Sentenza Nº 55226 della Corte Suprema di Cassazione, 10-12-2018

Presiding JudgeCERVADORO MIRELLA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:55226PEN
Date10 Dicembre 2018
Judgement Number55226
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CARIDI ANTONIO STEFANO nato a Reggio Calabria il 26/12/1969
e dal PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
nei confronti di CARIDI ANTONIO STEFANO
avverso l'ordinanza del 26/03/2018 del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco SALZANO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio
dell'ordinanza impugnata, in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, e
per il rigetto del ricorso di Caridi;
uditi i difensori avv. Carlo MORACE e avv. Valerio SPIGARELLI, che hanno
concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e per
l'inammissibilità od il rigetto del ricorso presentato dal Pubblico Ministero,
riportandosi ai motivi ed alla memoria.
Penale Sent. Sez. 2 Num. 55226 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO
Data Udienza: 11/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza del 22/04/2017, il Tribunale del riesame di Reggio
Calabria, in sede di giudizio di rinvio, confermava l'ordinanza emessa il
12/7/2016 con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto la misura
coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di Antonio Stefano
Caridi per il reato di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso.
Secondo l'imputazione provvisoria, Caridi sarebbe stato dirigente ed
organizzatore di una struttura segreta e riservata, chiamata a svolgere compiti di
direzione strategica e di coordinamento dei vari organismi operativi riferibili "al
complessivo sistema criminale di tipo mafioso operante sul territorio nazionale ed
all'estero, composto dalla 'ndrangheta di origine calabrese, dalle ulteriori
organizzazioni di tipo mafioso e da strutture a carattere eversivo".
A Caridi, in particolare, era contestato: a) di avere fruito, in occasione
delle elezioni cui aveva preso parte dal 1997, dell'appoggio della cosca De
Stefano nonché di altre numerose cosche; b) di avere operato, una volta eletto,
in modo stabile e continuativo in favore del predetto sistema criminale,
strumentalizzando il proprio ruolo nello svolgimento delle funzioni pubbliche,
esercitate anche da Senatore della Repubblica; c) di essersi adoperato per
condizionare le nomine pubbliche di persone da lui influenzabili, in quanto legate
dalla comune appartenenza al medesimo contesto politico-criminale; d) di aver
utilizzato il proprio incarico di assessore del Comune di Reggio Calabria per
condizionare la nomina delle figure dirigenziali di alcune società a capitale misto,
imponendo l'assunzione nelle stesse di persone riconducibili alla 'ndrangheta.
Secondo l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, invece, Caridi
sarebbe stato non un dirigente della struttura segreta bensì un esecutore del
programma dell'associazione riservata, facendo riferimento alla cosca dei De
Stefano. Agendo quale strumento esecutivo del programma dell'associazione
segreta e riservata, egli avrebbe acquisito contatti ed appoggi, anche in funzione
elettorale, da parte di molte articolazioni territoriali della 'ndrangheta, in cambio
della "messa a disposizione" della propria persona e delle pubbliche funzioni
ricoperte per il perseguimento e la realizzazione degli interessi delle varie
articolazioni di 'ndrangheta che lo avevano sostenuto.
2.
La suddetta ordinanza veniva annullata dalla Suprema Corte (Sez. 6^,
n. 9386 del 14/12/2017, dep. 2018), con rinvio per un nuovo esame al Tribunale
di Reggio Calabria, chiamato a fare "rigorosa applicazione dei molteplici principi
di diritto indicati: a) ricostruirà il perimetro cognitivo entro il quale formulare la
valutazione della gravità indiziaria; b) specificherà la condotta in concreto
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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