Sentenza Nº 53334 della Corte Suprema di Cassazione, 23-11-2017

Presiding JudgePAOLONI GIACOMO
ECLIECLI:IT:CASS:2017:53334PEN
Date23 Novembre 2017
Judgement Number53334
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ragusa Giancarlo, nato a Torino il 11/02/1974
avverso la sentenza del 03/10/2016 della Corte d'appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Luigi
Orsi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per l'imputato, il difensore, avvocato Alessandro Russo, che ha concluso
chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 3 ottobre 2016, la Corte di appello di Torino
ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, nella parte in cui
aveva dichiarato Giancarlo Ragusa colpevole di due episodi di concussione e di
tre episodi di tentata concussione, commessi tra il 2011 ed il 2012, e, unificati i
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reati per la continuazione, lo aveva condannato alla pena di cinque anni e due
Penale Sent. Sez. 6 Num. 53334 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CORBO ANTONIO
Data Udienza: 24/10/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili RobetÚ
Nisa, Giovanni Massocco e Comune di Torino, con diniego delle circostanze
attenuanti generiche; ha invece eliminato la condanna alla pena accessoria
dell'interdizione legale durante la pena.
I fatti ritenuti accertati dalla sentenza impugnata riguardano tutti condotte
che si assumono commesse dall'imputato quale impiegato del Comune di Torino,
addetto al Settore Vigilanza Edilizia ed Agibilità, in relazione a pratiche per il
rilascio del certificato di agibilità, e che sarebbero consistite in atteggiamenti
complessivamente cavillosi ed ostruzionistici, seguiti dalla richiesta di somme di
danaro, con prospettazione, nel caso di mancata dazione, dell'impossibilità del
rilascio del certificato per asserite irregolarità edilizie, pretestuosamente rilevate.
Precisamente, secondo i giudici di merito, i fatti di concussione consumata sono
stati commessi in danno di Roberto Nisa, costretto a corrispondere la somma di
1.000,00 euro in data 2 aprile 2012, e in danno di Angela Cantacessa, costretta
a corrispondere la somma di 1.500,00 euro in data 25 novembre 2011; i fatti di
concussione tentata sono stati commessi in danno della società "2M SGR s.p.a."
e del professionista da questa incaricato, il geometra Giovanni Battista Massocco,
con richieste aventi ad oggetto il versamento dapprima di 1.000,00 euro, e poi di
2.000,00 euro, nel periodo tra il 29 settembre ed il 6 ottobre 2011: in danno
della società Futura s.r.I., con richiesta di dazione di 1.500,00 euro, nel periodo
dalla primavera 2011 al gennaio 2012, e in danno di Giuseppino Ghiotti, con
richiesta di corresponsione di 2.000,00 euro, in data 2 aprile 2012.
2.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di
appello indicata in epigrafe l'imputato Giancarlo Ragusa sia con atto sottoscritto
personalmente, sia con atto a firma dell'avvocato Eugenio Spinelli, suo difensore
di fiducia.
3.
Il ricorso sottoscritto dall'avvocato Spinelli è articolato in tre motivi.
3.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento
all'art. 358 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,
avendo riguardo alla sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale.
Si deduce che l'imputato era un semplice impiegato privo di poteri
decisionali e di firma, appartenente alla categoria C, con mansioni sottoposte a
controllo, vigilanza e supervisione sia del responsabile del procedimento tecnico,
sia del responsabile del procedimento amministrativo, sia del dirigente di
settore; come tale, egli era un incaricato di un pubblico servizio, ma non certo
un pubblico ufficiale. Si aggiunge che Ragusa aveva il compito di procedere
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esclusivamente alla «verifica di eventuali difformità», sicché «il sopralluogo» era
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