Sentenza Nº 55357 della Corte Suprema di Cassazione, 11-12-2018

Presiding JudgeDI NICOLA VITO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:55357PEN
Judgement Number55357
Date11 Dicembre 2018
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LOCHI GIOVANNI MICHELE nato a SAN VERO MILIS il 28/05/1952
avverso la sentenza del 20/02/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO
che ha concluso chiedendo: inammissibilità del ricorso.
udito il difensore avvocato Brodu si riporta ai motivi del ricorso e alle Conclusioni
formulate.
Penale Sent. Sez. 3 Num. 55357 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: RAMACCI LUCA
Data Udienza: 09/11/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza del 20 febbraio 2017 ha
parzialmente riformato la decisione emessa il 30 luglio 2015 dal Tribunale di
Oristano ed appellata dagli imputati, Giovanni Michele LOCHI e Vincenzo Efisio
CARIA, nonché dal Procuratore della Repubblica di Oristano e dal Procuratore
Generale, dichiarando Giovanni Michele LOCHI colpevole del reato ascrittogli e
confermando la sentenza appellata quanto all'affermazione di responsabilità del
CARIA effettuata dal primo giudice.
Entrambi gli imputati erano chiamati a rispondere del reato di cui agli articoli
110 cod. pen. e 44, lett. c) d.PR. 380/2001, perché, in concorso tra loro, il CARIA,
quale responsabile dell'ufficio tecnico comunale, esprimendo in sede di conferenza
di servizi parere favorevole al rilascio di un'autorizzazione per il completamento di
un fabbricato ad uso residenziale, il LOCHI quale titolare del predetto provvedimento,
nonché proprietario e costruttore, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (con
d.m. 27 agosto 1980, nonché ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lett. a) del d.lgs.
42/2004 e dell'articolo 12, comma 2 del Piano Paesaggistico regionale), perché
situata in ambito costiero e ad una distanza inferiore a 300 metri dalla linea di
battigia dal mare, eseguivano lavori di costruzione di un immobile da destinarsi a
civile abitazione, avente una volumetria complessiva di mc 461,69, con titolo
abilitativo edilizio illegittimo, perché conseguito in contrasto con norme statali,
regionali e di piani regolatori e, dunque, in assenza di concessione ed, in particolare:
- per avere ad oggetto, il predetto titolo abilitativo, il completamento di un
fabbricato iniziato con concessione edilizia numero 98 dell'11 ottobre 1969 ed
arrestatosi alle fondazioni ed a parte dei muri perimetrali fino ad un'altezza di circa
m 120, opere, peraltro, interamente demolite con mezzo meccanico prima dell'inizio
dei lavori in corso, con conseguente integrale livellamento e pulizia dell'area
interessata ed il cui stato, a ogni modo, non consentiva rilascio di una concessione
edilizia per il completamento ovvero la ristrutturazione di quanto eseguito a suo
tempo, trattandosi ormai di ruderi;
- per essere le opere realizzate in zona priva di Piano particolareggiato di
lottizzazione e, pertanto, inedificabile ed in zona comunque inedificabile ai sensi del
citato articolo 12, comma 1 del vigente Piano Paesaggistico regionale, poiché
situata nella predetta fascia di 300 metri dalla linea di battigia, sottoposta a vincolo
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