Sentenza Nº 53707 della Corte Suprema di Cassazione, 29-11-2018

Presiding JudgeVESSICHELLI MARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:53707PEN
Date29 Novembre 2018
Judgement Number53707
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOCILLA NICOLA nato a CAMMARATA il 25/01/1944
DINO ANTONIO nato a CASTELLANA SICULA 11 17/11/1957
RIGGIO MARCELLO nato a PALERMO il 21/06/1954
avverso la sentenza del 09/02/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE;
udito il Pubblico Ministero, in
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rsona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI
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Penale Sent. Sez. 5 Num. 53707 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: AMATORE ROBERTO
Data Udienza: 21/09/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo - in parziale riforma della sentenza
di condanna emessa dal Tribunale dì Palermo in data 16 luglio 2014 (ed appellata dal
Procuratore della Repubblica e dalle parti civili Unirock s.r.l. e Consorzio Triveneto Rocciatori e
dagli stessi imputati Nocilla, Dino e Riggio) - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti
dei predetti imputati perché il reato loro ascritto al capo E (delitto di cui all'art. 353 cod. pen.)
era estinto per intervenuta prescrizione e ha rideterminato pertanto la pena per il residuale
reato di cui all'art. 479 e 476, secondo comma, cod. pen. (capo D della rubrica), confermando,
tuttavia, nel resto le statuizioni di condanna contenute nella predetta sentenza.
Avverso la predetta sentenza ricorrono gli imputati sopra indicati, per mezzo dei loro rispettivi
difensori, affidando la loro impugnativa ai seguenti motivi di doglianza.
1.1 Denunzia il ricorrente NICOLA NOCILLA, con il patrocinio dell'Avv. Francesco Pizzuto e con
il primo motivo, violazione di legge sostanziale in riferimento all'art. 353 cod. pen..
Ricorda, in primo luogo, la difesa dell'imputato che il delitto di cui all'art. 353 cod. pen. si
struttura come reato a dolo generico e che, peraltro, dal compendio probatorio acquisito in
sede dibattimentale (intercettazioni e testimonianze) era emerso chiaramente che lo scopo
dell'inserimento in sede progettuale delle barriere Geobrugg era quello di assicurare uno
standard minimo di qualità, e ciò nell'interesse della pubblica incolumità.
Ciò era anche confermato dal fatto che il Nocilla non conosceva dell'esistenza di brevetti sulle
caratteristiche tecniche delle barriere e che, pertanto, non vi era alcuna volontà di turbare
l'asta.
Lo stesso imputato, in sede di esame dibattimentale, aveva chiarito che l'unico elemento di cui
era a conoscenza come brevettato era la fune di ancoraggio giacché sia il freno che la rete
erano stati dichiarati dalla stessa ditta produttrice come non brevettati.
Si evidenzia ancora che la volontà di turbare l'asta - come ipotizzato nella sentenza impugnata
- avrebbe potuto essere spiegata solo in un quadro di interessi corruttivi coinvolgenti anche
l'odierno ricorrente, situazione quest'ultima che era stata invece esclusa dalla Corte
palermitana.
Ulteriore conferma di quanto sopra affermato era da rintracciarsi nella lettera del 13 novembre
2006 indirizzata dal Nocilla all'Ing. Martinico, lettera nella quale si evinceva con sicurezza lo
scopo esclusivo di assicurare adeguati standard di sicurezza all'opera da realizzarsi tramite le
sopra indicate barriere e la possibilità di utilizzare barriere diverse da quelle prodotte dalla
ditta Geobrugg purché aventi eguali caratteristiche di sicurezza.
Ma anche la ulteriore lettera del 6 marzo 2007 con la quale il Nocilla rispondeva in ordine ai
tempi di produzione indicati dall'ATI, se rettamente intesa, confermava la tesi assolutoria qui
perorata, atteso che l'imputato si era limitato ad evidenziare l'irragionevolezza della tempistica
indicata dall'ATI rispetto alla più razionale prospettazione progettuale fornita dal Nocilla stesso,
e ciò sulla base - ribadisce ancora la difesa - di calcoli scientifici ancorati alle caratteristiche
specifiche dell'area di installazione, prescindendo dalla tipologia di barriere prescelte.
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Osserva inoltre la difesa che anche l'intercettazione della conversazione intercorsa tra il Nocilla
ed il Sorge evidenziava, nel suo contenuto, le reali ragioni del riferimento alle barriere
Geobrugg per la redazione dei progetti, ragioni che erano del tutto svincolate da tornaconti
personali ovvero accordi corruttivi.
Ribadisce pertanto ancora una volta la difesa del ricorrente che l'unica ragione della indicazione
progettuale in esame era da ricollegare all'esigenza di assicurare standard minimi di sicurezza
per la collettività, e non già quella di turbare l'andamento della gara pubblica volta
all'assegnazione dell'appalto.
2. Propone ricorso anche l'imputato DINO ANTONIO con il patrocinio dell'Avv. Galfano,
allegando quattro motivi di doglianza.
2.1 Con il primo si declina vizio di violazione di legge ed argomentativo in ordine al delitto di
cui all'art. 479 cod. pen., contestato al capo d, in riferimento al falso per omissione commesso
dal pubblico ufficiale.
Si evidenzia che, negli atti di appello, gli imputati Dino e Riggio avevano sostenuto la
inconfigurabilità nel caso di specie del falso per omissione giacché l'estromissione della Ati
dalla gara era stata giustificata (ed anche motivata) attraverso il riferimento alla non
congruità del ribasso proposto in relazione ai tempi di produzione, e non già all'altra ragione
della mancata adozione della barriere Geobrugg che - secondo l'ipotesi accusatoria - sarebbe
stata l'unico motivo fondante l'esclusione, sebbene non formalizzato in alcun modo nel
provvedimento stesso.
La diversa ricostruzione accolta dalla Corte distrettuale non avrebbe invece tenuto conto in
alcun modo dell'oggetto e della funzione probatoria dell'atto attraverso il quale si sarebbe
consumato il falso per omissione, trattandosi in verità di riunione di un "gruppo di lavoro",
appositamente nominato con ordine di servizio al solo fine di supportare il R.u.p. (responsabile
unico del procedimento) per l'esame della documentazione prodotta a giustificazione delle
offerte sospettate di anomalia, perché superiori alla soglia di massimo ribasso. Si evidenzia
ancora che il provvedimento in esame conteneva compiuta descrizione delle ragioni per cui il
ribasso era stato ritenuto incongruo sotto il profilo economico, ragioni alle quali sono, pertanto,
estranei altri motivi che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero dovuto essere esplicitati
nella motivazione del provvedimento di esclusione dalla gara.
Osserva ancora la difesa che la motivazione posta a sostegno del giudizio di colpevolezza
dell'imputato non considerava l'oggetto dello specifico incarico ricevuto dal ricorrente e dagli
membri del gruppo di lavoro con l'ordine di servizio n. 1 del 9.1.2007 nonché l'oggetto tipico
previsto dalla normativa sugli appalti per il giudizio di verifica delle offerte anomale rispetto
all'entità delle prestazioni da eseguirsi.
Sul punto deve essere sottolineato - precisa ancora la difesa - che in realtà il gruppo di lavoro
sopra indicato era stato costituito al solo scopo di scrutinare la documentazione prodotta dalle
imprese partecipanti a giustificazione delle offerte risultate al di sotto della soglia di anomalia,
come previsto dagli artt. 86 e 89 del d.lgs. 163/2006
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Ne consegue - prosegue ancora la difesa - che gli elementi, su cui poteva essere fondata la
decisione di esclusione per anomalia dell'offerta di uno dei partecipanti alla gara e di cui poteva
pertanto conoscere il gruppo di lavoro in esame (come poi riscontrato nel verbale di riunione
del 20.04.2007), erano solo quelli che incidevano sulla congruità economica della offerta
stessa.
Di talchè ogni diversa ragione di esclusione - quale quella relativa al rifiuto della ATI di
impegnarsi qualora fosse risultata aggiudicataria dei lavori a fornire una barriera paramassi
che fosse esattamente conforme a quella prevista in progetto - non competeva, dunque, al
gruppo di lavoro cui faceva parte anche l'odierno imputato ; gruppo che - per quanto detto -
era stato istituto con il predetto ordine di servizio al solo fine di dare supporto al R.u.p. nella
verifica della documentazione prodotta per la giustificazione delle offerte anomale.
Ne consegue ancora che il rifiuto dell'ATI di fornire un prodotto perfettamente conforme a
quello previsto dal progetto non poteva certo far parte dei motivi di eskromissione contenuti
nel predetto verbale la cui funzione era solo quella di verificare l'anomalia economica delle
offerte.
La menzionata questione della tipologia di barriere non poteva pertanto far parte del giudizio
demandato al gruppo di lavoro a supporto del RUP e dunque non poteva neanche formare
oggetto di integrazione del reato di falso ideologico per omissione. Invero, per la integrazione
del suddetto delitto è necessario che siano stati pretermessi dati essenziali in relazione alla
finalità probatoria dell'atto e allo specifico contenuto per cui esso è formato, dati la cui
assenza, per tale ragione, equivalga a loro implicita negazione, non potendo riguardare - come
invece avvenuto nel caso di specie - aspetti estranei all'oggetto tipico dell'atto e allo specifico
contenuto per cui esso è formato.
Pertanto - osserva la difesa - il dovere di completezza dell'atto non poteva avere ad oggetto
motivi di esclusione del tutto estranei al giudizio di anomalia per incongruità economica del
ribasso offerto.
Peraltro va anche aggiunto - puntualizza sempre la difesa - che la condotta di falsità omissiva
testualmente descritta nel capo di imputazione al punto D era comunque ben diversa da quella
che il Collegio giudicante aveva ritenuto in motivazione integrare il contestato reato sub art.
479 cod. pen.. Si contestava, nel capo di imputazione, l'omessa considerazione delle condizioni
eccezionalmente favorevoli di cui disponeva l'ATI nella fornitura delle barriere paramassi dalla
stessa prodotte, mentre nella motivazione si menzionava - come detto - l'omessa
considerazione del rifiuto dell' ATI di servirsi delle barriere Geobrugg.
Pur non contestandosi da parte della difesa una vera e propria mutazione del fatto, comunque
si utilizza tale argomento per evidenziare quanto già sopra affermato, e cioè che le falsità
ideologiche integranti il contestato reato potevano essere solo quelle attinenti il giudizio di
anomalia del ribasso, quelle idonee ad incidere, cioè, sotto il profilo economico sulla congruità
dell'offerta e che, in quanto tali, erano pertinenti all'oggetto, al contenuto ed alla funzione
probatoria dell'atto.
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Ciò che avrebbe potuto avere rilievo ai fini dell'integrazione del contestato reato di falso
omissivo era il mancato riferimento alle asserite condizioni eccezionalmente vantaggiose di cui
l'ATI avrebbe beneficiato fornendo barriere paramassi dalla stessa prodotte, anziché acquistate
presso terzi.
Osserva tuttavia al difesa che su tale aspetto - oggetto peraltro di specifica contestazione e
pertinente, questo sì, ai riflessi economici dell'offerta - la sentenza impugnata taceva giacché i
giudice del merito avevano diversamente ritenuto - come, più volte, ripetuto - che il falso
risiedesse nella diversa omissione della circostanza del rifiuto dei rappresentanti dell' ATI a
fornire barriere paramassi perfettamente conformi alle previsioni progettuali.
2.2 Con un secondo motivo si articola vizio di motivazione in relazione alle risultanze
probatorie dibattimentali e alle censure mosse nei relativi motivi di gravame.
La difesa del ricorrente evidenzia che, già nei motivi di appello, era stato sottolineato come ai
colloqui con i rappresentanti dell'ATI - nel corso delle quali sarebbero state esercitate
pressioni, per fare assumere l'impegno di fornire le barriere paramassi con le caratteristiche
indicate nel progetto - non aveva partecipato l'Ing. Dino e che l'unica occasione, nel corso della
quale quest'ultimo aveva preso posizione su tale argomento, era stato in occasione della
riunione del 29.3.2007, oggetto di intercettazione e dalle cui trascrizioni emergeva
chiaramente che l'odierno ricorrente si era nettamente discostato dal RUP, precisando che era
un diritto dell' ATI fornire una barriera paramassi equivalente a quella progettuale, anche se
composta da elementi costitutivi diversi da quelli coperti da brevetto.
Si era anche osservato, nei motivi di gravame, che la prova documentale e testimoniale
acquisita in atti aveva evidenziato che oggetto di discussione con i rappresentanti dell' ATI era
stata la richiesta di giustificazioni sull'anomalia della offerta economica, e non già la tipologia
tecnica di fornitura delle barriere paramassi.
Sui punti qui da ultimo in esame si registrava dunque una vera e propria omessa motivazione.
Ciò, peraltro, sarebbe stato decisivo per scrutinare la sussistenza dell'elemento soggettivo del
falso omissivo in capo all'odierno ricorrente, elemento quest'ultimo erroneamente valutato dai
giudici del merito come conseguenza dell'asserita partecipazione del Dino a quelle riunioni nelle
quali si discusse della necessità di adozione delle ripetute barriere paramassi.
2.3 Con un terzo motivo si articola vizio di violazione di legge e vizio argomentativo in
relazione alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 476, 2 comma, cod. pen..
Osserva la difesa che, già nei motivi di gravame, si era sottolineato che il sub procedimento
per la verifica dell'anomalia dell'offerta non era vincolato a particolari formalità e che la
verbalizzazione delle riunioni della predetta sottocommissione non era prevista da alcuna
norma di legge né la stessa era preordinata a fornire prova certificativa di dichiarazioni ovvero
attività, possedendo solo la funzione di semplice promemoria dell'attività svolta in vista della
decisione finale del RUP.
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Peraltro - osserva ancora la difesa del ricorrente - l'efficacia fidefacente dell'atto oggetto di
falsificazione può essere riconosciuta soltanto agli atti tipici espressamente disciplinati dalla
legge come idonei a conferire certezza legale a quanto in essi documentato.
La motivazione resa sul punto dalla Corte patermita sarebbe stata apodittica, in quanto non
spiegava in alcun modo i motivi per cui il verbale redatto dalla predetta sottocommissione
sarebbe assistito da fede privilegiata.
2.4 Con un quarto motivo si censura la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione
all'art. 353 cod. pen.. e per vizio di motivazione sul medesimo punto.
Si osserva che se la questione relativa al rifiuto da parte dell' ATI di impegnarsi a fornire una
barriera paramassi che ricalcasse anche nei suoi singoli elementi costitutivi quella prevista dal
progetto era del tutto estranea all'oggetto del giudizio di anomalia dell'offerta che la
commissione aveva eseguito, ne conseguiva allora che non solo il risultato della gara non
aveva subito alterazioni, ma che il suddetto rifiuto era comunque inidoneo ad influenzarne
l'esito.
Ma anche sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 353 cod. pen. -
aggiunge la difesa - la Corte distrettuale non aveva tenuto in considerazione il diverso
atteggiamento assunto dal Dino in ordine alla necessità delle barriere paramassi.
3. Impugna la sentenza indicata in epigrafe anche l'imputato Riggio Marcello, con il patrocinio
dell'Avv. Cordaro.
3.1 Si declina, con un primo motivo, vizio di violazione di legge in riferimento agli artt. 479 e
476 cod. pen. e vizio di motivazione sul medesimo punto.
Si evidenzia che la ragione indicata dalla Corte distrettuale come quella effettivamente
fondante la esclusione della ATI dalla gara, e cioè il rifiuto di utilizzare le più volte citate
barriere, era invece del tutto ininfluente per la integrazione del falso omissivo.
La vera ragione di tale estromissione andava rintracciata nella anomalia dell'offerta della ATI
che già di per sé aveva determinato, come effetto, la esclusine dalla gara.
Si osserva ancora che il verbale del 20.4.2007 era atto predisposto da un gruppo interno privo
del carattere dell'ufficialità e dunque non poteva essere l'oggetto del contestato reato di falso.
Si allega un ulteriore vizio di motivazione incentrato sull'erronea considerazione da parte della
Corte siciliana di due elementi fattuali ritenuti decisivi per la ricostruzione dei fatti, e cioè, il
primo, la presenza del ricorrente al momento della redazione dei verbale del 20.4.2007 e, la
seconda, la conversazione intercorsa tra il Riggio e il Rup il giorno 13.4.2007.
Sul punto occorreva invece valutare il fatto che, quanto al verbale del 20 aprile, il Riggio si era
limitato ad una mera presenza passiva durante la dettatura del provvedimento da parte del
Rup e che, in relazione alla predetta conversazione telefonica, il Riggio ed il RUP si limitarono
ad esternare dichiarazioni lecite in ordine alle regole previste nel bando di gara.
3.2 Con un secondo motivo si articola vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento
delle circostanze.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
4.
I ricorsi sono fondati quanto alle posizioni di Dino Antonio e Riggio Marcello per il capo D
(delitto di cui agli artt. 479 e 476, secondo comma) e per tutti gli imputati quanto al capo E
(delitto di cui all'art. 353 cod. pen., già peraltro dichiarato prescritto), ai soli effetti civili, e ciò
per le ragioni qui di seguito precisate.
5.
Vanno esaminati per primi i ricorsi di Dino e Riggio, presentando gli stessi profili di contatto
quanto al contenuto delle doglianze.
5.1 Già il primo motivo di doglianza sollevato dalla difesa del Dino è fondato.
5.1.1 Sul punto è utile ricordare, quanto alla fattispecie contestata di falso ideologico per
omissione, che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che integra il
reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, formando
un'attestazione, tace dati la cui omissione, non ultronea nell'economia dell'atto, produca il
risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche se parzialmente, al
vero ( Sez. 6, Sentenza n.
21969
del 14/12/2012 Ud. (dep. 22/05/2013 ) Rv. 256544).
E' stato altresì precisato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte che - in tema di falso
documentale - il falso ideologico per omissione è integrato allorché l'attestazione incompleta -
perché priva dell'informazione su un determinato fatto - attribuisca all'atto il significato di
un'attestazione non conforme ai fatti; tuttavia la condotta illecita è configurabile soltanto se
sussiste un relativo obbligo giuridico di rappresentazione di determinati fatti, sicchè, in caso di
omessa rappresentazione, l'atto pubblico assuma il significato di attestazione della loro
inesistenza (cd. attestazione implicita) cfr.
Sez. 5, Sentenza n.
22200
del 19/01/2017 Ud. (dep. 08/05/2017 ) Rv. 270215 ; in tal senso,
anche Sez. 1, n. 46966 del 17/11/2004, Narducci, Rv. 231183, secondo cui,
verbatim, "La
falsità ideologica di un atto può derivare anche dall'omissione o dalla incompletezza dei dati in
esso illustrati, quando il contesto espositivo sia tale che la parzialità dell'informazione si risolve
nella mendace negazione dell'esistenza di un fatto").
5.1.2 Ciò posto, va evidenziato come la sottocommissione costituita dall'ordine di servizio
sopra richiamato in premessa (anche denominata più semplicemente "gruppo di lavoro" e della
quale facevano parte gli imputati Dino e Riggio) era stata costituita al solo scopo di scrutinare
la documentazione prodotta dalle imprese partecipanti, a giustificazione delle offerte risultate
al di sotto della soglia di anomalia, come previsto dagli artt. 86 e 89 del d.lgs. 163/2006
Ne consegue che gli elementi su cui poteva essere fondata la decisione di esclusione per
anomalia dell'offerta di uno dei partecipanti alla gara e di cui poteva pertanto conoscere il
"gruppo di lavoro" erano solo sono solo quelli incidenti sulla congruità economica della offerta
stessa. Ne consegue ancora, come ulteriore corollario, che ogni diversa ragione di esclusione
(quale quella relativa al rifiuto della ATI di impegnarsi, qualora fosse risultata aggiudicataria
dei lavori, a fornire una barriera paramassi che fosse esattamente conforme agli indici
progettuali), non competeva dunque alla predetta sottocommissione, la quale era stata
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istituita al solo fine di dare supporto al R.U.P. nella verifica della documentazione prodotta per
la giustificazione delle offerte economicamente basse.
Pertanto, il rifiuto dell'ATI di fornire un prodotto perfettamente conforme a quello previsto dal
progetto non poteva certo comporre i motivi di estromissione contenuti nel predetto verbale, la
cui funzione era solo quella - dopo le verifiche istruttorie - di verificare l'anomalia economica
delle offerte e di escludere quelle non giustificabili da ragioni apprezzabili.
Del resto, va ancora una volta precisato che, per la integrazione del falso ideologico per
omissione, è necessario che siano stati pretermessi dati essenziali in relazione alla finalità
probatoria dell'atto e allo specifico contenuto per cui esso è formato, contenuto, dunque, la cui
assenza, per tale ragione, equivalga a loro implicita negazione, non potendo, invece,
riguardare aspetti estranei all'oggetto tipico dell'atto e allo specifico contenuto per cui esso è
formato.
5.1.3 Se quanto appena detto risulta affermazione indiscutibile, in quanto conforme ai principi
di diritto qui riaffermati in tema di falso ideologico per omissione, allora risulta evidente la
carenza motivazione in cui è incorsa la sentenza impugnata allorquando ha evidenziato il
predetto falso in relazione ad un elemento, e cioè l'affermato rifiuto dell'ATI di fornire le
barriere paramassi Geobrugg, che non costituiva elemento tipico e costitutivo della funzione
certificativa dell'atto di cui si assume la falsità.
Se a ciò si aggiunge che condotta di falsità omissiva testualmente e originariamente descritta
nel capo di imputazione al punto D era comunque stata articolata in modo parzialmente
diverso dalla ricostruzione operata nella impugnata motivazione, e cioè come omessa
considerazione delle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui disponeva l'ATI nella fornitura
delle barriere paramassi dalla stessa prodotte, allora risulta ancora più evidente come il
vulnus
argonnentativo assuma connotati tali da non consentire la tenuta logica complessiva della
motivazione resa dal giudice di appello.
5.2 L'accoglimento del primo motivo assorbe pertanto l'esame anche delle ulteriori doglianze
articolate nel secondo e terzo motivo di impugnativa.
5.3 Ma il lamentato vizio argomentativo riguardante la sopra descritta fattispecie di falso
omissivo non può non riverberarsi, e ciò con particolare riferimento alle posizioni del Dino e del
Riggio, anche sulla tenuta logica delle argomentazioni utilizzate per giustificare il diverso reato
di cui all'art. 353 cod. pen. (già prescritto, peraltro), atteso che, nella ricostruzione della
vicenda ipotizzata dall'accusa, la condotta concorsuale ascritta ai predetti imputati si
sostanziava proprio nella produzione di quella falsa attestazione contenuta nel verbale del
20.4.2007 che costituisce, per quanto sopra riferito, l'oggetto della contestazione di cui all'agli
artt. 479 e 476, secondo comma, cod. pen..
6. Le medesime considerazioni sopra svolte si impongono anche in riferimento all'accoglimento
del ricorso del Riggio che, peraltro, articola doglianze in parte sovrapponibili a quelle dedotte
nel ricorso del Dino.
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7.
Se così è, allora anche il ricorso del Nocilla, articolato come vizio argomentativo in relazione
al reato di turbativa degli incanti, deve trovare accoglimento, stante la evidente
interconnessione del sopra rilevato vizio argomentativo con la condotta istigatrice addebitata al
Nocilla nella realizzazione del falso ideologico per omissione.
8.
Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Dino Antonio
e Riggio Marcello relativamente al reato sub D) e nei confronti di tutti i ricorrenti, altresì, ai soli
effetti civili relativamente al reato sub E), con rinvio per nuovo esame al giudice competente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Dino Antonio e Riggio Marcello relativamente al
reato sub D) e nei confronti di tutti i ricorrenti, altresì, ai soli effetti civili relativamente al reato
sub E), con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 21.9.2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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