Sentenza Nº 55795 della Corte Suprema di Cassazione, 14-12-2017
Presiding Judge | DI TOMASSI MARIASTEFANIA |
ECLI | ECLI:IT:CASS:2017:55795PEN |
Judgement Number | 55795 |
Date | 14 Dicembre 2017 |
Court | Prima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia) |
Subject Matter | PENALE |
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PALAU GIOVANNETTI PIETRO N. IL 19/11/1952
avverso l'ordinanza n. 612/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/10/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA
SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Udit i difcnsor Avv.;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 55795 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SARACENO ROSA ANNA
Data Udienza: 02/02/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore generale
Dr. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza
della Corte di appello di Milano del 27.10.2015 limitatamente all'inserimento nel
provvedimento di cumulo di pena condizionalmente sospesa da revocare;
l'annullamento con rinvio dell'ordinanza della Corte di appello di Milano del
21.12.2015; la declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso il decreto del
Presidente della Corte di appello di Milano del 13.01.2016.
Ritenuto in fatto
1. Palau Giovannetti Pietro Mauro Massimiliano con l'incidente di esecuzione
proposto avverso il provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso in
data 22.05.2015 dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano,
formulava le seguenti richieste:
-
sospensione dell'esecuzione della sentenza della Corte di appello di Milano
del 25.05.2010 sino all'esito della pronunzia del Presidente della Repubblica sulla
domanda di grazia; in subordine dichiararsi l'estinzione dei reati di cui al ridetto
titolo esecutivo per prescrizione;
-
sospensione dell'esecuzione della medesima sentenza, ai sensi dell'art.
656, comma 5, cod. proc. pen., non superando la residua pena detentiva gli anni
tre di reclusione, scomputato il presofferto pari a mesi sei gg. 4 e detratti 45
giorni di liberazione anticipata;
-
sospensione del procedimento di esecuzione a ragione dell'annullamento
disposto dalla Corte di cassazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di
sorveglianza di Brescia di revoca della misura alternativa dell'affidamento in
prova ai servizi sociali;
-
revoca ex art. 673 cod. proc. pen. della sentenza di condanna n.
1716/2010 della Corte di appello di Milano, 25.05.2010, in forza dell'intervenuta
abrogazione della norma incriminatrice;
-
revoca ex art. 673 cod. proc. pen. delle sentenze di condanna sub a), c),
d), e), g) h) del provvedimento di cumulo, previa eventuale unificazione nel
vincolo della continuazione dei singoli fatti oggetto delle ridette decisioni
irrevocabili poste in esecuzione, in forza della sostanziale abolitio criminis per la
particolare tenuità dell'offesa, in ossequio al disposto di cui all'art. 131 bis cod.
pen.;
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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