1 e mesi 10 di reclusione;
-
Spampinato Santo Alessandro, esclusa la contestata recidiva, in anni 5, mesi 6
e giorni 20 di reclusione;
-
Coco Giuseppe in anni 1 e mesi 4 di reclusione; - Mirabella Carmelo in mesi 4
di reclusione.
La Corte distrettuale ha inoltre:
-
disposto la sospensione condizionale della pena irrogata a D'Emanuele
Antonino Salvatore Maria ed a Coco Giuseppe;
-
revocato la confisca della ditta "GE.I.BA "S.r.l., del 50% della casa di abitazione
sita in Catania, via Sebastiano Catania n. 123, delle quote di partecipazione della
Fondiaria S.r.l. e delle quote della "D&D Servizi Globali" S.r.l. con sede in
Catania, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
1.1. A seguito di ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza da
parte dei difensori degli Spampinato Santo Alessandro, Mirabella e D'Emanuele,
nonché del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania nei
confronti di tutti gli imputati tranne il Mirabella, questa Corte ha annullato senza
rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Mirabella Carmelo perché il fatto
non sussiste; ha annullato (con rinvio) la sentenza impugnata nei confronti di
Spannpinato Santo Alessandro in relazione al capo A), limitatamente
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