Sentenza Nº 53319 della Corte Suprema di Cassazione, 28-11-2018

Presiding JudgeDI NICOLA VITO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:53319PEN
Date28 Novembre 2018
Judgement Number53319
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
TARQUINI FERDINANDO ANTONIO nato a VIAREGGIO il 01/11/1971
WARLUZEL DOMINIQUE nato a PAU (FRANCIA) il 29/05/1957
DE FUSCO MARIA PIA nato il 19/07/1964
BRIATORE FLAVIO nato a VERZUOLO il 12/04/1950
avverso la sentenza del 10/02/2018 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale C. Angelillis,
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione per i capi "m", "n" ed
"o", con revoca della confisca relativamente alle somme di cui alle fatture emesse e
rigetto nel resto;
uditi i difensori delle PARTI CIVILI (Avvocato G. Palatiello ed Avvocato G. Rocchitta)
che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi e la conferma, per l'effetto, della sentenza
impugnata anche agli effetti civili, depositando conclusioni scritte e note spese;
uditi i difensori dei ricorrenti, che hanno così concluso: l'Avvocato P. Siniscalchi, in
difesa di WARLUZEL DOMINIQUE, ha insistito nellaccoglimento dei motivi e, in
Penale Sent. Sez. 3 Num. 53319 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
Data Udienza: 28/09/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
subordine, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza per la determinazione
della pena pecuniaria in relazione al capo a), poiché, a seguito del riconoscimento
delle attenuanti generiche, la pena deve essere determinata in relazione al co. 1
dellart. 292, TU Doganale, richiamato quoad poenam dall'art. 70, DPR n. 633 del
1972; l'Avvocato F. Lattanzi, in difesa di TARQUINI FERDINANDO ANTONIO, ha chiesto
l'annullamento con rinvio della sentenza per vizio di motivazione, insistendo comunque
per l'accoglimento del ricorso; l'Avvocato M. Pellicciotta, in difesa di BRIATORE
FLAVIO, ha insistito preliminarmente previa sospensione dei termini di prescrizione -
per la rimessione alle Sezioni Unite della questione della natura giuridica del reato di
evasione dell'IVA all'importazione, in subordine ha chiesto accogliersi in ricorso e, in
estremo subordine, essendo estinti per prescrizione i reati diversi da quello sub a), ha
chiesto per questi l'annullamento senza rinvio e lannullamento con rinvio alla Corte
dappello per le ragioni esposte dall'Avv. Siniscalchi quanto al delitto sub a); l'Avvocato
F. Coppi, infine, sempre in difesa di BRIATORE FLAVIO, ha insistito nell'accoglimento
del ricorso;
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza 10.02.2018, la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della
sentenza del tribunale di Genova 10.07.2015, appellata da tuti gli attuali ricorrenti
TARQUINI, WARLUZEL, DE FUSCO, BRIATORE nonché dal Pubblico Ministero, di-
chiarava non doversi procedere nei confronti di TARQUINI, WARLUZEL e BRIATORE
in ordine ai reati loro ascritti ai capi g), h), i), I) ed o) - limitatamente, quest'ul-
timo, alle fatture emesse nell'anno 2008 -, e, nei confronti della DE FUSCO, in
ordine al reato ascrittole al capo a), perché estinti per prescrizione; rideterminava,
per l'effetto, la pena inflitta a WARLUZEL e BRIATORE in 1 anno, 6 mesi e 6 giorni
di reclusione per i reati loro ascritti ai capi a), m) ed o), limitatamente per quest'ul-
timo alle fatture emesse nell'anno 2009; revocava la confisca per equivalente
dell'importo di C 33.468,52 disposta per IVA fatture 2008 e riduceva l'importo
della confisca disposta per IVA fatture carburante ad C 17.254,20; confermava,
nel resto, l'appellata sentenza condannando tutti gli imputati, in solido tra loro,
alla rifusione in favore delle parti civili delle spese di assistenza nel grado di ap-
pello, liquidate come da dispositivo.
2.
Giova, in particolare, precisare, ai fini della migliore intelligibilità dei ricorsi pro-
posti dagli attuali imputati, che si procede per i seguenti reati, di seguito sinteti-
camente illustrati.
2.1. Nei confronti di TARQUINI, WARLUZEL e BRIATORE:
a)
per il reato di evasione dell'IVA all'importazione in concorso
(capo a):
artt.
110, c.p., 70, d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all'art. 292, d.P.R. n. 43 del
1973, aggravato a norma dell'art. 295, comma terzo, d.P.R. n. 43 del 1973), per-
ché - il primo, quale comandante dello yacht
Force Blue
e procuratore/rappresen-
tante della
Autumn Sailing Limited,
il secondo, quale amministratore e legale rap-
presentante della predetta società e, il terzo, quale amministratore di fatto e pro-
prietario della predetta società e, dunque, effettivo proprietario dello yacht
Force
blue -
simulando lo svolgimento di un'attività commerciale di noleggio, in concorso
tra loro, consentivano a Briatore Flavio, cittadino comunitario, di utilizzare il pre-
detto yacht, iscritto in un paese extra UE e di proprietà di un soggetto extracomu-
nitario, per uso diportistico all'interno dell'UE, senza versare la dovuta IVA all'im-
portazione; fatto contestato come commesso in acque territoriali italiane dal luglio
2006 ed in altre località fino al maggio 2010;
b)
per il reato di indebita sottrazione al pagamento delle accise in concorso
(capo
m):
artt. 110, c.p., 40, comma primo, lett. c), e comma quarto, d.P.R. n. 504 del
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