Sentenza Nº 54010 della Corte Suprema di Cassazione, 03-12-2018

Presiding JudgeCIAMPI FRANCESCO MARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:54010PEN
Date03 Dicembre 2018
Judgement Number54010
CourtQuarta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NERO ANGELO nato a CAPODRISE il 15/09/1961
avverso la sentenza del 05/04/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SIMONE
PERELLI
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Preliminarmente viene depositata dall'avv. MARINACCI CRISTINA CAROLINA del foro
di ROMA, nomina a difensore di fiducia delle parti civili costituite RAUCCI IRENE,
ALLEGRETTA GIUSEPPE, ALLEGRETTA FRANCESCO e ALLEGRETTA ROBERTO.
L'avv. MARINACCI, associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale deposita
conclusioni scritte unitamente alla nota spese alle quali si riporta, chiedendo
l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso.
E' presente l'avvocato ACCONCIA PASQUALE del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE
difensore di NERO ANGELO, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
Penale Sent. Sez. 4 Num. 54010 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO
Data Udienza: 25/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
La Corte di Appello di Napoli, pronunciando nei confronti dell'odierno ri-
corrente, Nero Angelo, e dei coimputati non ricorrenti De Filippo Davide e Fapa-
relli Mario con sentenza del
25/4/2016,
in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa in data
22/10/2012,
appellata
dagli imputati, ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 8 di reclusione ciascu-
no, con sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la pronuncia
di primo grado, ivi comprese le statuizioni civili e con condanna alla rifusione del-
le ulteriori spese della parte civile.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, aveva dichiarato De Filippo Davi-
de, Faparelli Mario e Nero Angelo responsabili, nelle rispettive qualità di datore di
lavoro, responsabile di cantiere e per la sicurezza e di direttore dei lavori-
committente del reato di cui agli artt. 41 co. 1, 40 co.2 e 589 co. 1 e 2 cod. pen.
per avere cagionato il decesso dell'operaio Allegretta Lorenzo il quale, non ade-
guatamente formato in materia di sicurezza ed impiegato in un cantiere in cui
non erano state adottate tutte, le misure necessarie, per prevenire gli infortuni,
cadeva in una botola precipitando sul piano di calpestio sottostante ed impattan-
do con il suolo dopo un volo di quattro metri. Da tale caduta derivava lesioni un
"trauma cranico commotivo in policontuso", che, dopo alcuni giorni di ricovero in
ospedale, ne provocava la morte per "arresto cardiocircolatorio da insufficienza
respiratoria per stato comatoso in soggetto con trauma cranico e toracico, opera-
to di craniotomia decompressiva ed evacuazione di ematoma sottodurale acuto".
L'infortunio avveniva a Capodrise il 9/9/2005, mentre il decesso si registra-
va il 24/9/05 a Caserta.
I profili di colpa addebitati all'odierno ricorrente in qualità di committente, e
direttore dei lavori edili nel cantiere sito in via Ariosto di Capodrise, sono, dun-
que, quelli generici della negligenza, imprudenza ed imperizia nonché quelli con-
cretatisi nell'inosservanza di specifiche norme antinfortunistiche a tutela dei lavo-
ratori, su di lui gravanti quanto meno ai sensi dell'art. 6 della Legge 494/1996 in
quanto persona concretamente responsabile del controllo sul rispetto delle regole
di sicurezza sul lavoro e sull'attuazione del piano di sicurezza del cantiere.
In particolare, come meglio specificato nei due capi di imputazione, cagiona-
va la morte dell'Allegretta perché non sospendeva i lavori edili nel cantiere, no-
nostante fosse a conoscenza delle palesi violazioni degli arti. 68 DPR 164/1956
(aperture nei solai non adeguatamente protette e recintate), 12.3 D.Lvo
494/1996 (mancata attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento), 5 lett.
a) D. L.vo 494/1996 (mancata verifica dell'applicazione di quanto riportato nel
piano di sicurezza e di coordinamento), 4.5 D.L.vo 626/1994 (mancato possesso
del registro degli infortuni), 21 e 22 D.L.vo 626/1994 (mancanza di adeguata in-
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