Sentenza Nº 56731 della Corte Suprema di Cassazione, 17-12-2018

Presiding JudgePETITTI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:56731PEN
Date17 Dicembre 2018
Judgement Number56731
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
ADAMO MARIO nato a PORTICI il 04/04/1968
MAZZITELLI MASSIMO EMILIANO nato a SAN SEBASTIANO AL VESUVIO il 10/08/1975
SILENTI FERDINANDO nato a ERCOLANO il 05/02/1970
MERIDIANI MIRKO nato a ROMA il 10/05/1980
MOLINARI ANGELO nato a ROMA il 16/06/1970
ADAMO PASQUALE nato a CERCOLA il 18/01/1977
avverso la sentenza del 25/09/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI
che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di SILENTI, MOLINARI, MAZZITELLI,
ADAMO Pasquale e MERIDIANI; per ADAMO Mario conclude per l'annullamento senza
rinvio in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628 n. 3 c.p. e rigetto
nel resto.
uditi, per i ricorrenti, i difensori: avvocato FURGIUELE ALFONSO del foro di NAPOLI in
difesa di SILENTI FERDINADO insiste nel ricorso, chiedendone l'accoglimento;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 56731 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA
Data Udienza: 19/07/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
l'avvocato NICOLUCCI STEFANO del foro di ROMA difensore di MOLINARI ANGELO che
si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento; gli avvocato STANISCIA ANGELO e
VIANELLO ACCORRETTI VALERIO del foro di ROMA di fiducia per ADAMO MARIO, che
si riportano ai motivi e insistono per l'accoglimento del ricorso; l'avvocato DE SIMONE
RAFFAELE del foro di NAPOLI in difesa di ADAMO PASQUALEche insiste per
l'annullamento della sentenza impugnata; l'avvocato MARINO ROSARIO del foro di
NAPOLI in difesa di MAZZITELLI MASSIMO EMILIANO che si riporta al ricorso e ne
chiede l'accoglimento; l'avvocato DE FEDERICIS ALESSANDRO del foro di ROMA e
l'avvocato MOLITERNI GIUSEPPE MARIA del foro di VELLETRI, quale sostituto
processuale dell'avvocato CIAMPA PASQUALE, difensori di MERIDIANI MIRKO, che
insistono nel ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
..
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, confermata l'applicazione delle circostanze
attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle aggravanti, come ritenute,
con la diminuente del rito abbreviato ha rideterminato nei termini che seguono la
pena inflitta a:
Mario Adamo,
anni undici, mesi due e giorni venti di reclusione per i reati
di cui agli artt. 74, commi, 2 e 3, ascrittogli al capo B); 73, commi 4 e 6, d.P.R.
309/1990, ascrittigli ai capi B1), cessione in favore di Pasquale Salzano, e B3),
cessione in favore di Antonino Calì; 629, in relazione all'art. 628, comma 3, nn. 1
e
3 cod. pen., ascrittigli ai capi A28), estorsione in danno di Francesco Angerami
e
A29), estorsione in danno di Emilio Cotugno ed Emanuele Marinelli;
Ferdinando Silenti,
anni 18, mesi tre e giorni dieci di reclusione per i reati
di cui all'art. 416
bis
cod. pen. di cui ai capi A); artt. 629, in relazione all'art.
628, commi 1 e 3, cod. pen., di cui ai capi A8), A11), A15), A18), esclusa
l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152 del 1991, A20), A22), A24), A25), A28),
A29); 12
quinquies
legge 356 del 1992, contestate ai capi A34), A36), A38),
A39), A44); 74, commi 1 e 3, d.P.R. 309/1990, ascrittagli al capo B), esclusa
l'aggravante di cui al comma 4 art. cit., riqualificati i fatti sub B3), B7), B10)
B11), B20), B21) e B22) come reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P,R. 309/1990
e
previa esclusione, con riguardo ai reati di cui ai capi B3) e B11) dell'aggravante
della ingente quantità, assorbito il fatto di cui al capo B8), nella contestazione
sub B21);
Adamo Pasquale,
anni due di reclusione in relazione al reato di cui al capo
B3), art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990;
Massimo Emiliano Mazzitelli,
anni dieci e mesi sei di reclusione, per il
reato associativo di cui al capo B) della rubrica e artt. 629, in relazione all'art.
628, comma 2, nn. 1 e 3 cod. pen., di cui al capo A28), estorsione ai danni di
Francesco Angerami;
Mirko Meridiani,
anni sette e mesi quattro di reclusione ed euro 14.000,00
di multa in relazione ai reati ascrittigli ai capi E), commesso fino a maggio 2009;
El), esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R 309/1990, E2), E3),
E4), E6);
Molinari Angelo,
anni tre di reclusione ed euro 2.800,00 di multa per il
reato ascrittogli al capo A18), in danno di Pietro Calabrese.
2.Con i ricorsi, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.
proc. pen. i ricorrenti denunciano plurimi vizi di violazione della legge
processuale e penale e cumulativi vizi di motivazione. Comune a tutti i ricorrenti
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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