Sentenza Nº 53968 della Corte Suprema di Cassazione, 20-12-2016

Presiding JudgeIPPOLITO FRANCESCO
ECLIECLI:IT:CASS:2016:53968PEN
Judgement Number53968
Date20 Dicembre 2016
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze
contro
Bellomo Gualtiero
Bencini Oliviero
Bencini Mareno
Bianco Renato
Bocchimuzzo Francesco
Bonistalli Marco
Brioni Maurizio
Busillo Aristodemo
Casale Renato
Calandra Piero
Coletta Alessandro
Ferro Rosaria
Grandori Remo Giuseppe Pietro
Incalza Ercole
Lombardi Alfio
Lombardi Valerio
Lorenzetti Maria Rita
Mauroner Emilio
Mele Giuseppe
Morandini Gianluca
Saraceno Furio
Varvarito Franco
Vizzino Dario
Coopsette Società Cooperativa In Liquidazione Coatta Amministrativa
Società Italferr S.P.A.
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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53968 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: BASSI ALESSANDRA
Data Udienza: 26/10/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza del 10 marzo 2016 del Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo che, in accoglimento del ricorso
del P.M., la sentenza impugnata sia annullata con rinvio in relazione ai reati ed
agli illeciti amministrativi di cui:
al capo C) nei confronti di Valerio Lombardi e Morandini,
al capo I) per tutti con riferimento alla classificazione dei rifiuti con cod. CER
170504 e limitatamente a Lombardi Valerio, Casale, Bencini Mareno e Bencini
Oliviero e Varvarito Franco per le altre ipotesi,
capo N) per Lombardi Valerio, Ferro, Casale, Bianco, Vizzino, Lorenzetti,
Bellomo, Lombardi Alfio, Brioni, Bonistalli e Grandori,
capo P) per Coletta, Calandra, Lombardi Alfio, Mele, Incalza e Mauroner;
capo Q) per Lombardi Alfio, Brioni, Mauroner e Bonistalli,
capo R) per Lorenzetti, Lombardi Valerio e Lombardi Alfio, Brioni, Mauroner e
Bonistalli,
capo S) per tutti,
capo S-bis) per tutti,
il capo BB), limitatamente al capo N), e capo DD), limitatamente ai capi Q) ed
R); capo EE) con riferimento al capo N), capo FF) con riferimento ai capi P), Q),
R), Si):
ha chiesto invece il rigetto del ricorso con riguardo ai reati di cui ai capi F), H) ed
O).
uditi i seguenti difensori:
l'Avv. Paola Severino per ITALFERR S.P.A., l'Avv. Antonio D'Avirro per Lombardi
e Morandini, nonché quale sostituto processuale dell'Avv. Sabrina Bolognini per
Coletta, l'Avv. Sorgi Enrico per Bellomo, l'Avv. Salvino Mondello per Mele che
hanno chiesto che il ricorso del P.M. sia dichiarato inammissibile,
l'Avv. Madia Titta per Incalza che il ricorso sia rigettato,
l'Avv. Pier Matteo Lucibello per Bocchimuzzo, l'Avv. Fariselli Roberto per Busillo,
Grandori e Vizzino, l'Avv. Eriberto Rosso e l'Avv. Ghirga per Lorenzetti, l'Avv.
Filippo Sgubbi per Bonistalli , Brioni e Alfio Lombardi, l'Avv. Bottiglioni Gino per
Mauroner nonché quale sostituto processuale dell'Avv. Francesco Mucciarelli per
COOPSETTE Società Cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, l'Avv.
Luca Bisori per Ferro, l'Avv. Vincenzo Armando D'apote per Bianco e Casale,
l'Avv. Maria Antonella Mascaro, quale sostituto processuale dell'Avv. Carlo
Marchiolo, l'Avv. Duccio Bertini per Varvarito e l'Avv. Marcello Melandri per
Calandra che hanno chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale di Firenze ha dichiarato non luogo a procedere
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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nei confronti di Valerio Lombardi e di Gianluca Morandini in relazione al capo C),
per non aver commesso il fatto;
nei confronti di entrambi gli imputati Aristodemo Busillo e Furio Saraceno in
relazione al capo F), perché il fatto non sussiste;
nei confronti di tutti egli imputati Furio Saraceno, Aristodemo Busillo, Dario
Vizzino e Giuseppe Pietro Grandori in relazione al capo H), limitatamente alla
fattispecie di associazione per delinquere, perché il fatto non sussiste;
in relazione al capo I), limitatamente alla gestione dei rifiuti come classificati con
codice CER 170504, nei confronti di tutti gli imputati (Saraceno, Valerio
Lombardi, Renato Casale, Renato Bianco, Paolo Bolondi, Matteo Forlani, Moreno
Bencini, Oliviero Bencini, Franco Varvarito e David Giorgetti), perché il fatto non
costituisce reato e, per le altre ipotesi, nei confronti di Valerio Lombardi, Renato
Casale, Renato Bianco, Paolo Bolondi, Matteo Forlani, Moreno ed Oliviero Bencini
e Franco Varvarito, per non aver commesso il fatto;
nei confronti dell'imputata Rosaria Ferro in relazione al capo M), per non aver
commesso il fatto;
nei confronti di Valerio Lombardi, Rosaria Ferro, Renato Casale, Renato Bianco,
Dario Vizzino, Maria Rita Lorenzetti, Gualtiero Bellomo (detto Walter), Alfio
Lombardi, Maurizio Brioni, Marco Bonistalli e Giuseppe Pietro Grandori in
relazione al capo N), per non aver commesso il fatto;
nei confronti di tutti gli imputati (Furio Saraceno, Valerio Lombardi e Renato
Casale) in relazione al capo O), perché il fatto non sussiste;
-
nei confronti di Alessandro Coletta, Piero Calandra, Alfio Lombardi, Renato
Casale, Lorenza Ponzone, Giuseppe Mele, Ercole Incalza, Rosaria Ferro e Emilio
Mauroner in relazione al capo P), per non aver commesso il fatto;
nei confronti di Alfio Lombardi, Maurizio Brioni, Emilio Mauroner e Marco
Bonistalli in relazione al capo Q), perché il fatto non sussiste;
nei confronti di Maria Rita Lorenzetti, Valerio Lombardi, Alfio Lombardi, Maurizio
Brioni, Emilio Mauroner e Marco Bonistalli in relazione al capo R), perché il fatto
non sussiste;
-
nei confronti di tutti gli imputati (Mele, Incalza, Lorenzetti e Valerio Lombardi) in
relazione al capo S), perché il fatto non sussiste;
-
nei confronti di tutti gli imputati (Mele, Incalza, Lorenzetti e Valerio Lombardi) in
relazione al capo S-bis),
perché il fatto non sussiste;
nei confronti di tutti gli imputati (Saraceno, Riccardo Guagliata e Domenico
Clarizia) in relazione al capo T), perché il fatto non sussiste;
-
nei confronti di tutti gli imputati (Saraceno, Guagliata e Clarizia) in relazione al
capo U), perché il fatto non sussiste;
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