Sentenza Nº 55411 della Corte Suprema di Cassazione, 12-12-2018

Presiding JudgeGALLO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:55411PEN
Date12 Dicembre 2018
Judgement Number55411
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'Introno Flavio, nato a Corato il 19/7/1973
Lupo Sabino nato a Corato l'1 aprile 1972
Di Bari Eligio nato ad Andria il 13 maggio 1969
avverso la sentenza del 14 dicembre 2016 della Corte di appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso
chiedendo il rigetto dei ricorsi.
L'avv. Italia Mendicini ha concluso nell'interesse delle parti civili Tonietta
Muggeo e Fondazione antiusura San Nicola
e
SS medici, e ha depositato nota
spese.
Gli avv. Maralfa per Lupo, Cuomo e Coppi per D'Introno, Veneto e Inchingolo
per Di Bari, hanno concluso riportandosi ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1.La CORTE di APPELLO di Bari, con sentenza resa il 14 dicembre 2016
parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Trani il 4 febbraio
2013, per quel che qui rileva, ha confermato l'affermazione di responsabilità di
D'Introno Flavio in ordine ai reati di usura a lui contestati ai capi A,B, M ed 51
della rubrica, e ha rideterminato la pena inflitta;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 55411 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA
Data Udienza: 03/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
ha confermato la condanna di Lupo Sabino e di Di Bari Eligio per i reati di usura
loro contestati in concorso ai capi D1 e E1 e per i reati di estorsione contestati in
udienza.
2.Propongono ricorso per cassazione gli imputati.
3.D'Introno Flavio con atto sottoscritto dall'avv. Cuomo, deduce due motivi di
ricorso:
3.1 violazione dell'art.192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione
all'asserita credibilità delle persone offese, sul rilievo che la corte territoriale ha
descritto il Piccolomo, persona offesa dei reati contestati ai capi A e B , come
soggetto facilmente condizionabile, vittima delle circostanze, chiamato dagli
inquirenti a rendere conto dei suoi rapporti con l'imputato, senza considerare che
il predetto è stato sottoposto a procedimenti penali, ha un'imputazione per
bancarotta fraudolenta, era stato inizialmente attinto da una contestazione di
associazione a delinquere finalizzata all'esercizio abusivo dell'attività finanziaria.
Inoltre, a dispetto di quanto sostenuto dalla corte, la credibilità estrinseca della
persona offesa non sarebbe stata riscontrata da elementi concreti, tanto che
l'assenza dei titoli di credito di cui al capo A, tre effetti cambiari dell'importo di C
8000 ciascuno, ha costretto la corte territoriale a formulare un'argomentazione
del tutto artefatta, sganciata dalle emergenze processuali e manifestamente
contraddittoria, sostenendo che la mancanza dei titoli descritti dalla persona
offesa non ha in sé rilevanza probatoria. Sottolinea altresì il ricorrente che il
teste Piccolomo nella prima dichiarazione resa il 6 novembre 2006 parla di
somme in euro, mentre nella versione fornita al dibattimento indica le medesime
somme in lire.
3.2Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di
colpevolezza di D'Introno Flavio.
Rileva il ricorrente che in merito al reato contestato al capo A l'affermazione di
responsabilità si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla persona
offesa Piccolomo, che ha fornito una versione dei fatti intrinsecamente
contraddittoria; che il collegio ha valorizzato la sentenza di non luogo a
procedere emessa nei confronti del teste per il delitto di falsa testimonianza,
senza considerare gli altri procedimenti in cui lo stesso risulta tuttora coinvolto e
che rendono opaco il suo contributo; che a conforto della credibilità del
Piccolomo, la corte territoriale è incorsa in un vero
e
proprio travisamento della
prova e in manifeste contraddizioni nella valutazione del contenuto delle
dichiarazioni dei nipoti della persona offesa e dell'atto di manleva; che il collegio
avrebbe smentito il suo stesso perito, discostandosi dalle sue conclusioni senza
fornire adeguate motivazioni e concludendo per l'assoluta credibilità della
2
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