Sentenza Nº 56444 della Corte Suprema di Cassazione, 14-12-2018

Presiding JudgeFIDELBO GIORGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:56444PEN
Judgement Number56444
Date14 Dicembre 2018
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.
Iovinella Pasquale, nato a Napoli il 15/07/1981
2.
Polito Vincenzo, nato a Roma il 21/12/1970
3.
Petrucci Daniele, nato a Roma, il 14/11/1980
4.
Filippone Francesco, nato a Melicucco il 10/08/1980
avverso l'ordinanza del 05/04/2018 del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi per Polito
Vincenzo e Filippone Francesco e per il rigetto dei ricorsi di Iovinella Pasquale
e Petrucci Daniele;
udito il difensore di Iovinella Pasquale, avv. Antonio Lazzara, che si riporta ai
motivi di ricorso;
udito il difensore di Polito Vincenzo e di Filippone Francesco, avv. Paolo Becatti,
che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 56444 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: SCALIA LAURA
Data Udienza: 02/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udito il difensore di Polito Vincenzo, avv. Massimo Biffa, che si riporta ai motivi di
ricorso;
udito il difensore di Petrucci Daniele, avv. Marco Cinquegrana, che si riporta ai
motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza cautelare in data 5 aprile 2018, il Tribunale di Roma,
per quanto in questa sede di rilievo, ha respinto l'istanza di riesame
proposta nell'interesse di Iovinella Pasquale, Polito Vincenzo, Petrucci
Daniele e Filippone Francesco, raggiunti, per ordinanza del G.i.p. del
Tribunale di Roma, dalla misura cautelare della custodia in carcere perché
ritenuti gravemente indiziati di appartenere a due associazioni criminali,
l'una capeggiata dai fratelli Esposito, Genny e Salvatore, operativa nel
quartiere San Basilio di Roma, e l'altra a Nettuno, diretta ed organizzata da
Polito Vincenzo che, quale fornitore abituale del primo sodalizio veniva
altresì ritenuto compartecipe anche di quest'ultima (art. 110 cod. pen. e art.
Si è altresì positivamente valutata l'esistenza in capo agli indagati di un
grave quadro indiziario in relazione ad una serie di reati-fine di
approvvigionamento di sostanza stupefacente e, quanto a Petrucci, di
favoreggiamento (artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990; art. 378
cod. pen).
2.
Ricorrono in cassazione con distinti atti i difensori di fiducia degli
indagati.
3.
Nell'interesse di Iovinella Pasquale vengono proposti due motivi di
annullamento.
3.1. Con il primo motivo si fa valere il vizio di motivazione
dell'impugnata ordinanza in ordine alla sussistenza di gravi indizi di
colpevolezza.
I giudici del riesame avevano ritenuto la partecipazione di Iovinella
all'organizzazione capeggiata dagli Esposito, apprezzando del primo il ruolo
di abituale acquirente di sostanza stupefacente smerciata in Nettuno, in
ragione del mero contenuto di conversazioni captate e di servizi di o.c.p.
Iovinella non sarebbe mai stato rinvenuto nell'atto di acquistare di
sostanza stupefacente all'indicato fine ed all'esito della ampia attività di
indagine non vi sarebbe stato un sequestro di sostanza ed un concreto
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