Sentenza Nº 56678 della Corte Suprema di Cassazione, 17-12-2018

Presiding JudgeCERVADORO MIRELLA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:56678PEN
Date17 Dicembre 2018
Judgement Number56678
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona
nel procedimento a carico di
1)
Iodice Luca, n. a Milano il 17/03/1966
2)
Ariu Vincenzo, n. a Savona il 19/06/1966
3)
Grosso Gaetano Santo, n. a Cetraro il 06/11/1978
4)
Cascone Marco, n. a Cagliari il 02/06/1969
avverso l'ordinanza del 14/05/2018 del Tribunale di Savona
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con annullamento
con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito per gli indagati Iodice e Grosso l'avv. Gian-Maria Laurenti in sostituzione
dell'avv. Giuseppe Pugliese, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del
ricorso o, in subordine, il rigetto del medesimo.
Penale Sent. Sez. 3 Num. 56678 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO
Data Udienza: 21/09/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14 maggio 2018, il Tribunale di Savona, in
accoglimento della richiesta di riesame proposta dagli indagati, ha revocato il
decreto di sequestro preventivo adottato dal pubblico ministero in via d'urgenza
e convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona,
relativo ad opere di cui si ipotizzava la realizzazione in assenza di permesso di
costruire, con provvisoria contestazione del reato di cui all'art. 44, comma 1,
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Savona, lamentando l'inosservanza ed erronea applicazione
della legge penale ed il vizio di contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza
della motivazione.
In particolare, rilevando che trattasi di lavori eseguiti in zona sottoposta a
tutela paesaggistica ambientale (in quanto ricadente, tra l'altro, nella fascia di
300 mt. dalla linea della battigia) ed in forza di permesso di costruire illegittimo
perché rilasciato, per plurimi profili, in violazione dell'art. 338 r.d. 1265 del 1934
(Testo Unico Leggi Sanitarie) - come riconosciuto dallo stesso tribunale - il
ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata abbia escluso la sussistenza del
fumus
del reato contestato sul rilievo che ai fini della norma incriminatrice
ipotizzata il permesso di costruire illegittimo non possa essere equiparato a
quello mancante.
Osservando come il tribunale, dando conto di due orientamenti della
giurisprudenza di legittimità ritenuti contrastanti e dichiarando di condividere
quello secondo cui, ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 44, comma
1, lett. b) o c), d.P.R. 380/2001, in caso di formale rilascio del titolo edilizio,
potrebbe ritenersene l'assenza laddove esso sia (tra l'altro) affetto da
macroscopica illegittimità tale da poter essere qualificato in termini di illiceità,
non avrebbe in alcun modo motivato le ragioni per cui, nel caso di specie, non
potrebbe essere ravvisata tale macroscopicità.
Rileva, inoltre, il ricorrente (sollecitando sul punto un pronunciamento
definitivo della Corte di cassazione) che l'orientamento che l'ordinanza
impugnata ha dichiarato di voler seguire è stato superato in altre, anche
successive, sentenze di legittimità, secondo le quali il reato di costruzione
sine
titulo
sarebbe ravvisabile in tutti i casi in cui il permesso di costruire
formalmente rilasciato non sia conforme alla disciplina urbanistica ed a quella
che regola il rilascio del provvedimento, sicché - laddove il vizio sia eclatante e
significativo di una condotta quantomeno colposa, come avvenuto nel caso di
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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