Sentenza Nº 55171 della Corte Suprema di Cassazione, 29-12-2016

Presiding JudgeIZZO FAUSTO
ECLIECLI:IT:CASS:2016:55171PEN
Judgement Number55171
Date29 Dicembre 2016
CourtQuarta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IACCARINO PIETROPAOLO N. IL 02/07/1988
avverso la sentenza n. 11439/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/10/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO BELLINI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Ischia riconosceva Iaccarino
Pietropaolo colpevole della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di
cui all'art.186 co. H lett.b) e con il riconoscimento delle circostante
attenuanti generiche lo condannava alla pena di giorni dieci di arresto e di
€ 600 di ammenda.
2.La Corte di appello di Napoli con sentenza
in data 17.2.2015
confermava in punto a responsabilità la decisione del primo grado e,
sostituiva la pena applicata dal primo giudice con lo svolgimento di lavoro
di pubblica utilità presso la Croce Rossa Ischia Soccorso e Disabili per la
durata di 34 giorni.
Avverso la decisione del giudice territoriale
proponeva ricorso per
cassazione la difesa dell'imputato denunciando violazione di legge
processuale e in particolare dell'art.114 disp.att. cod.proc.pen., con
conseguente nullità dell'accertamento dello stato di ebbrezza, oltre che per
vizio motivazionale.
Lamentava invero il ricorrente che in sede di assunzione di accertamenti
urgenti sulla persona non era stato rivolto al prevenuto l'avviso della
facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, non potendosi ritenere a
tale fine equipollente, come erroneamente ritenuto dal giudice di appello, la
richiesta di nomina di difensore di fiducia rivolto dalla P.G. all'indagato nel
verbale di elezione di domicilio, questione che era stata sollevata subito
dopo il compimento dell'atto e nel corso del giudizio di primo grado.
Invero il verbale di accertamenti urgenti sulla persona, ove era contenuta
la formulazione dell'avviso e il rifiuto dell'oblato di sottoporvisi, non
risultava da questo sottoscritto né redatto contestualmente all'atto
urgente. Mentre il verbale di elezione di domicilio sottoscritto dallo
Iaccarino risultava compilato successivamente all'orario di compimento
delle due prove e cioè alle h. 5,20 (le due prove cadevano alle h.4,56 e
5,15) ma in tale verbale non veniva rivolto alcun avviso della facoltà di
assistenza per il test etilometrico Ne conseguiva la nullità dell'accertamento
mediante etilometro.
Con un secondo motivo di ricorso denunciava violazione di legge in
relazione alle modalità di ragguaglio tra la pena detentiva applicata e la
sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che andava eseguito alla
pari in relazione alla pena detentiva e secondo la proporzione di un giorno
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
di lavoro di pubblica utilità per euro 250 di pena pecuniaria ai sensi del
comma 9 bis dell'art.186 con la conseguenza che complessivamente la
pena applicata doveva essere sostituita con 13 giorni di lavoro di PU e non
già di giorni 34 come indicato dalla Corte di Appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 rilievo svolto avverso la sentenza impugnata, relativo alla mancato
avviso rivolto al conducente di essere assistito, nel corso dell'accertamento,
da un difensore di fiducia costituisce questione che attiene alle facoltà
difensive inerenti alla esecuzione di accertamento urgente da parte della
P.G. (art.114 disp. Att. Cod.proc.pen.), la cui inosservanza determina una
nullità a regime intermedio la quale deve essere eccepita prima del
compimento dell'atto, o immediatamente dopo, e comunque non oltre la
deliberazione della sentenza di primo grado ai sensi degli art.190 e 182
cod.proc. pen. (sez.U, 29.1.2015, P.G. in proc.Binchi, Rv. 263023; sez.III,
19.3.2015 Greco Rv.265089; sez.IV, 11.3.2014, Pittiani, Rv. 259663), con
la conseguenza che, in difetto, deve ritenersi sanata. La eccezione risulta
essere stata tardivamente introdotta in quanto, dall'esame del fascicolo
processuale, reso necessario dalla necessità di verifica del profilo di nullità
processuale lamentate, essa appare dedotta per la prima volta con i motivi
di impugnazione in appello (sez. IV, 19.9.2012, Avventuroso, Rv. 254374).
Peraltro dall'esame del verbale di accertamenti urgenti sulla persona,
anch'esso estrapolato dal fascicolo al fine dell'accertamento della ipotesi di
nullità denunciata, risulta che l'avviso allo Iaccarino di farsi assistere nel
compimento dell'accertamento era stato regolarmente rivolto e che questi
aveva rifiutato, a nulla rilevando la circostanza che il verbale non risulta
sottoscritto dal prevenuto, a fronte del rilievo fidefacente di atto la cui
provenienza da pubblico ufficiale non risulta posta in discussione.
2. Sotto diverso profilo risulta contra legenn il calcolo operato dalla Corte
di Appello di Napoli ai fini della operazione di ragguaglio tra pena detentiva
e pecuniaria comminata nei confronti dell'imputato rispetto alla sanzione
sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, operazione che andava condotta ai
sensi del comma IX bis dell'art.186 Cod. della Strada e pertanto per una
durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata
(nel caso
in specie giorni dieci) e
della conversione della pena pecuniaria
ragguagliando C 250 ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.
Nel caso in
specie era stata applicata una pena pecuniaria di € 600,00 di ammenda che
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Il consigliere estensore
Ugo Bellini
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andava convertita in tre giorni di lavoro di pubblica utilità, per una
complessiva durata di giorni tredici a fronte dì quanto stabilito dal giudice
di appello in 34 giorni di lavori di P.U.
In relazione a tale violazione va disposto l'annullamento della sentenza
impugnata, ma in presenza di mero calcolo aritmetico che non determina
alcun esercizio di discrezionalità giurisdizionale in punto a correzione della
sanzione, possono in tal caso soccorrere i poteri officiosi della Corte ai sensi
dell'art.619 comma II cod.proc.pen., così da ricondurre la sanzione
pecuniaria nei termini di legge, nella misura di cui al dispositivo. Per il resto
il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Visto l'art.619 cod.proc.pen. rettifica la durata del lavoro di pubblica utilità
determinandola in giorni tredici. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5.10.2016.
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