Sentenza Nº 53907 della Corte Suprema di Cassazione, 20-12-2016

Presiding JudgeAMOROSO GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2016:53907PEN
Judgement Number53907
Date20 Dicembre 2016
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CATERINA JOSEPH N. IL 22/08/1977
avverso la sentenza n. 932/2015 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
11/06/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI
.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Firevio
e
R)ax
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
Penale Sent. Sez. 3 Num. 53907 Anno 2016
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
Data Udienza: 01/06/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
La Corte d'Appello di Brescia con sentenza del 11 giugno 2015,
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova (5 giugno
2014) che aveva condannato Caterina Joseph alla pena di anni uno e sei
mesi di reclusione, oltre pene accessorie e la sospensione condizionale
della pena, subordinata alla corresponsione di quanto dovuto all'erario,
in relazione al reato di cui all'ad 81 cod. pen. e 5 del d. Igs. N. 74 del
2000 - per gli anni di imposta 2006 e 2007 -, concedeva il beneficio della
non menzione della condanna e revocava la disposizione relativa alla
subordinazione della sospensione condizionale della
pena alla
corresponsione di quanto dovuto all'erario.
2.
Caterina Joseph propone ricorso per Cassazione tramite il
difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente
necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp.
att., c.p.p.
2. 1. Violazione degli art. 187 e 192 cod. proc. pen. nonché
omessa motivazione e/o travisamento dei fatti. Travisamento della prova
e omessa valutazione di prova decisiva in relazione al superamento delle
soglie di evasione IVA per l'anno 2006. Violazione dell'art. 5 d. Igs. 74 del
2000.
Si ricava da ben 4 documenti in atti la prova positiva del mancato
superamento della soglia di cui all'art. 5 del d. Igs. 74 del 2000:
dal verbale della guardia di finanza si legge che VIVA dovuta è di
C 79.160,55, pag. 11; dal verbale, allegato n. 24 emerge, però, che VIVA
è stata calcolata solo sulle operazioni attive, non risultando nell'elenco
fatture di acquisto;
due distinte stampe dell'anagrafe tributaria - del 10/07/2012 e
del 18/02/2014- riportano un'IVA dovuta per C 7.890,00;
altro documento del 19 ottobre 2012 sempre acquisito in sede di
escussione del teste Fracasso, relativo all'anno di imposta 2006 riporta
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un debito IVA per € 7.855,00 (atti tutti allegati al ricorso). La differenza
di soli 5,00 € è dovuta a qualche errore materiale.
L'omessa considerazione di queste prove senza alcuna
motivazione configura un vero e proprio travisamento della prova. Il
superamento della soglia deve risultare dalla valutazione delle operazioni
attive meno le passive, Cassazione n. 38684 del 2014.
2. 2. Violazione dell'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000 e degli art. 187,
192 e 533 del cod. proc. pen.
Vizi di motivazione, omissione, contraddittorietà e manifesta
illogicità, in punto di determinazione dell'imposta evasa e di ritenuta
sussistenza del superamento delle soglie di punibilità.
L'imposta evasa deve calcolarsi al netto di elementi negativi. I
costi emergevano dalla documentazione in atti di provenienza dagli
inquirenti e dagli uffici fiscali.
Nella motivazione si fa riferimento alle valutazioni della Guardia di
Finanza e non a fatti oggettivi. Mancano accertamenti bancari.
2. 3. Violazione degli art. 187 e 192 cod. proc. pen. nonché
omessa motivazione e/o travisamento dei fatti. Travisamento della prova
e omessa valutazione di prova decisiva in relazione al superamento delle
soglie di evasione IVA per l'anno 2007. Violazione dell'art. 5 d. Igs. 74 del
2000.
L'imposta evasa, come visto per il 2006, va accertata detraendo
agli elementi positivi quelli negativi. La difesa ha depositato estratto
conto bancario al 28 settembre 2007, di Caterina Joseph Edil -Jo conto
B.C.C. di Castel Goffredo Soc. Coop. Conto n. 016000013715-38- con
esborsi tracciati e quindi non contestabili per C 675.106,55; dall'estratto
conto emerge chiaramente che ci sono spese per estinzione del mutuo e
transazioni con i fornitori - costi puri -.
Questa prova è completamente travisata. In sentenza non risulta
nessuna valutazione. La prova è anche decisiva perché riporta sotto
soglia un'eventuale evasione.
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I costi complessivi per il 2007 sono di C 891.914,00 e portano in
passivo il risultato di impresa per il 2007.
2. 4. Violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento
soggettivo del reato (presentazione delle comunicazioni IVA per il 2006 e
per il 2007).
L'omessa dichiarazione deriva
da
una
omissione del
commercialista. Per il dolo dovrebbe accertarsi anche la volontà di
evadere al di sopra delle soglie. Non appare contestata la effettiva
comunicazione dei dati IVA e del 770, comunicazioni che avrebbero
dovuto far escludere il dolo del reato.
2. 5. Violazione degli art. 62 bis e 133 del cod. pen. e degli art.
591 e 597, comma 5, del cod. proc. pen. per l'omessa concessione delle
generiche. Contraddittorietà della sentenza.
La sentenza di primo grado confermata sul punto da quella
impugnata evidenziava che non emergevano connotazioni negative della
personalità del ricorrente, senza poi trarre le conseguenze in punto di
generiche. Sul punto, quindi la sentenza è contraddittoria.
2. 6. Illegittimità costituzionale dell'art. 5 del d. Igs n. 74 del
2000. Vizio di motivazione.
In sede di appello è stata proposta questione di costituzionalità.
La differenza di soglia tra le varie ipotesi, del d. Igs. 74 del 2000, è
sospetta di incostituzionalità e di irragionevolezza
2. 7.Sussistenza del ne bis in idem. Illegittimità costituzionale
dell'art. 649 del cod. proc. pen. (in relazione all'art. 117 della
Costituzione e all'art. 4, protocollo n. 7 della C.E.D.U.). Travisamento
della prova sull'irrogazione della sanzione. Vizio di motivazione,
contraddittorietà della motivazione. Violazione dell'art. 649 del cod. proc.
pen.
La sentenza impugnata ritiene assente la prova sull'irrogazione
effettiva delle sanzioni tributarie. Al contrario esiste la prova documentale
dell'irrogazione delle sanzioni; inoltre l'art. 649 del cod. proc. pen. e la
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giurisprudenza comunitaria non prevedono il pagamento delle sanzioni
per il divieto del ne bis in idem.
Si eccepisce quindi l'incostituzionalità della normativa (art. 649
cod. proc. pen. e 5 d. Igs 74 del 200) nella parte in cui non prevede
l'applicabilità del divieto di un secondo giudizio nelle ipotesi di sanzione
amministrativa già comminata per gli stessi fatti dell'accertamento
penale.
Ha concluso quindi per la sospensione del giudizio e la rimessione
della questione di costituzionalità alla Corte Costituzionale, e per
l'annullamento della sentenza impugnata.
2.
8. Il 25 maggio 2016 la difesa ha depositato memoria,
rappresentava che i reati del periodo 2006 risultano ormai prescritti;
riproponeva con argomentazioni diffuse i motivi di ricorso già evidenziati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.
Risulta fondato il primo motivo di ricorso, che assorbe gli altri
Motivi.
In tema di reati tributari ai fini della configurabilità del delitto di
omessa presentazione di dichiarazione Iva (art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000),
è rimesso al giudice penale il compito di accertare l'ammontare
dell'imposta evasa, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra
ricavi e costi d'esercizio detraibili, mediante una verifica che,
privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente
formale che caratterizzano l'ordinamento fiscale, può sovrapporsi ed
anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata
dinanzi al giudice tributario. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la
sentenza impugnata che aveva assunto come base di calcolo per
determinare l'imposta evasa il solo prezzo di vendita della merce e non
anche gli elementi negativi di reddito detraibili). (Sez. 3, n. 38684 del
04/06/2014 - dep. 23/09/2014, Agresti, Rv. 26038901; nello stesso
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senso Sez. 3, n. 15899 del 02/03/2016 - dep. 18/04/2016, Colletta, Rv.
26681701).
Nel nostro caso l'analisi dei costi è assente nella decisione
impugnata. La parte ha indicato, sia nell'appello e sia in questa sede,
specifica documentazione acquisita al dibattimento, da valutare ai fini
della ricostruzione del reddito, soprattutto relativamente al superamento
della soglia prevista dall'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000.
In tema di reati tributari, il giudice deve accertare e determinare
l'ammontare dell'imposta evasa attraverso una verifica che, pur non
potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione
fiscale per quantificare l'imponibile, subisce le limitazioni che derivano
dalla diversa finalità dell'accertamento penale; con la conseguenza che
occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza (quanto
meno) di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o comunque il
ragionevole dubbio della loro esistenza. (Sez. 3, n. 37094 del 29/05/2015
- dep. 15/09/2015, Granata, Rv. 26516001).
Non sono analizzati nella sentenza impugnata le comunicazioni
dei dati IVA inviate dall'agenzia delle entrate il 12 luglio 2012, le
documentazioni acquisite al momento dell'escussione della teste Fracasso
Silvana - funzionario dell'Agenzia delle entrate di Castiglione delle
Stiviere -, e l'estratto conto. Elementi che potrebbero far ritenere non
superate le soglie, anche per singole imposte (ai fini dell'art. 133 del cod.
pen.).
La sentenza deve quindi annullarsi sul punto, con rinvio per nuovo
esame alla Corte di appello di Brescia, relativamente al periodo di
imposta del 2007.
Può affermarsi quindi il seguente principio di diritto: "In tema di
reati tributari il giudice deve accertare e determinare l'ammontare delle
imposte evase - ai fini del superamento delle soglie di punibilità -
attraverso una verifica che deve privilegiare il dato fattuale reale, rispetto
ai criteri formali dell'ordinamento fiscale, con la conseguenza che occorre
valutare i costi non contabilizzati emergenti dalla documentazione
comunque acquisita al processo".
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4. Per l'annualità 2016, invece, il reato risulta prescritto per
decorso dei termini massimi di prescrizione, valutati anche i periodi di
sospensione, ex art. 157 e 161 cod. pen., anni 7 e mesi 6 (oltre alle
sospensioni). Reato commesso il 31 ottobre 2007, data di scadenza del
termine per la presentazione della dichiarazione.
Non sussistono inoltre ipotesi evidenti di assoluzione ex art. 129
cod. proc. pen., come visto sopra per l'annualità 2007.
In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è
legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129
comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze
idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo
da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in
modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il
giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di
"constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di
"apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 -
dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
La sentenza deve quindi annullarsi senza rinvio per essere il
reato, relativo all'anno di imposta 2006, estinto per prescrizione.
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P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto ai reati relativi
al periodo di imposta 2006.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata alla Corte d' appello di
Brescia per i residui reati.
Così deciso il 1 giugno 2016
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