Sentenza Nº 54535 della Corte Suprema di Cassazione, 05-12-2018

Presiding JudgeFUMO MAURIZIO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:54535PEN
Date05 Dicembre 2018
Judgement Number54535
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALECCIA SIMONE nato a MONCALIERI il 31/03/1970
avverso l'ordinanza del 12/04/2018 del TRIB. LIBERTA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere GERARDO SABEONE;
lette./sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
udito il difensore
idu
il difensore presente si riporta ai motivi.
Penale Sent. Sez. 5 Num. 54535 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SABEONE GERARDO
Data Udienza: 11/07/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata, emessa il 12 aprile 2018, il Tribunale di Torino, Sezione
del Riesame ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Aleccia Simo-
ne e ha confermato la misura cautelare personale della custodia in carcere adottata
dal G.i.p. dello stesso Tribunale il 15 marzo 2018, per i reati di sequestro di persona
a scopo di estorsione e rapina aggravata commessi ai danni di Napoli Ivan. Secondo
l'impostazione accusatoria, il suddetto Napoli veniva prelevato da due uomini insie-
me ad un amico (tale Conversano) nel primo pomeriggio del 24 aprile 2017 e tra-
sportato, dopo essere stato incappucciato, in un garage presso lo Juventus Stadium,
dove, una volta legato, veniva percosso e minacciato di morte alla presenza anche
di altri individui nel frattempo sopraggiunti se non avesse corrisposto somme di de-
naro. Cedendo alle richieste dei sequestratori, il Napoli acconsentiva di contattare
persona di sua fiducia che avrebbe potuto consegnare parte della somma richiesta
per il riscatto (tre milioni di euro) al Conversano, mentre lui sarebbe rimasto in
ostaggio nel garage in attesa del ritorno di quest'ultimo. Il piano subiva però un re-
pentino cambiamento di rotta perché, nel tagliare le fascette di plastica che lo lega-
vano, uno dei rapitori feriva il Napoli ad un piede, causandogli un copioso sanguina-
Mento. Pertanto i rapitori decidevano che il citato Conversano avrebbe accompagna-
to la vittima al pronto soccorso e poi a prelevare il danaro, dovendo però fare ritor-
no successivamente al garage, minacciando in caso contrario di uccidere i familiari
del Napoli. Prima di lasciarli andare, i sequestratori si impossessavano peraltro di
alcuni oggetti di valore indossati dai due (orologi, bracciali, anelli ecc.). La persona
offesa, intimorita dalle minacce non denunciava l'accaduto, confidandosi però il
giorno successivo con un amico che avvertiva le forze dell'ordine dando l'impulso
alle indagini a seguito delle quali veniva identificato l'Aleccia come uno dei soggetti
che avevano partecipato ai fatti. Il GIP peraltro di fronte al quadro indiziario nascen-
te in particolare dall'esame di tabulati telefonici rigettava una prima volta la richie-
sta di misura cautelare.
2.All'esito del proseguimento delle indagini e sulla base degli indizi indicati alla pagina
10 del provvedimento impugnato, lettere da a) a e) (chiamata in correità del Con-
versano, accertamenti sul posizionamento delle celle telefoniche, dichiarazioni te-
stimoniali della parte offesa Napoli, intercettazioni telefoniche sulle utenze di Cena e
Santoro, dichiarazioni di Bavuso) il G.i.p. di Torino applicava all'odierno indagato,
ritenuto in particolare come l'autista che aveva condotto il sequestrato dal luogo del
rapimento al garage in cui sarebbe stato rinchiuso, la misura cautelare della custo-
dia in carcere per i reati sopra ricordati.
1
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
3.
Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato a mezzo del proprio difensore articolando
quattro motivi.
4.
Con il primo motivo viene eccepita l'illegittimità del provvedimento impugnato per
violazione del principio del ne bis in idem dal momento che il P.M. in data 1 marzo
2018 non avrebbe potuto, preso atto dell'ordinanza 28 febbraio 2018 con la quale
questa Corte aveva disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza 5 ottobre 2017
che aveva accolto l'appello proposto dallo stesso P.M. avverso il rigetto dell'applicazio-
ne della misura cautelare pronunciato il 25 giugno 2017 per i medesimi fatti, rinuncia-
re all'appello. Ciò in quanto non erano ancora state depositate le motivazioni per cui,
secondo quanto testualmente affermato dalla difesa: "unico soggetto legittimato alla
rinunzia dell'udienza di rinvio è l'indagato quale soggetto che ha promosso il giudizio di
legittimità e non anche l'Organo della Procura".
5.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la mancanza, contraddittorietà e manife-
sta illogicità della motivazione nonché violazione di legge in relazione alla ritenuta sus-
sistenza della gravità indiziaria pur in presenza di corposi rilievi difensivi.
6.
Con il terzo motivo si deduce carenza di motivazione nuovamente in tema di sussi-
stenza dei gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione del ricorrente al delitto di
sequestro di persona a scopo di estorsione.
7.
Con il quarto e ultimo motivo si contesta, sotto il profilo sia della violazione di legge
anche processuale che di omessa o illogica motivazione, la sussistenza delle ragioni di
cautela e la proporzionalità della misura adottata.
8.
In data 4 luglio 2018 è pervenuta memoria difensiva, redatta nell'interesse del ri-
corrente con la quale si evidenziano le risultanze favorevoli alla difesa nascenti dall'au-
dizione, come atto urgente ex articolo 467 cod.proc.pen., del coimputato Conversano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è infondato.
2.
Pregiudiziale è l'esame dell'eccezione processuale.
2.1 Deve trovare applicazione il principio per cui se, nelle more della decisione sull'ap-
pello proposto contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale,
il pubblico ministero rinnovi la domanda nei confronti dello stesso indagato e per lo
stesso fatto, allegando elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, è pre-
cluso al giudice, in pendenza del procedimento di appello, decidere in merito alla me-
desima domanda cautelare (Sez. Un., n. 18339 del 31 marzo 2004, Donelli e altro, Rv.
227358). Principio che, nei suoi esatti riflessi, è stato precisato dalle stesse Sezioni
Unite nel senso che, qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione su una
impugnazione incidentale
de libertate, intenda utilizzare, nei confronti dello stesso in-
dagato e per lo stesso fatto, elementi probatori "nuovi" può scegliere se riversarli nel
procedimento impugnatorio ovvero porli a fondamento di una nuova richiesta cautela-
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
re, ma, una volta effettuata, la scelta gli preclude di coltivare l'altra iniziativa cautelare
(Sez. Un., n. 7931/11 del 16 dicembre 2010, Testini, Rv. 249001).
2.2 Come chiarito da quest'ultima pronunzia, infatti, il procedimento cautelare ha insi-
ta nella propria
ratio
la natura contingente dei provvedimenti e la necessità del loro
tendenziale adeguamento al mutare delle situazioni. Ciò è evidente, e di forte signifi-
cato garantistico, per le tutele poste a presidio dell'indagato, attivabili e reiterabili con
grande facilità e adottabili in vari casi anche d'ufficio. Ma vale, seppure in termini non
sovrapponibili, anche dalla parte dell'accusa. Ne consegue che
l'«idem»
il cui
«bis» è
precluso non può concretarsi ed esaurirsi, in ambito cautelare, come avviene invece
nel processo cognitivo, nella mera identità del fatto, ma ricomprende necessariamente
anche l'identità degli elementi posti (e valutati) a sostegno o a confutazione di esso e
della sua rilevanza cautelare. Tale conclusione, pacificamente accolta dalla giurispru-
denza per la determinazione dei limiti del giudicato cautelare, non può non valere
simmetricamente, per comunanza di
ratio,
anche in tema di "giudicando" cautelare.
Sarebbe, invero, oltremodo illogico, e contrario alle esigenze di tempestività tipiche del
settore in discorso, negare, a causa di una pendenza in atto, l'immediato utilizzo dei
nova
utili a sostenere una determinata posizione, rinviandolo alla cessazione di quella
pendenza. E' del resto prassi corrente, della cui legittimità non si dubita, la proposizio-
ne, da parte dell'indagato, di istanze di revoca o sostituzione della misura, purché ba-
sate su elementi nuovi, mentre è in corso, non importa in quale fase, un procedimento
cautelare relativo alla stessa contestazione; con quanto poi ne può conseguire, in ter-
mini di interesse, sulla sorte di quest'ultimo. La soluzione non può essere diversa
quando i
nova
siano fatti valere dal pubblico ministero. Le esigenze di una pronta tute-
la della collettività, simmetriche a quelle che presidiano il favor libertatis
(come ricor-
dato dalla stessa sentenza Testini), sono parimenti incompatibili con improprie e inutili
dilazioni, quali quelle che deriverebbero da intralci di tipo procedurale, a volte anche di
lunga durata, e magari non nella disponibilità dell'accusa.
2.3 II pubblico ministero resta dunque libero di scegliere il "-veicolo" in cui utilizzare i
nova
ai fini del perseguimento del suo obiettivo, ma, una volta operata la scelta, non
può più, per lo stesso utilizzo, fare ricorso al veicolo alternativo (con quanto di conse-
guenza, in termini di preclusione, sul suo avvio o prosieguo), scongiurandosi così an-
che il rischio del conseguimento di un duplice titolo per lo stesso fatto e sulla base de-
gli stessi elementi. In tale chiarita ottica interpretativa la relazione di preclusione posta
dalla sentenza Donelli rivela dunque il suo genuino carattere biunivoco, riassumibile
nel brocardo
electa una via non datur recursus ad alteram,
e può ritenersi coerente-
mente estensibile a qualsiasi ipotesi di impugnazione incidentale
de libertate,
ivi com-
prese quelle introdotte dall'indagato.
Nella specie la rinuncia operata dal P.M. al precedente procedimento incidentale caute-
lare permette legittimamente allo stesso di richiedere ulteriore misura cautelare per
l'emergenza di "nova" e non è ammissibile che sia solo l'indagato ad avere interesse
3
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
giuridicamente tutelato a rinunciare a precedenti impugnazioni e non anche la parte
pubblica che si trovi, come nella specie, nella medesima situazione
3.
Con
riferimento ai motivi relativi alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza si
osserva come essi tendano a rendere accreditabile una diversa ricostruzione delle emer-
genze di causa sulla base di ipotesi le quali, a prescindere dal relativo grado di plausibi-
lità, non possono essere devolute all'apprezzamento del Giudice di legittimità; la Cassa-
zione, infatti, non valuta nuovamente i risultati delle prove né persegue la ricostruzione
più aderente ad essi per la qualificazione della fattispecie sottoposta al suo esame e
neppure può entrare ancora una volta nella ricostruzione dei gravi indizi di colpevolezza
per l'emanazione dei prowedimenti cautelari ma è deputata unicamente a verificare
che il ragionamento seguito dal Giudice di merito sia razionale e non soffra di vistose
incertezze su elementi decisivi.
Il coinvolgimento del ricorrente nei fatti ascritti, quantomeno a livello dei gravi indizi
richiesti nella presente fase processuale, è stato chiaramente evidenziato: la mera let-
tura dell'impugnata ordinanza (v. in particolare pagina 10) evidenzia, infatti, l'esistenza
di indizi di colpevolezza ricavabili da diversi episodi, desunti non solo dal contenuto del-
le dichiarazioni di coimputati e testi nonché da accertamenti tecnici sulle celle telefo-
niche indice del posizionamento territoriale dell'indagato, che se possono essere poste
a fondamento di una vera e propria condanna possono, a maggior ragione, integrare
quei gravi indizi di colpevolezza, che la norma di cui all'articolo 273 cod.proc.pen. im-
pone per l'applicazione di una misura cautelare personale.
È, inoltre, principio assolutamente consolidato (v. Cass. Sez. V 8 ottobre 2008 n. 46124 e
Sez. VI 8 marzo 2012 n. 11194) che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (arti-
colo 273 cod. proc.pen.) e delle esigenze cautelari (articolo 274 cod.proc.pen.) sia rile-
vabile in cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o
nella manifesta illogicità della motivazione, secondo la logica ed i principi di diritto,
rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato.
Il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti e sono inammissi-
bili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, come net
caso in esame, nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esami-
nate dal Giudice di merito.
Il Giudice del merito ha poi in concreto risposto alle asserzioni defensionali circa l'insus-
sistenza del grave quadro indiziario con ciò dimostrar
4 da un lato, di aver preso in con-
siderazione le corpose difese e
y
dall'altrol
di aver sottoposto al necessario vaglio di at-
tendibilità gli indizi stessi (v. da pagina 14 a pagina 17 dell'ordinanza).
4.
Quanto alle esigenze cautelari si concorda con le valutazioni espresse nell'impugnata
ordinanza.
Sia il pericolo di recidivanza che quello d'inquinamento probatorio risultano congrua-
mente e logicamente motivati.
4
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
A ciò si aggiunga come ai sensi dell'articolo 275 comma 3 cod.proc.pen. il
titolo del rea-
to contestato, rientrante tra quelli indicati al precedente articolo 51 comma 3 bis, pre-
veda una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere.
Il Giudice a quo ha vieppiù motivato come misura meno gravose non siano concepibili
così come lo stato di salute dell'Aleccia non sia incompatibile con il regime carcerario e
tanto basta per ritenere insindacabile in questa sede il provvedimento emesso.
5. In definitiva il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento
delle spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disse.att.
c.p.p.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces-
suali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disse.att.
c.p.p.
Così deciso 1'11 luglio 2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT