Sentenza Nº 53941 della Corte Suprema di Cassazione, 30-11-2018

Presiding JudgeVILLONI ORLANDO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:53941PEN
Date30 Novembre 2018
Judgement Number53941
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso presentato da:
Pantaleo Rosa nata il 2/08/1930 a Fasano
Sabatelli Vito nato il 4/07/1959 a Fasano
Soleti Antonia nata il 26/06/1960 a Fasano
avverso il decreto della Corte di appello di Lecce del 22/11/2017
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
letto il parere del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi che ha chiesto il
rigetto dei ricorsi.
Penale Sent. Sez. 6 Num. 53941 Anno 2018
Presidente: VILLONI ORLANDO
Relatore: VIGNA MARIA SABINA
Data Udienza: 03/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Lecce ha rigettato
l'appello proposto da Sabatelli Vito, Soleti Antonia e Pantaleo Rosa avverso il
decreto in data 4 aprile 2016 con il quale il Tribunale di Brindisi ha disposto
l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca nei
confronti di Sabatelli Vito in relazione ai beni nella disponibilità del proposto e
cioè un immobile intestato a Pantaleo Rosa, madre del predetto, sito in Fasano
via Pasteur 25 acquistato il 24 febbraio 1989, un immobile intestato a Soleti
Antonia, moglie del medesimo, sito in Fasano via Piave s.n.c. acquistato nel
2001 e un locale deposito intestato a Soleti Antonia sito in Fasano via Piave
s.n.c. acquistato nel 2001.
1.1. La Corte d'appello ha evidenziato come la pericolosità sociale del
proposto — sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale
adottata dal Tribunale di Brindisi con decreto del 12 luglio 1999, divenuto
definitivo il 14 novembre 2000 — sia stata correttamente ricollegata nel decreto
del Tribunale di Brindisi al periodo in cui si collocano gli acquisti patrimoniali
oggetto della richiesta ablazione, avendo Sabatelli, dal 1994 al 2005, riportato
tre sentenze di condanna in materia di contrabbando per fatti commessi dal
1988 al 1998 e per una resistenza a pubblico ufficiale e un danneggiamento
aggravato che si colloca sempre nell'ambito dell'attività di contrabbando
condotta dallo stesso.
La Corte d'appello ha, poi, ritenuto corretta la valutazione effettuata dal
Tribunale di Brindisi allorché ha sottolineato che, se era vero che in data 11
marzo 2003 il Tribunale aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura
della sorveglianza speciale e della confisca nei confronti del Sabatelli per assenza
di elementi sintomatici della pericolosità sociale, la ragione di tale rigetto
risiedeva unicamente nel fatto che il decreto era stato adottato quando vigeva la
legge n. 575 del 1965 che esigeva l'attualità della pericolosità sociale anche per
l'adozione della misura di prevenzione reale.
Nel decreto impugnato, a fronte delle eccezioni della difesa in merito alla
irretroattività della nuova disciplina normativa e all'applicabilità del principio del
ne bis in idem,
si evidenzia che la misura di prevenzione patrimoniale della
confisca, negata con il decreto del 2003 in relazione ai medesimi beni oggetto
del decreto in verifica, è stata applicata previa rivalutazione dei suoi presupposti
alla luce della nuova disciplina normativa intervenuta
medio tempore.
I giudici di appello hanno, infine, ritenuto che, non essendo attualmente più
richiesta l'attualità della pericolosità sociale ai fini della confisca, il Tribunale di
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