Sentenza Nº 56596 della Corte Suprema di Cassazione, 17-12-2018

Presiding JudgeVESSICHELLI MARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:56596PEN
Judgement Number56596
Date17 Dicembre 2018
CourtSezione Feriale (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
nel procedimento a carico di BALSEBRE NICOLA FRANCO, BASILE PASQUALE,
PUGLIESE FRANCESCO PAOLO e POLIGNANO ANGELO SILVIO;
inoltre ricorrenti:
BALSEBRE NICOLA FRANCO nato a POLICORO il 13/09/1971
BARBARELLO PIERPAOLO nato a SCALEA il 03/07/1961
BASILE PASQUALE nato a CROTONE il 14/12/1960
BIONDI GIUSEPPE nato a BELVEDERE MARITTIMO il 23/09/1969
BLOISE VINCENZO nato a BELVEDERE MARITTIMO il 02/02/1972
LAMBERTI CORRADO nato a COSENZA il 29/09/1932
MONTASPRO RICCARDO nato a SCALEA il 23/11/1972
NOCITO MARIO nato a SANTA MARIA DEL CEDRO il 18/09/1950
OCCHIUZZI EUGENIO nato a BELVEDERE MARITTIMO il 06/07/1980
PUGLIESE FRANCESCO PAOLO nato a GIOIA DEL COLLE il 27/02/1963
SERVIDIO CANTIGNO nato a SCALEA il 06/01/1967
SOLLAZZO ALVARO nato a SCALEA il 21/01/1964
STUMMO MARIO nato a SCALEA il 08/12/1955
ZACCARO MARCO nato a BELVEDERE MARITTIMO il 22/02/1983
ZITO GIUSEPPE nato a SCALEA il 21/09/1953
Parti civili non ricorrenti:
CAMPILONGO MAURO
Penale Sent. Sez. F Num. 56596 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: MENGONI ENRICO - RICCARDI GIUSEPPE .
Data Udienza: 03/09/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
REGIONE CALABRIA
GEO AMBIENTE S.R.L.
FAZIO MARIA FRANCESCO
ROTONDARO NUNZIO
AMMINISTRATORE COMUNALE DI SCALEA
avverso la sentenza del 07/07/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dai Consiglieri MENGONI ENRICO - RICCARDI GIUSEPPE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO
che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per
BASILE PASQUALE relativamente all'assoluzione dal reato di cui all'art. 416 bis c.p.;
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente all'art. 7 d.l.
n.152/1991 per BALSEBRE NICOLA FRANCO e PUGLIESE FRANCESCO PAOLO e per
POLIGNANO ANGELO SILVIO relativamente all'assoluzione e l'inammissibilita' dei
ricorsi di tutti gli imputati;
Per la parte civile è presente l'avvocato SOMMELLA EDOARDO del foro di PAOLA in
difesa di FAZIO MARIA FRANCESCO che si riporta alle conclusioni scritte depositate in
udienza insistendo per il rigetto dei ricorsi.
Per i ricorrenti presente l'avvocato FOTI ANTONIO del foro di TORINO in difesa di
SERVIDIO CANTIGNO che insiste per l'accoglimento del ricorso.
E' presente l'avvocato VENETO ARMANDO del foro di PALMI in difesa di BIONDI
GIUSEPPE che insiste per l'accoglimento del ricorso.
E' presente l'avvocato CRUSCO LUIGI del foro di PAOLA in difesa di BIONDI GIUSEPPE
e STUMMO MARIO che insiste per l'accoglimento dei ricorsi.
E' presente l'avvocato SENISE GAETANA del foro di PAOLA in difesa di BLOISE
VINCENZO che insiste per l'accoglimento del ricorso.
E' presente l'avvocato SCELLI ALESSANDRO del foro di SULMONA in difesa di ZITO
GIUSEPPE che riportadosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.
E' presente l'avvocato GUERRERA NICOLA del foro di PAOLA in difesa di BARBARELLO
PIERPAOLO che insiste per l'accoglimento del ricorso.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza emessa il 7 luglio 2017, la Corte di Appello di Catanzaro,
in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Paola del 3/9/2015, ha
confermato la responsabilità penale (tra gli altri) di Cantigno Servidio,
Giuseppe Zito, Mario Nocito, Mario Stummo, Riccardo Montaspro, Francesco
Paolo Pugliese, Eugenio Occhiuzzi, Alvaro Sollazzo, Marco Zaccaro, Corrato
Lamberti, Giuseppe Biondi, Pierpaplo Barbarello, Nicola Franco Balsebre,
Vincenzo Bloise e Pasquale Basile (con esclusione, quanto a quest'ultimo, del
capo 21, per non aver commesso il fatto; quanto a Montaspro, del capo 6,
perché il fatto non sussiste; quanto ad Occhiuzzi, del capo
19-bis,
per non
aver commesso il fatto; quanto a Sollazzo, del capo 2, per non aver
commesso il fatto), irrogando loro il trattamento sanzionatorio di cui
all'analitico dispositivo.
Le sentenze di merito, sulla base delle dichiarazioni provenienti da alcuni
imprenditori vittime di richieste estorsive, delle copiose intercettazioni e dei
servizi di osservazione condotti dalla polizia giudiziaria, degli apporti
informativi di tipo collaborativo, del materiale documentale acquisito, hanno
ricostruito probatoriamente l'esistenza e l'operato di un'organizzazione
criminosa di tipo mafioso, insediata nel territorio del comune di Scalea,
denominata cosca 'Valente - Stummo', dai nomi degli esponenti di vertice
delle due famiglie così coalizzatesi, Pietro Valente e Mario Stummo, già in
contrasto tra loro, ma indotte dalla sottoposizione al c.d. locale di Cetraro e
dalla convenienza a cooperare nell'attività di condizionamento dell'attività
amministrativa del Comune di Scalea nel controllo, mediante interferenza
nelle gare di appalto, delle attività economico-imprenditoriali gestite nel
medesimo territorio. Di tale consesso criminoso, e per quel che qui rileva, la
Corte di appello ha riconosciuto "appartenenti" (con i ruoli specificamente
indicati nel capo 21 della rubrica) Stummo, Nocito, Zito, Montaspro, Zaccaro,
Sollazzo e Servidio; non anche Basile, che dal medesimo capo è stato assolto
proprio in secondo grado.
Lo stesso compendio istruttorio, invero assai ampio, ha quindi costituito il
fondamento per l'affermazione di responsabilità degli imputati, nei termini di
cui al dispositivo, in ordine ad ulteriori, plurimi reati - sovente aggravati ai
sensi dell'art. 7, d.l. n. 152 del 1991 - maturati nel medesimo periodo e nel
medesimo contesto ambientale e, segnatamente:
a) la corruzione aggravata di cui al capo 2), avente ad oggetto l'appalto
per l'affidamento all'ATI Avvenire s.r.l. e Balsebre Nicola dei servizi di igiene
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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