Sentenza Nº 53948 della Corte Suprema di Cassazione, 20-12-2016

CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Presiding JudgeCARCANO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2016:53948PEN
Judgement Number53948
Date20 Dicembre 2016
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Conigliaro Stefano, nato il 06/09/1988 a Catania
avverso la sentenza del 5/12/2014 della Corte di appello di Roma
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto
udito il difensore di A.T.A.C. s.p.a., Avv. Giuseppe Di Noto, che ha concluso per il
rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese
udito il difensore di Roma Capitale, Avv. Enrico Maggiore, che ha concluso per il
rigetto del ricorso e per la liquidazione delle spese
uditi i difensori Avv. Ettore Randazzo e Antonio Miriello, che hanno chiesto
l'accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza
Penale Sent. Sez. 6 Num. 53948 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO
Data Udienza: 09/09/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 5/12/2014 la Corte di appello di Roma ha parzialmente
riformato, riducendo la pena ad anni uno e mesi sei di reclusione, con
concessione del beneficio della sospensione condizionale, quella in data
28/9/2012 con cui il Tribunale di Roma ha riconosciuto colpevole Conigliaro
Stefano del reato di resistenza ex artt. 337, 339, 61, comma primo, n. 5, cod.
pen. di cui al capo A), nonché dei delitti di cui agli artt. 337, 582, 583, n. 1, 585,
576, comma primo, n.
5-bis
cod. pen. di cui al capo B), ritenendo le lesioni lievi,
ravvisando la continuazione e concedendo le attenuanti generiche equivalenti, e
ha inoltre condannato l'imputato a risarcire il danno cagionato alle parti civili
ATAC, Comune di Roma (Roma Capitale), AMA, liquidato in euro 500,00 per
ciascuna, nonché a risarcire il danno cagionato agli agenti Ciavatta Gianluca,
Raso Pasquale, Migliaccio Luca e Visconti Mario, da liquidarsi in separata sede.
2.
Ha presentato un articolato ricorso il Conigliaro tramite i suoi difensori.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di norme processuali e nullità
della sentenza agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in
relazione all'abnormità della revoca dell'ammissione del rito abbreviato.
All'udienza del 14/11/2011, fissata per il giudizio direttissimo a carico
dell'imputato, era stato chiesto il giudizio abbreviato incondizionato e il
Tribunale aveva disposto in conformità, ma alla successiva udienza del
5/12/2011 II Tribunale aveva su sollecitazione del P.M. disposto che si desse
avviso del processo alle persone offese, rappresentate dagli agenti di P.S. di cui
al capo B).
In data 10/1/2012 aveva poi dato atto dell'intervenuta regressione del
procedimento e aveva
per facta concludentia
revocato l'ordinanza ammissiva del
giudizio abbreviato.
Ciò dava luogo ad un profilo di abnormità del provvedimento e di nullità
della sentenza di primo grado, profili non ravvisati dalla Corte territoriale cui la
questione era stata devoluta.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di norme processuali previste
a pena di nullità ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., rilevando che
indebitamente si era proceduto a modifica dell'imputazione, dopo l'ammissione
del giudizio abbreviato.
Rileva che nel giudizio abbreviato non è applicabile l'art. 423 cod. proc. pen.
e che la contestazione suppletiva da parte del P.M. comporta la nullità della
sentenza.
2
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Nel caso di specie
/
il P.M. aveva modificato l'imputazione introducendo nel
capo A) un riferimento al turbamento dei servizi urbani e nel capo B) il
riferimento a lesioni gravi anziché lievi, così arrecando specifico
vulnus
alla
posizione dell'imputato e al suo diritto di difesa.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di norme processuali stabilite a
pena di decadenza agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in
relazione alla ritenuta tempestività delle costituzioni di parte civile avvenute
dopo la prima verifica della regolare costituzione delle parti.
2.4. Con il quarto motivo deduce inosservanza di norme previste a pena di
nullità, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione alla illegittima
esclusione dei testi in lista, e omessa assunzione di prove decisive, agli effetti
dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Segnala che con la lista testimoniale erano stati indicati testimoni e
consulenti di cui era stata chiesta l'escussione e che tuttavia ne erano stati poi
ammessi solo alcuni, per altri essendosi posto parzialmente rimedio con
l'ammissione delle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive, ma essendo
stata negata l'ammissione dei testi Baccio Sergio e Bonato Alice.
Di costoro era stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 603 cod. proc.
pen. quali prove assolutamente necessarie, nel giudizio di appello, allorché
tuttavia la Corte territoriale aveva ritenuto che fosse irrilevante la citazione dei
testi non ammessi per sovrabbondanza.
Osserva il ricorrente che in realtà il Tribunale non aveva spiegato la ragione
della mancata ammissione e che dunque impropriamente la Corte aveva fatto
riferimento alla ritenuta sovrabbondanza, fermo restando che era stato in tal
modo pregiudicato il diritto alla prova.
Peraltro le prove non ammesse riguardavano due soggetti, il primo dei quali
era teste oculare dei fatti e dunque in grado di escludere che il Conigliaro fosse
giunto prima delle 17,20 e che avesse compiuto atti di violenza, e il secondo era
in grado di riferire sulla circostanza di aver trascorso il primo pomeriggio con il
Conigli aro.
La mancata ammissione di prove necessarie aveva provocato
un'ingiustificata
deminutio
al diritto di difesa, dovendosi escludere che la difesa
avesse al riguardo prestato acquiescenza.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente prospetta con riguardo al capo A)
violazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.
pen., nonché travisamento del fatto e della prova, manifesta illogicità e
contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.
proc. pen., a fronte delle risultanze emergenti dal provvedimento impugnato e
da una serie di atti del processo, all'uopo elencati.
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