Sentenza Nº 53430 della Corte Suprema di Cassazione, 22-12-2014

Presiding JudgeMILO NICOLA
ECLIECLI:IT:CASS:2014:53430PEN
Date22 Dicembre 2014
Judgement Number53430
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G-RISK S.R.L. SECURITY & INTELLIGENCE SERVICES
avverso l'ordinanza n. 112/2014 TRIB. LIBERTA' di MILANO, del
12/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
letée/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53430 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: BASSI ALESSANDRA
Data Udienza: 05/11/2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 maggio 2014, il Tribunale, sezione del riesame, di
Milano ha confermato il decreto del 6 aprile 2014, col quale il Gip dello stesso
Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo della somma di 560.000,00
euro (eseguito per 358.181,15 euro) nei confronti di "G Risk Security &
Intelligence Service" di cui è amministratore delegato De Donno Giuseppe, in
relazione all'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a), 6 e 24
d.lgs n. 231/2001 derivante dal reato di cui agli artt. 110 e 640, comma 2, cod.
pen. (capo 54).
Il Tribunale ha premesso che la vicenda cautelare reale si inserisce
nell'ambito del più ampio procedimento che ha condotto ad accertare in termini
di gravità indiziaria la sussistenza di un'associazione per delinquere, al cui vertice
opera Rognoni Antonio Giulio, direttore generale di Infrastrutture Lombarde
S.p.A. (di qui in avanti I.L. S.p.A.) e di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
(di qui in avanti C.A.L. S.p.A.), coadiuvato da Perez Pier Paolo, Direttore
dell'ufficio gare e contratti di I.L. S.p.A., e di cui fanno parte altri soggetti
operanti nei medesimi enti pubblici nonché una serie di privati beneficiati anche
da singoli delitti scopo; associazione finalizzata ad intervenire stabilmente nei
procedimenti di gara, mediante la redazione e la falsificazione degli atti di
delibera a contrarre e dei contratti di assegnazione, garantendo l'affidamento di
una serie incarichi - in preferenza legali - sempre ai medesimi professionisti,
senza seguire le procedure di legge per gli affidamenti, determinando compensi
in modo forfettario, sì da assicurare un ingiusto profitto ai professionisti, nonché
frazionando gli incarichi, al fine di assicurare una sistematica distribuzione dei
profitti fra più beneficiari.
Il Tribunale ha quindi posto in luce che il Gip, nell'applicare la misura
cautelare personale di natura interdittiva, ha ravvisato a carico di De Donno
Giuseppe, amministratore di "G Risk Security & Intelligence Service", la
sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di truffa al medesimo
contestati in via provvisoria; che il medesimo giudice ha evidenziato che, in
relazione ai reati per i quali si procede, è prevista, a norma degli artt. 640-
quater
e 322-ter cod. pen., la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il
prezzo del reato anche per equivalente, e che il sequestro a fini di confisca può
essere disposto anche nei confronti dell'ente a norma del combinato disposto
degli artt. 53 e 19 del d.lgs. n. 231 del 2001; che il primo decidente ha
determinato il profitto in termini pari all'importo concordato e liquidato quale
corrispettivo del contratto oggetto di truffa.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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