Sentenza Nº 56138 della Corte Suprema di Cassazione, 13-12-2018

CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Presiding JudgeIASILLO ADRIANO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:56138PEN
Date13 Dicembre 2018
Judgement Number56138
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MOLKENBUR TITUS JOSEF nato il 03/12/1990 a MUESETER ( GERMANIA)
WALDHOFF LENA nato il 02/01/1992 a UNNA( GERMANIA)
nel procedimento a carico di questi ultimi
avverso l'ordinanza del 19/09/2017 del TRIB. LIBERTA' di TRAPANI
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO STANI;
tette/sentite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO
Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore:
L'avvocato BARRA RAFFAELE conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Penale Sent. Sez. 1 Num. 56138 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SIANI VINCENZO
Data Udienza: 23/04/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 19 - 22 settembre 2017, il
Tribunale di Trapani ha rigettato la richiesta di riesame proposta dalla ONG
Stichting Jugend Rettet NL, in persona dei suoi rappresentanti Titus Josef
Molkenbur, tesoriere, e Lena Waldohff, vicepresidente del consiglio direttivo,
avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 2 agosto 2017 dal Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani ai sensi degli artt. 321 e ss.
cod. proc. pen., avente ad oggetto la motonave Iuventa e di quanto sussistente
a bordo della stessa, in relazione al delitto di cui agli artt. 81, secondo comma,
110 cod. pen., 12, comma 3, lett.
a), d),
e
3-bis,
commesso in Trapani ed altri luoghi, dal 12 settembre 2016 al 26 giugno 2017,
allo stato a carico di ignoti.
A fronte delle corrispondenti deduzioni svolte dalla difesa il Tribunale del
riesame ha osservato che: in primo luogo, era da ritenersi la giurisdizione
italiana, anche di natura cautelare, rispetto al reato oggetto di procedimento,
riscontrandosi tutti gli elementi sintomatici di vere e proprie consegne
concordate di migranti dal contenuto antigiuridico, con condotte articolatesi fino
al territorio dello Stato italiano ove i migranti, doverosamente soccorsi, erano
stati fatti sbarcare.
Per il resto e per quanto ancora rileva, l'ordinanza impugnata ha escluso che
sussistesse la violazione dell'art. 100, commi 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990,
richiamato dall'art. 12, comma d.lgs. n. 286 del 1998, in ordine alla mancata
convocazione del terzo proprietario per essere sentito e svolgere le sue difese,
trattandosi di mero affidamento della cosa sequestrata al custode giudiziario per
la sua conservazione.
I giudici del riesame hanno, poi, positivamente verificato la sussistenza del
fumus commissi delicti
e della
causa arresti.,
allo stato degli elementi esposti dal
G.i.p. nell'ordinanza genetica, pur come valutati sulla scorta delle contestazioni
della parte istante.
In ordine al secondo evento migratorio, essi hanno svolto un particolare
riferimento alle circostanze di fatto osservate dall'operatore sotto copertura Luca
Bracco, documentate dalle fotografie scattate dallo stesso in occasione di due
eventi SAR occorsi il 18 giugno 2017, con conseguente annotazione del 7 luglio
2017: l'operatore si era imbarcato, previa autorizzazione giudiziaria, sulla
motonave Vos Hestia, operante per conto della ONG Save the Children; in
particolare, nell'evento delle ore 06:15, il recupero, anziché la distruzione, da
parte dell'equipaggio della Iuventa dei 3 barconi utilizzati dai migranti subito
dopo il loro trasbordo, con la sostanziale riconsegna degli stessi ai trafficanti,
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