Sentenza Nº 55228 della Corte Suprema di Cassazione, 10-12-2018

CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Presiding JudgeCERVADORO MIRELLA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:55228PEN
Judgement Number55228
Date10 Dicembre 2018
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FAVA FRANCESCO
nato il 05/04/1958 a TAURIANOVA
avverso l'ordinanza del 13/07/2018 del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga
MIGNOLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Alfredo GIOVINAZZO, che ha concluso per l'accoglimento
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13/7/2018 il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di
riesame, confermava l'ordinanza in data 14/6/2018 con la quale il G.i.p. del
Tribunale di Reggio Calabria aveva applicato la misura cautelare della custodia in
carcere a Francesco Fava, gravemente indiziato di vari delitti commessi in
concorso con diversi soggetti e, in particolare:
Penale Sent. Sez. 2 Num. 55228 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO
Data Udienza: 27/11/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
-
di tentata estorsione pluriaggravata continuata e turbata libertà degli
incanti (capo A), realizzate in concorso con il fratello Antonio - Fava quale
istigatore morale e beneficiario della condotta, servendosi degli esecutori
materiali Luigi Bartolo, Edoardo Faiello ed Eduardo Perri, autori delle minacce
rivolte a Leonzio Tedesco, legale rappresentante della "Dog Center" s.a.s.,
società alla quale, a seguito di gara di appalto indetta dal Comune di Taurianova,
era stato provvisoriamente assegnato il servizio di custodia ed assistenza dei
cani randagi. Agli indagati, nella imputazione provvisoria, veniva contestato di
avere tentato di costringere Tedesco a rinunciare all'esecuzione del servizio, così
da favorire i fratelli Fava, gestori della società "Happy Dog" s.r.I., già affidataria
del servizio, estromessa dalla partecipazione a detta gara a causa della misura
interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Reggio Calabria. I fratelli Fava
avevano progettato di partecipare ad una successiva gara per il medesimo
servizio con una nuova società (la "Rifugio Canino II Parco" s.r.I.), intestata ai
prestanome Loredana Cogliandro ed Antonio Ferraro;
-
di illecita concorrenza con minaccia pluriaggravata (capo C), per essersi
avvalso, unitamente al fratello, di compiacenti rappresentanti delle associazioni
animaliste locali e di funzionari pubblici dell'ASP per attuare, rispettivamente,
campagne mediatiche denigratorie nei confronti dell'impresa di Tedesco nonché
ostacoli di ordine burocratico al fine di impedire l'affidamento del servizio di
custodia e cura dei cani randagi di Taurianova alla "Dog Center" e di
avvantaggiare le società gestite dai fratelli Fava;
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di trasferimento fraudolento di valori, aggravato dal nesso teleologico
(capo B), in relazione all'attribuzione fittizia a detti prestanome della titolarità del
complesso di beni e servizi prima afferenti la società "Happy Dog", ceduti alla
"Rifugio Canino II Parco" s.r.l. al fine di eludere le disposizioni in materia di
prevenzione patrimoniale e di permettere ai fratelli Fava di partecipare a gare
pubbliche;
-
di truffa aggravata in danno del Comune di Reggio Calabria (capo E),
che affidò alla nuova società il servizio di custodia e mantenimento dei cani, non
essendo a conoscenza che la stessa fosse riconducibile ai gestori della "Happy
Dog" s.r.I., colpita da misura interdittiva antimafia.
2. Propone ricorso Francesco Fava, a mezzo del proprio difensore di
fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione della legge
processuale e vizio motivazionale (con travisamento della prova, quanto alla
ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza) in relazione ai seguenti capi
e punti.
2.1. Gravità indiziaria per il reato contestato al capo A).
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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