Sentenza Nº 53436 della Corte Suprema di Cassazione, 16-12-2016

Presiding JudgeROTUNDO VINCENZO
ECLIECLI:IT:CASS:2016:53436PEN
Date16 Dicembre 2016
Judgement Number53436
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
VECCHIO Angelo, nato a Licata il 03/09/1958
avverso la sentenza del 05/10/2015 della Corte d'appello di Venezia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia
Cardia, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per prescrizione con riferimento al capo 1) e la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso nel resto con rinvio per la rideterminazione del
trattamento sanzionatorio;
udito l'avvocato Enrico Mario Ambrosetti, difensore di fiducia dell'imputato, che
ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 5 ottobre 2015, la Corte di appello di Venezia, in
parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza, ha
Penale Sent. Sez. 6 Num. 53436 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CORBO ANTONIO
Data Udienza: 06/10/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Angelo Vecchio, all'epoca
dei fatti maresciallo della Guardia di Finanza, per due episodi di induzione
indebita ex art. 319-quater cod. pen. e la condanna dell'imputato alle restituzioni
ed al risarcimento del danno in favore della parte civile Igino Oliviero, persona
offesa di una delle due vicende, riducendo, invece, la pena inflitta ad anni tre e
mesi sei di reclusione, con diniego delle attenuanti generiche.
In particolare, il primo episodio, per come ricostruito dalla Corte d'appello,
ha ad oggetto la condotta consistita nell'aver abusato della qualità di ispettore
della Guardia di Finanza nel corso di un'attività di verifica nei confronti della
società BIOPLAST s.r.l. prospettando all'ex-amministratore di detta società, Igino
Oliviero, di aver riscontrato una grave violazione fiscale relativa ad una
plusvalenza immobiliare, tale da comportare, se rilevata, anche conseguenze
penali, così inducendo l'Oliviero a consegnargli la somma di euro 50.000 per
evitare la formulazione del rilievo (capo 1); il fatto sarebbe stato commesso nel
dicembre 2005. Il secondo episodio, sempre per come ricostruito dalla Corte
d'appello, ha ad oggetto la condotta consistita nell'aver abusato della qualità di
ispettore della Guardia di Finanza nel corso di un'attività di verifica nei confronti
della società San Marco Pelli Grezze s.p.a., prospettando ripetutamente ai
responsabili dell'impresa l'esistenza di violazioni che "avrebbe fatto finta di non
vedere" o che avrebbe contestato con modalità idonee ad attenuarne le
conseguenze sanzionatorie, così inducendo uno degli amministratori della società
a consegnargli la somma di euro 11.000 (capo 2); il fatto sarebbe stato
commesso fino al 28 aprile 2006.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte
di appello indicata in epigrafe, con due distinti atti, i due difensori di fiducia del
Vecchio, e precisamente l'avvocato Enrico Mario Ambrosetti e l'avvocato
Emanuele Fragasso jr.
3. Il ricorso presentato dall'avvocato Ambrosetti si articola in una premessa,
in cinque motivi relativi all'episodio in danno dell'Oliviero ed in ulteriori due
motivi concernenti l'episodio in danno degli amministratori e soci della società
San Marco Pelli Grezze s.p.a.
3.1. Nella premessa si ripercorrono in sintesi i motivi di appello.
Con riferimento all'episodio in danno dell'Oliviero, si evidenzia, in
particolare, che nell'atto di appello si era rappresentato che l'istruttoria del
giudizio di primo grado non era giunta ad accertare la sussistenza della
violazione fiscale come strumento per ingannare la persona offesa ed indurla alla
corresponsione della somma di denaro, né era riuscita ad accertare il preciso
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