Sentenza Nº 53455 della Corte Suprema di Cassazione, 29-11-2018

Presiding JudgePICCIALLI PATRIZIA
ECLIECLI:IT:CASS:2018:53455PEN
Judgement Number53455
Date29 Novembre 2018
CourtQuarta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
dalla parte civile GALDINO DE LIMA ROZANGELA nato a CANGUARETAMA (BRASILE) il
09/03/1979;
dalla parte civile MAGHERINI BRANDO PABLO nato a FIRENZE il 17/01/2012;
dalla parte civile MAGHERINI GUIDO nato a FIRENZE il 02/07/1951;
dalla parte civile GRISONI CLEMENTINA nato a ISOLA VICENTINA il 19/02/1948;
dalla parte civile MAGHERINI ANDREA nato a VARESE il 17/08/1972;
nel procedimento a carico di:
CASTELLANO STEFANO nato a LA SPEZIA il 13/10/1961;
CORNI VINCENZO nato a NETTUNO il 06/04/1978;
DELLA PORTA AGOSTINO nato a NOCERA INFERIORE il 30/01/1978;
nel procedimento a carico di questi ultimi,
a loro volta ricorrenti
e di
ASCENZI DAVIDE nato a ALATRI il 20/11/1978
avverso la sentenza del 19/10/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
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Penale Sent. Sez. 4 Num. 53455 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO
Data Udienza: 15/11/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa
FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi, sia quelli
delle parti civili che quelli degli imputati.
Uditi i Difensori:
avvocato FABIO ANSELMO del foro di FERRARA
in proprio, in difesa delle parti civili ricorrenti GALDINO DE LIMA ROZANGELA,
MAGHERINI BRANDO PABLO, MAGHERINI GUIDO, GRISONI CLEMENTINA e
MAGHERINI ANDREA che ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso e per il
rigetto dei ricorsi degli imputati nonché per la condanna di questi ultimi alle spese di
giudizio del presente grado, da liquidarsi in via equitativa come da conclusioni scritte
che deposita.
in sostituzione dell'avvocato ALESSANDRA PISA, in difesa delle parti civili DE
FRANCESCHI OTTAVIA e GRISONI IVANO che si è riportato alle conclusioni scritte che
ha depositato unitamente alla nomina ex art. 102 c.p.p.
in proprio in difesa della parte civile A.C.A.D. che si è riportato alle conclusioni scritte
che ha depositato e nelle, quali chiede la condanna degli imputati alle spese di giudizio
dei presente grado da liquidarsi in via equitativa.
avvocato MATTIA ALFANO del Foro di Firenze per le parti civili LOMBARDI LJUBA,
ORLANDI MARISA, MAGHERINI SIMONA e MAGHERINT STEFANO che ha insistito per il
rigetto dei ricorsi degli imputati e per l'accoglimento del ricorso delle parti civili difese
dall'avvocato FABIO ANSELMO e per la liquidazione delle spese di giudizio del presente
grado in via equitativa come da conclusioni scritte che ha depositato.
avvocato FRANCESCO MARESCA del foro di FIRENZE in difesa di CORNI VINCENZO e
DELLA PORTA AGOSTINO che ha insistito per l'accoglimento del ricorso illustrandone i
motivi.
avvocato EUGENIO PINI del Foro di ROMA in difesa di CASTELLANO STEFANO che ha
illustrato i motivi del proprio ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza emessa il
13/7/2016,
il
Tribunale di Firenze,
in compo-
sizione monocratica, all'esito di giudizio ordinario ha condannato il maresciallo
dei carabinieri Stefano Castellano e l'appuntato Agostino Della Porta alla pena di
sette mesi di reclusione ciascuno, e l'appuntato Vincenzo Corni alla pena di otto
mesi di reclusione, per il reato di omicidio colposo, commesso in cooperazione
colposa tra loro, di Riccardo Magherini, deceduto a Firenze il
3.3.2014.
Come si legge nel capo di imputazione la morte del Magherini avveniva per
arresto cardiorespiratorio per intossicazione acuta da cocaina, associata ad un
meccanismo asfittico, dopo che i carabinieri erano intervenuti alle ore 1.20 circa
in via San Frediano, inviati dalla centrale operativa dopo alcune telefonate in cui
veniva segnalata una persona in stato di agitazione psicofisica, poi identificata
nel Magherini, il quale aveva posto in essere comportamenti violenti, culminati
nella sottrazione violenta di un telefono cellulare in danno di Di Velo Massimo.
Come si legge nella parte dispositiva della sentenza di primo grado, la colpa
è stata ravvisata nell'avere i tre militari condannati tenuto il Magherini prono a
terra, dopo averlo immobilizzato e ammanettato,
dalle ore 1,30 fino alle ore
1.45,
in una situazione idonea a ridurre la sua dinamica respiratoria, dopo che
erano trascorsi un paio di minuti da quando era divenuto silente (testualmente,
come si legge nel dispositivo della sentenza di primo grado, il Corni, il Castellano
e il Della Porta sono stati condannati, così modificata in fatto l'imputazione for-
mulata dal PM in relazione al capo a, in quanto ritenuti
"responsabili del reato di
cui agli artt. 113, 589 c.p. per avere, in cooperazione colposa fra loro, concorso
a determinare la morte di Magherini Riccardo avvenuta il 3/3/2014 per arresto
cardiorespiratorio per intossicazione acuta da cocaina associata ad un meccani-
smo asfittico. In particolare, intervenuti alle ore 01.20 circa in via San Frediano
inviati dalla centrale operativa dopo alcune telefonate in cui veniva segnalata
una persona in stato di agitazione psicofisica, poi identificata nel Magherini, il
quale aveva posto in essere comportamenti culminati nella sottrazione violenta
di un telefono cellulare in danno di Di Velo Massimo, per colpa consistita, dopo
averlo non senza difficoltà, immobilizzato e ammanettato, nell'averlo tenuto pro-
no a terra - quale azione prodromica all'arresto in flagranza poi non formalizzato
per sopraggiunta morte del Magherini stesso -
dalle 01.30
(trascorsi un paio di
minuti da quando il Magherini era diventato silente)
fino alle 01.45,
in situazio-
ne idonea a ridurre la dinamica respiratoria").
Il Tribunale di Firenze ha condannato i tre carabinieri odierni ricorrenti al ri-
sarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede, e
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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