Sentenza Nº 55137 della Corte Suprema di Cassazione, 10-12-2018

Presiding JudgeCERVADORO MIRELLA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:55137PEN
Judgement Number55137
Date10 Dicembre 2018
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
ARCIFA GIUSEPPE nato a GENOVA il 20/07/1965
ARCIFA ROBERTO nato a GENOVA il 22/10/1966
avverso la sentenza del 18/07/2016 della CORTE APPELK` di GENOVA
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCFIIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA
CASELLA che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi
L'avv. R. Lamonaca in difesa delle parti civili chiedeva la conferma della sentenza
impugnata e depositava conclusioni e nota spese;
L'avv. A. Vernazza in difesa degli imputati insisteva per l'accoglimento dei ricorso.
Penale Sent. Sez. 2 Num. 55137 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: RECCHIONE SANDRA
Data Udienza: 03/07/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
La Corte di appello
di Genova confermava la condanna degli imputati per
diversi episodi di usura, nonché la condanna dell'Arcifa Giuseppe per il reato di
estorsione.
L'Arcifa Roberto veniva condannato alla pena di anni due mesi di reclusione ed
euro 5150 di multa, mentre l'Arcifa Giuseppe alla pena di anni sei di reclusione ed
euro 1750 di multa.
2.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di Roberto
Arcifa che deduceva:
2.1. con i primi due motivi di ricorso il ricorrente deduceva violazione di legge e
vizio di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità per il reato di
usura consumata ai danni del Favilli: si deduceva che il ricorrente sarebbe
estraneo agli accordi intervenuti tra il fratello Giuseppe e la persona offesa.
Inoltre si deduceva che non vi sarebbero prove del concorso nel reato contestato:
al riguardo sarebbe insufficiente la prova della consegna di 25.000 al fratello, dato
che non sarebbe stata dimostrata la consapevolezza che tali somme sarebbero
state impiegate a fini usurai; non sarebbe rilevanti il contributo all'acquisto dena
casa della madre del Favilli, né il fatto di avere ritirato del denaro dai Favilli;
segnatamente: si deduceva che l'impegno nell'acquisto della casa della madre dei
Favilli era una operazione funzionale ad attenuare gli effetti del prevedibile
fallimento della azienda dello stesso;
2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'usura ai danni del
Lisitano: si deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto, mancherebbe la
prova della "pattuizione" degli interessi usurari; si deduceva inoltre il difetto di
correlazione tra accusa e sentenza, dato che dal capo di imputazione si
evincerebbe che il rapporto usuraio si sarebbe perfezionato non con la
"pattuizione" di interessi, ma con la loro "dazione"; anche in questo caso non
sarebbe stato dimostrato il concorso del ricorrente nel fatto contestato, dato che
sarebbe emerso che era stato Giuseppe Arcifa e non il ricorrente a fare il prestito
usuraio al Lisitano;
2.4. violazione di legge in relazione agli episodi di usura ai danni del Costi
contestati ai capi e) ed f) di imputazione: anche in questo caso si deduceva il
difetto di correlazione tra accusa e sentenza, dato che la Corte di appello riteneva
provata la "pattuizione" degli interessi usurai laddove nei capi di imputazione era
contestata la "dazione";
2.5. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di concessione
delle attenuanti generiche: si deduceva che il ricorrente era incensurato e che non
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