Sentenza Nº 53720 della Corte Suprema di Cassazione, 29-11-2018

Presiding JudgeFUMO MAURIZIO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:53720PEN
Date29 Novembre 2018
Judgement Number53720
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MOLLICA PIETRO nato a PIRAINO il 28/06/1961
MOLLICA ANTONINO nato a PIRAINO il 29/01/1959
CASAMENTO MARIA nato il 25/11/1965
avverso la sentenza del 11/02/2015 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI
ORSI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso e
invocando altresì la prescrizione;
udito il difensore, avv. ALBERTO GULLINO del foro di MESSINA, in difesa degli
imputati MOLLICA PIETRO e CASAMENTO MARIA, il quale espone il contenuto
dei motivi di ricorso di cui chiede l'accoglimento;
udito il difensore, avv. VINCENZO SINISCALCHI del foro di NAPOLI, difensore di
MOLLICA PIETRO, MOLLICA ANTONINO e CASAMENTO MARIA, il quale si riporta
ai motivi, chiedendo il loro accoglimento ed in tal senso insiste per quanto
concerne l'eccezione riguardante la prescrizione;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 53720 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
Data Udienza: 16/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udito il difensore, avv.CARMELO CARRARA del foro di SCIACCA, in difesa di
MOLLICA ANTONINO, che espone il contenuto del ricorso chiedendo
l'accoglimento dei motivi di gravame e in subordine dichiararsi la prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1.
La Corte di appello di Messina con sentenza del 11/2/2015-1/12/2016 ha
parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Patti del 8/11/2010,
appellata anche dagli imputati Pietro Mollica, Antonino Mollica e Maria
Casamento, per quanto in questa sede rileva.
La Corte di appello ha assolto Pietro e Antonio Mollica dal reato di cui al capo
A), n.1, sub-punto b), ha concesso a Pietro e Antonio Mollica le attenuanti
generiche, ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art.219, comma 1, legge
fall., e ha rideterminato la pena nei loro confronti in anni quattro di reclusione,
revocando nei loro confronti l'interdizione legale e sostituendo l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea quinquennale.
La Corte di appello messinese ha confermato nel resto, quanto ai tre
predetti imputati, la sentenza di primo grado e li ha condannati alla refusione
delle spese del grado sostenute dalla parte civile.
2.
Pietro Mollica e Antonio Mollica erano stati sottoposti al giudizio, il primo
in qualità di amministratore delegato sino al 4/10/1991 e poi di amministratore
di fatto della SIAF s.p.a. (poi divenuta SIAF s.r.I.), dichiarata fallita in data
9/8/1995, il secondo in qualità di amministratore unico della stessa società dal
3/6/1992 sino alla data del fallimento, entrambi in concorso anche con il co-
amministratore Domenico Mollica (poi assolto invece in appello).
I due imputati Pietro Mollica e Antonio Mollica erano stati ritenuti
responsabili dalla sentenza di primo grado del reato di cui al capo A), n.1, della
rubrica [esclusa la sola condotta contestata al sub-punto c]
ex
art.110,216,
commi 1, n.1, e 2, 219, commi 1 e 2, n.1, 223 legge fall., di plurime condotte
distrattive di beni del patrimonio sociale per trasferimento di somme di denaro a
loro favore o di società partecipate per un valore non inferiore a dieci miliardi di
lire.
I due erano stati ritenuti altresì responsabili del reato di bancarotta
fraudolenta documentale per aver tenuto i libri e le altre scritture contabili della
società in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del
movimento degli affari, allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori e di
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
procurarsi ingiusto profitto. Il tutto, cagionando danno di rilevante gravità e con
plurime condotte di bancarotta.
Maria Casamento era stata ritenuta responsabile del reato di cui al capo G)
della rubrica per aver concorso con i Mollica nel reato di cui al capo A), n.1, lett.
a), cagionando danno patrimoniale di rilevante gravità, ed era stata perciò
condannata alla pena di anni 3 di reclusione con pene accessorie di legge,
confermata in appello.
Gli imputati erano stati altresì condannati, ciascuno in relazione alle
accertate responsabilità al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile
costituita, ossia la curatela del fallimento SIAF s.r.I., da liquidarsi in separata
sede civile, nonché alla refusione delle spese del grado.
3. Hanno proposto ricorso, depositato in data 9/1/2017, gli avv. Vincenzo
Siniscalchi e Carmelo Carrara, difensori di fiducia dell'imputato Antonino Mollica,
svolgendo sei motivi.
3.1. Con il primo motivo, proposto
ex
art.606, comma 1, lett. b),
cod.proc.pen., il ricorrente lamenta violazione della legge penale in relazione
all'art. 216 legge fall. e agli artt. 110 e 40 cod.pen.
La sentenza impugnata, che pur aveva correttamente riformato la sentenza
di primo grado, escludendo la responsabilità di Domenico Mollica, non aveva
affrontato il problema dell'applicabilità delle norme sul concorso di persone nel
reato all'ipotesi dell'amministratore di fatto di una società gestita da
amministratori formali, il che assumeva rilievo per Antonino Mollica per i periodi
diversi da quello intercorrente tra il 3/6/1992 e il 9/8/1995, in cui aveva
esercitato le funzioni di amministratore della società.
3.2. Con il secondo motivo, proposto
ex
art.606, comma 1, lett. b) ed e),
cod.proc.pen., il ricorrente lamenta violazione della legge penale in relazione
all'art. 216 legge fall e all'art.110 cod.pen., nonché mancanza, contraddittorietà
e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta responsabilità di
Antonino Mollica per il reato di cui al capo A).
La Corte territoriale si era appiattita sulla decisione di primo grado, senza
considerare due importanti acquisizioni probatorie del giudizio di secondo grado,
ossia l'allegazione della sentenza civile del 3/3/2014 del Tribunale di Patti nella
causa Fallimento SIAF s.r.1./SO.GE.PA
. s.r.I., con relativa consulenza tecnica
d'ufficio, e della sentenza della Sezione Lavoro della Corte di appello di Catania
nella causa Fallimento SIAF s.r.I./INPS, che avrebbero dovuto comportare un
ridimensionamento delle accuse verso Antonino Mollica.
Inoltre, quanto alla vendita del complesso immobiliare alla SO.GE.PA
., il
Tribunale aveva attribuito rilievo secondario alle questioni inerenti la valutazione
3
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