Sentenza Nº 53477 della Corte Suprema di Cassazione, 24-11-2017

Presiding JudgeDIOTALLEVI GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2017:53477PEN
Judgement Number53477
Date24 Novembre 2017
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BENEDETTO MASSIMO N. IL 06/02/1970
BENEDETTO WALTER N. IL 17/03/1975
CAGLIOTI GIUSEPPE VINCENZO N. IL 27/08/1968
CAVALLARO BRUNO N. IL 20/01/1959
CAVALLARO FERDINANDO N. IL 02/11/1965
D'AMICO ANTONINO N. IL 12/06/1945
D'AMICO GIUSEPPE N. IL 19/02/1983
DOMINELLO MICHELE N. IL 22/10/1979
DOMINELLO SALVATORE N. IL 10/11/1981
MARINO ANTONINO N. IL 18/09/1972
MARINO NICOLA N. IL 18/09/1972
MARINO PIETRO N. IL 05/05/1945
avverso la sentenza n. 3812/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del
22/02/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/06/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI
Udito il Procuratore Gqnerale in persona del
Dott.érilfSEeP/A49
che ha concluso per „(e'
.
Penale Sent. Sez. 2 Num. 53477 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: IMPERIALI LUCIANO
Data Udienza: 15/06/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Uditi i difensori:
avv. Flavio Campagna ed avv. Tommaso Servetto per Giuseppe Vincenzo Caglioti,
che ha insistito nei motivi di ricorso,
avv. Domenico Putrino ed avv. Giuseppe Del Sorbo per Michele Dominello e
Salvatore Dominello, che hanno insistito nei motivi di ricorso,
avv. Basilio Foti per Massimo Benedetto e Walter Benedetto, che ha chiesto
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
avv. Carlo Maria Romeo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata.
avv. Vittorio Del Monte per Antonino D'Amico ed avv. Emilia Lodato per Antonino
D'Amico e Giuseppe D'Amico, che si sono riportati ai motivi del ricorso,
avv. Cosimo Palumbo per Pietro Marino e Nicola Marino, che ha chiesto
l'accoglimento dei ricorsi,
avv. Domenico Ioppolo ed avv. Giuseppe Antonio Gianzi, per Bruno Cavallaro e
Ferdinando Cavallaro, che si sonon riportati ai motivi di ricorso ed alle memorie
depositate.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha solo parzialmente
riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 26/11/2014 ed avente ad oggetto
l'insediamento nel territorio della provincia di Torino dell'associazione di stampo mafioso
'ndrangheta, nella specie con le cd. locali di Chivasso e di Livorno Ferraris, sentenza che aveva
affermato la penale responsabilità di tutti gli odierni ricorrenti in ordine al delitto di cui all'art.
416-bis cod. pen., e di Pietro Marino altresì in ordine ad alcuni delitti in materia di armi.
La Corte territoriale, come già la sentenza di primo grado, ha evidenziato che il
procedimento di cui si tratta, denominato "Colpo di Coda", si fonda sull'apporto conoscitivo
offerto in primo luogo dall'acquisizione delle prove raccolte e formate in altro procedimento,
cd. "Minotauro", dall'esame degli operanti che avevano compiuto le diverse indagini poi
confluite nello stesso, dalle dichiarazioni rese in dibattimento dai collaboratori di giustizia
Antonino Cuzzola e Ciccio Nicodemo e da quelle, acquisite, di Rocco Varacalli nel processo
Minotauro, dagli esiti dei servizi di OCP, dalle dichiarazioni di numerosi testimoni, dall'esame
degli imputati e dagli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali svolte sia nel
procedimento Colpo di Coda, di cui si tratta, che nelle indagini confluite nei processi cd.
"Minotauro", "Crimine" ed "Infinito".
Nel ricostruire il fenomeno criminoso dell'insediamento nel territorio della provincia di
Torino dell'associazione di stampo mafioso 'ndrangheta, organizzata in "locali", ossia in
strutture attive in determinate aree dell'hinterland torinese, dotate di autonomia operativa ed
aventi come referenti la medesima organizzazione localizzata in Calabria, la sentenza
impugnata ha indicato la locale di Chivasso, al pari delle altre insediate in Piemonte, come
filiazione della 'ndrangheta calabrese e come sua componente distaccata che può avvalersi -
grazie alla relazione di collegamento con la "Casa madre" - della forza di intimidazione che
quest'ultima ha acquisito nel tempo tramite una risalente e sistematica pratica di violenza e
minaccia che ha determinato un diffuso timore anche fuori dal territorio calabrese.
La sentenza della Corte territoriale riconosce, pertanto, una struttura unitaria
dell'associazione, ancorché capace di "figliare" nuove articolazioni in realtà territoriali lontane
dalla Calabria, fondando tale valutazione su una pluralità di dati fattuali comprovanti il
collegamento tra le locali dell'hinterland torinese tra loro e tra l'associazione e la "casa madre"
calabrese: si tratta di riti di conferimento di dote; dell'interessamento alla riapertura del locale
di Rivoli dopo la dismissione da parte di Salvatore De Masi, delle attività prodromiche alla
riapertura di una nuova locale, del ruolo di referente di Giuseppe Catalano, di una serie di
conversazioni intercettate denotanti la necessità di ottenere l'avallo del Crimine di Polsi per
poter aprire una nuova locale oppure per nominare cariche apicali di una locale o istituire nuovi
organi.
Secondo le sentenze dei giudici di merito però, il raccordo che si è così ricostruito non si
sarebbe tradotto in un totale assoggettamento delle cosche piemontesi a quelle della regione
d'origine in modo tale da essere le prime divenute espressione e strumento meramente
1
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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